Creato da: psicologiaforense il 14/01/2006
finchè vita non vi separi
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 
 
Citazioni nei Blog Amici: 791
 

Archivio messaggi

 
 << Agosto 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 

Contatta l'autore

Nickname: psicologiaforense
Se copi, violi le regole della Community Sesso: F
Età: 62
Prov: PD
 

umorismo e satira

 

Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
I commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
 

Archivio messaggi

 
 << Agosto 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 
Citazioni nei Blog Amici: 791
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

 

 
« LA RIFLESSIONE DELLA SER...UNA FESTA DA MORIRE, OSC... »

LA SENTENZA, E' VALIDO IL MIO MATRIMONIO?, LUI PRETENDE SESSO FANTASIOSO, OLTRAGGIO ANALE, RELAZIONI "INNATURALI"

Post n°7176 pubblicato il 13 Febbraio 2013 da psicologiaforense

CASSAZIONE, MATRIMONIO, ANNULLAMENTO, SENTENZA, RAPPORTI SESSUALI: PRONUNCIA DELLE SUPREMA CORTE SU UNA COPPIA DI CONIUGI RESIDENTI AD ASCOLI IN CUI LA MOGLIE HA CHIESTO LA CANCELLAZIONE DELL'UNIONE 

MOGLIE COSTRETTA AL SESSO ANALE. LE NOZZE VANNO ANNULLATE? 

 

L'erotismo anale tra moglie e marito è sempre gradito? Pare proprio di no se è vero che una signora di Ascoli ha trascinato il coniuge in giudizio fino alla Suprema Corte sostenendo di aver subito, in anni di matrimonio, vari "OLTRAGGI ANALI" da un uomo che anzichè amarla teneramente le imponeva pratiche sessuali  anche "contro natura". Oltraggio con offesa visto che il reprobo, a fronte dei suoi reiterati rifiuti, non si peritava di redarguirla dandole della "nevrotica", "complessata", "donna infarcita di tabù", "inibitona", "figlia di Maria". Osservo io che in termini strettamente giuridici questo matrimonio è validissimo e non si può annullare. E così si pronuncia la Cassazione. Va da sè che la moglie avrebbe potuto e può chiedere, ovviamente, la separazione con addebito e quindi, dopo tre anni il divorzio. E' inutile aggiungere che il coniuge che subisce violenza (psichica o fisica) può immediatamente ricorrere all'autorità giudiziaria ed essere adeguatamente tutelato. Ma non sembra questo il caso.


NOTA INTEGRATIVA
Essere costretti ad avere rapporti sessuali contronatura non è una ragione valida per chiedere, ed ottenere, l’annullamento del matrimonio. Lo si evince da una sentenza con cui la prima sezione civile della Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Ancona, che aveva rigettato la domanda, avanzata da una donna, di annullamento del suo matrimonio, perchè costretta con violenza e prevaricazione da parte del coniuge ad avere continuamente rapporti anali, con "sporadiche copule naturali".   
Tendenze sconosciute - La donna, chiedeva che le nozze fossero dichiarate nulle, sulla base dell’articolo 122 del Codice Civile, sottolineando di non aver avuto, con il marito, una "vita sessuale comune" prima del matrimonio, e che, se avesse conosciuto le "tendenze sessuali" di lui in precedenza, avrebbe rifiutato ogni ipotesi di nozze. La Corte d’Appello di Ancona aveva però detto no all’annullamento, sostenendo che non fosse stata provata una "forma di devianza" nel comportamento dell’uomo, e la Suprema Corte ha condiviso tali conclusioni. 
Normale vita sessuale... - "L'anomalia o deviazione - si legge nella sentenza numero 3407 depositata martedì 12 febbraio - deve costituire un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita sessuale". La Giurisprudenza, ad esempio, in relazione all’annullamento di un matrimonio, ha sottoposto a "revisione critica", ricordano gli alti giudici, anche l’ipotesi della 'impotentia generandi', in relazione alla "possibilità di ricorrere a terapie o a tecniche di procreazione medicalmente assistita", mentre sono state riconosciute come "oggettivamente rilevanti", ai fini dell’annullamento, la "condizione di 'impotentia coeundi' permanente al coniuge o il suo transessualismo".  
Nessuna anomalia - Nel caso in esame, si legge ancora nella sentenza, i giudici del merito non hanno riscontrato l'esistenza, nel marito, di una "anomalia o deviazione sessuale", ritenendo che alla base dell’impedimento di una normale vita sessuale tra i coniugi vi fosse "non una sua particolare fisionomia sessuale, ma la sua incapacità psicologica - sottolineano gli Ermellini - di concepire i rapporti sessuali con la moglie in termini di condivisione del piacere erotico e della affettività". 
Niente annullamento - Secondo la Cassazione, "l'impossibilità di pervenire a quell'accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa", non rientra nelle ipotesi per cui si può chiedere l'annullamento di un matrimonio, ma può avere, invece, "piena rilevanza nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale e nel giustificare non solo la richiesta del suo scioglimento, ma anche della addebitabilità della separazione", così come può avere rilievo "nell’accertamento della responsabilità penale e civile del coniuge - conclude la Suprema Corte - che si è reso responsabile di un comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner".

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Vai alla Home Page del blog

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963