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SERVIZI CAF

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STUDIO TECNICO

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RICONGIUNZIONE DI CONTRIBUTI

Post n°43 pubblicato il 19 Settembre 2013 da patronato_caf
 

La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. 

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. 
La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 07 febbraio 1979 n.29  e la legge 5 marzo 1990 n.45

  • La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art.1 della legge n.29/1979

    L’art.1 della legge in esame dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).

    Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi”  avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione  è diventata onerosa.

    La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomiavviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie. 
  • La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (art.2 della legge n.29/1979

    Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:
    • nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
    • in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta
    • nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps
    può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
    Tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
    Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l’applicazione dell’art.1.
  • La ricongiunzione ai sensi della legge  5 marzo 1990, n.45

    E’ possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori  autonomi.
    Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
    Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione èonerosa.
  • Modifiche apportate all’istituto della ricongiunzione con legge 30 luglio 2010, n.122

    Per una migliore illustrazione delle novità introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 07 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano in seguito all’avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a titolo gratuito, delle posizioni trasferite da altre gestioni pensionistiche, con particolare riguardo ai fondi speciali Inps (Fondi elettrici, telefonici, volo, autoferrotranviari ecc..) si rinvia alla Circolare Inps n.142 del 05 novembre 2010, rinvenibile nella sezione “circolari e messaggi” del sito www.inps.it.

La domanda di ricongiunzione

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:

  • dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro
  • al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione;

Quanto si paga

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto sulle domande presentate dal 1 luglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della normativa citata è sempre a titolo oneroso.

L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.

L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

Come si paga

Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.

E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, che provvederà all’invio della copia del bollettino all’ indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.

Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:

  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
    • le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
    • gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
    • tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
  • On line sul sito Internet www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
  • Tramite il contact center (con carta di credito) al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.

In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’ addebito diretto su un conto bancario o postale.

E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010). Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata una lettera di conferma nella quale comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza , in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.

In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps, si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento sopra elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.

L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali.

L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

Quando si paga

Il pagamento può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
  • in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).
  • Pagamento rateale
    In caso di versamento rateale:
    • l'importo dell'onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente
    • l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a euro 27,00
    • le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione
  • Attenzione
    • Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
    • Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.
    • Se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione dovrà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima.
    • L’interruzione del pagamento rateale dell’onere comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.
 
 
 

CONTRIBUTI DA RISCATTO

Post n°42 pubblicato il 19 Settembre 2013 da patronato_caf
 

Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:

  • vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
  • non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
  • sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

CONTRIBUTI NON VERSATI

È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:

  • dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
  • dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
  • dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
  • dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.(circolare 101/2010) 

PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:

DOMANDA

La domanda può essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta  o dove previsto in via diretta al sito internet dell'Istituto (www.inps.it).

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:

  • i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
  • gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
  • gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.

La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto

 

QUANTO SI PAGA

L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

COME SI PAGA

Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento.
I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.

 

E’ possibile stampare i bollettini MAV  direttamente dal sito seguendo il seguente percorso:www.inps.it--> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa, oppure al numero 06164164 da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico. Gli operatori provvederanno all’invio della  copia del bollettino all’indirizzo desiderato  o tramite posta elettronica.

 

Si  ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:

  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
    • le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
    • gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
    • tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
  • On line sul sito Internet  www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
  • Tramite il contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico (con carta di credito).

La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.
In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale.
E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID  contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010).
Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata  una lettera di conferma nella quale  comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno.
Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul  conto segnalato, nel giorno di scadenza ,in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.
In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps,  si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento sopra  elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.
 
L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali .
L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

 

QUANDO SI PAGA

Il pagamento può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
  • in forma rateale.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

ATTENZIONE

  • Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.
  • Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.
  • Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere.
  • Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.
  • L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all’importo del capitale versato.

La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) ovvero tacita (mancato pagamento dell'onere o della prima rata) da parte dell'assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell'onere alla data della nuova domanda.

PAGAMENTO RATEALE

È concesso il pagamento in forma rateale se:

  • il richiedente non è pensionato;
  • i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.

In caso di versamento rateale:

  • il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 con eccezione del riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31.12.2007 il cui onere può essere corrisposto in un massimo di 120 rate mensili senza interessi accessori;
  • l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
  • l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a Euro 27,00;
  • la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto;

Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda.

UTILIZZO DELLA CONTRIBUZIONE RISCATTATA

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

Sono pertanto utili:

  • per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
  • per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
  • per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità
 
 
 

Contributi Figurativi

Post n°41 pubblicato il 19 Settembre 2013 da patronato_caf
 

Sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali:

  • non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma;
  • ha percepito un’indennità a carico dell’Inps;
  • ha percepito retribuzioni in misura ridotta.

