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« INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI | NEWS PATRONATO CAF: Sedi... » |
Post n°45 pubblicato il 19 Settembre 2013 da missxenya
COSA E’ E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. A CHI SPETTAAi lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
Non sono destinatari della indennità di disoccupazione Mini-ASpI:
Spetta in presenza dei seguenti requisiti:
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L’indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa. Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
Requisito contributivo. Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Non è più richiesto il requisito della anzianità assicurativa. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero, in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Inoltre, non sono considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato: a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; L’indennità di disoccupazione Mini-ASpI spetta: - dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; Spetta un’indennità mensile. Viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. La misura della prestazione è pari:
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli ANF se spettanti. L’indennità può essere riscossa:
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa. Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013. In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità Mini-ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività. Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata. DECADENZA DALL’INDENNITA’Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
Alla prestazione si applicano, per quanto non previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. |
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