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Post n°48 pubblicato il 06 Novembre 2013 da patronato_caf
L’assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall’Inps. L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali. A CHI SPETTA Assegno di maternità dello Stato Può essere richiesto:
I requisiti richiesti per il diritto sono:
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.
Assegno di maternità dei comuni L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
purché residenti in Italia. Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza. LA DOMANDA Assegno di maternità dello Stato La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento. Assegno di maternità dei Comuni La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno). QUANTO SPETTA Assegno di maternità dello Stato L’importo dell’assegno, per le nascite avvenute nel 2010 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2010, è pari a Euro 1.916,22 (misura intera). Assegno di maternità dei Comuni L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2010, sono i seguenti:
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: |
ASpI: le novità Data pubblicazione: 09/10/2013 Liquidazione anticipata ASpI Il decreto ministeriale n. 73380 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 19 della legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale - in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 si forniscono le istruzioni relative ad ambito di applicazione, domanda, documentazione e modalità di erogazione della prestazione. Aliquote e prestazioni ASpI e mini ASpI Il decreto n. 71253 del 25 gennaio 2013, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, consente l’attuazione delle norme introdotte dalla legge 92/2012, che hanno esteso la nuova assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) ad alcune tipologie di lavoratori, in precedenza esclusi dall’applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, e disposto - a determinate condizioni - un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017. Il provvedimento interministeriale ha determinato per l’anno 2013 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea di assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione. Leggi questa news Titolo news 1 in formato PDF fonte inps |
Post n°46 pubblicato il 17 Ottobre 2013 da patronato_caf
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Post n°45 pubblicato il 19 Settembre 2013 da missxenya
COSA E’ E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. A CHI SPETTAAi lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
Non sono destinatari della indennità di disoccupazione Mini-ASpI:
Spetta in presenza dei seguenti requisiti:
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L’indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa. Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
Requisito contributivo. Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Non è più richiesto il requisito della anzianità assicurativa. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero, in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Inoltre, non sono considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato: a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; L’indennità di disoccupazione Mini-ASpI spetta: - dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; Spetta un’indennità mensile. Viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. La misura della prestazione è pari:
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli ANF se spettanti. L’indennità può essere riscossa:
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa. Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013. In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità Mini-ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività. Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata. DECADENZA DALL’INDENNITA’Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
Alla prestazione si applicano, per quanto non previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. |
Post n°44 pubblicato il 19 Settembre 2013 da missxenya
COSA E’ E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. A CHI SPETTAAi lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
Non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASpI:
Spetta in presenza dei seguenti requisiti:
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa. Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
Almeno due anni di assicurazione Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato. Requisito Contributivo Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l’entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento. LA DOMANDAPer il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:
Un’indennità mensile la cui durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016. La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è di seguito indicata:
La misura della prestazione è pari:
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa. Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013. In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività. Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata. DECADENZA DALL’INDENNITA’Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
Alla prestazione si applicano, per quanto non previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. |
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