A COSA SERVONO

L’accertamento del diritto alla prestazione viene effettuato con la totalizzazione.

Sono utilizzabili:

  • "a copertura" se il periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è completamente scoperto di contribuzione e non risultano, quindi, accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria;
  • "ad integrazione" se nel periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l’obbligo del versamento contributivo e, il conseguente, accredito di settimane sul conto assicurativo dell’assicurato;
  • "ad incremento" se l’attività lavorativa è stata svolta nel settore agricolo.

ACCREDITO A DOMANDA

Sono accreditabili solo a domanda, i periodi di:

ACCREDITO D'UFFICIO

Sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore è stato:

oppure ha beneficiato:

 
 
 

Contributi Volontari

Post n°40 pubblicato il 19 Settembre 2013 da patronato_caf
 

I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:

  • perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
  • incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.

L’autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:

  • sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… );
  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D. Lgvo 8 settembre 1996, n. 564;
  • attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
  • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

Possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata.

A COSA SERVONO

Sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:

  • non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
  • ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
  • ha stipulato un contratto part-time (verticale, orizzontale o ciclico).

DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
  • Contact center integrato – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

REQUISITI

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

  • almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
  • almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

DA QUANDO SI PAGA

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa dal:

  • primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).

Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

 

È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.

COME SI PAGA

I contributi volontari possono essere versati:

  • utilizzando il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive. Il bollettino Mav può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito Internet www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari
  • online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito.
  • telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.
  • attraverso il rapporto interbancario diretto (RID) con il quale il cittadino richiede l’addebito sul conto corrente, attivabile compilando l’apposito modulo fornito dall’Istituto al momento dell’autorizzazione al versamento e presentato all’istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente.

È possibile effettuare una copertura contributiva per periodi inferiori al trimestre versando un importo ridotto (dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene per telefono o utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti on line o per generare un nuovo MAV stampabile).

 

QUANDO SI PAGA

Il versamento dei contributi volontari per i periodi:

  • arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino Mav prestampato), deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;
  • correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.

I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi.

I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.

QUANTO SI PAGA

Per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.

Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

fonte inps

 
 
 

Bonus per le bollette luce gas acqua

Post n°39 pubblicato il 18 Settembre 2013 da patronato_caf
 

Bonus per la bolletta dell’elettricità

I beneficiari Ne possono usufruire: utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4); utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita; utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20 mila euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

A quanto ammonta Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2013 i valori sono: 71 euro annui per nucleo familiare di 1-2 componenti; 91 euro annui per nucleo familiare di 3-4 componenti; 155 euro annui per nucleo familiare di oltre quattro componenti.

L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata e' I'importo bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato e' arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, dal 2013, varia in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo.

Come presentare la domanda Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorità garante. Il comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.

Per i casi di disagio economico il bonus è riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Ciò dietro apposita richiesta da presentarsi in comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo è presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione) e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.

Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.

Bonus per la bolletta del gas

I beneficiari Sono clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro (20 mila euro se vi sono quattro o più figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.

A quanto ammonta Il valore varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione.

Come chiederlo Si può presentare domanda al proprio comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF). L'erogazione è analoga a quella del bonus elettrico. Il comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. Il bonus gas cumulabile sia con il bonus elettrico sia con la carta acquisti. La modulistica da utilizzare è presente su vari siti, tra cui quello dell'Autorità garante per l'energia e il gas.

Per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedì al venerdì).

Bonus per la bolletta dell’acqua

La fornitura di acqua è gestita localmente dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo alle Autorità di ambito (AATO) e quindi gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi dalle Autorità locali. Ogni utente interessato deve informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso l'AATO competente (ogni Regione può averne uno o più).

Per quanto riguarda la Toscana e più in particolare Publiacqua (che gestisce le utenze idriche in 49 comuni compresa Firenze), secondo l’associazione dei consumatori Aduc, che per il 2013 siano usufruibili le stesse agevolazioni tariffarie del 2012. 

Per usufruire del bonus l'utente (intestatario del contratto con Publiacqua) deve avere questi requisiti: ISEE fino a Euro 10.084,87; indicatore ISEE fino a Euro 12.579,76 con almeno cinque componenti; indicatore ISEE fino a Euro 12.579,76 e almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua superiore di almeno il 30% il consumo storico dell'utente o la media dei consumi dell'utenza domestica.

E' ottenibile il rimborso annuale pari all'importo relativo a 20 metri cubi/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare (calcolato applicando la tariffa base del servizio usufruito).

Le richieste vanno presentate agli uffici di Publiacqua su moduli prestampati. Per usufruire dei benefici per il 2013 la scadenza di presentazione delle domande è il 30 aprile 2013.

 
 
 
 

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