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La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
La domanda di ricongiunzione La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi. La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:
Quanto si paga A seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto sulle domande presentate dal 1 luglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della normativa citata è sempre a titolo oneroso. L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici. L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione. Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento. Come si paga Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente. E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, che provvederà all’invio della copia del bollettino all’ indirizzo desiderato o tramite posta elettronica. Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS. In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’ addebito diretto su un conto bancario o postale. E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010). Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata una lettera di conferma nella quale comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza , in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi. In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps, si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento sopra elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate. L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali. L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento. Quando si paga Il pagamento può essere effettuato:
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Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto. CONTRIBUTI NON VERSATI È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:
DOMANDA La domanda può essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta o dove previsto in via diretta al sito internet dell'Istituto (www.inps.it). CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:
La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto
QUANTO SI PAGA L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto. Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento. COME SI PAGA Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento.
E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso:www.inps.it--> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa, oppure al numero 06164164 da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico. Gli operatori provvederanno all’invio della copia del bollettino all’indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.
Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.
QUANDO SI PAGA Il pagamento può essere effettuato:
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti. ATTENZIONE
La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) ovvero tacita (mancato pagamento dell'onere o della prima rata) da parte dell'assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell'onere alla data della nuova domanda. PAGAMENTO RATEALE È concesso il pagamento in forma rateale se:
In caso di versamento rateale:
Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda. UTILIZZO DELLA CONTRIBUZIONE RISCATTATA A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva. Sono pertanto utili:
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Sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali:
A COSA SERVONO L’accertamento del diritto alla prestazione viene effettuato con la totalizzazione. Sono utilizzabili:
ACCREDITO A DOMANDA Sono accreditabili solo a domanda, i periodi di:
ACCREDITO D'UFFICIO Sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore è stato:
oppure ha beneficiato:
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I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:
Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. L’autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:
Possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata. A COSA SERVONO Sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:
DOMANDA La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
REQUISITI Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:
I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata. DA QUANDO SI PAGA L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa dal:
Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.
È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione. COME SI PAGA I contributi volontari possono essere versati:
È possibile effettuare una copertura contributiva per periodi inferiori al trimestre versando un importo ridotto (dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene per telefono o utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti on line o per generare un nuovo MAV stampabile).
QUANDO SI PAGA Il versamento dei contributi volontari per i periodi:
I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi. I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili. QUANTO SI PAGA Per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda. Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti. fonte inps |
Post n°39 pubblicato il 18 Settembre 2013 da patronato_caf
Bonus per la bolletta dell’elettricità I beneficiari Ne possono usufruire: utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4); utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita; utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20 mila euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw. A quanto ammonta Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2013 i valori sono: 71 euro annui per nucleo familiare di 1-2 componenti; 91 euro annui per nucleo familiare di 3-4 componenti; 155 euro annui per nucleo familiare di oltre quattro componenti. L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata e' I'importo bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato e' arrotondato alla seconda cifra decimale. Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, dal 2013, varia in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Come presentare la domanda Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorità garante. Il comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente. Per i casi di disagio economico il bonus è riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Ciò dietro apposita richiesta da presentarsi in comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo è presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione) e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione. Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro. Bonus per la bolletta del gas I beneficiari Sono clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro (20 mila euro se vi sono quattro o più figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale. A quanto ammonta Il valore varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione. Come chiederlo Si può presentare domanda al proprio comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF). L'erogazione è analoga a quella del bonus elettrico. Il comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. Il bonus gas cumulabile sia con il bonus elettrico sia con la carta acquisti. La modulistica da utilizzare è presente su vari siti, tra cui quello dell'Autorità garante per l'energia e il gas. Per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedì al venerdì). Bonus per la bolletta dell’acqua La fornitura di acqua è gestita localmente dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo alle Autorità di ambito (AATO) e quindi gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi dalle Autorità locali. Ogni utente interessato deve informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso l'AATO competente (ogni Regione può averne uno o più). Per quanto riguarda la Toscana e più in particolare Publiacqua (che gestisce le utenze idriche in 49 comuni compresa Firenze), secondo l’associazione dei consumatori Aduc, che per il 2013 siano usufruibili le stesse agevolazioni tariffarie del 2012. Le richieste vanno presentate agli uffici di Publiacqua su moduli prestampati. Per usufruire dei benefici per il 2013 la scadenza di presentazione delle domande è il 30 aprile 2013. |
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- Lavoro - Consulente del Lavoro - secondo martedi del mese ore 15.30
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