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ALBERTO STASI, CHIARA POGGI, DELITTO DI GARLASCO, MOTIVAZIONI ASSOLUZIONE, CRIMINOLOGIA, CRIMINALISTICA, PSICOLOGIA FORENSE
Post n°3857 pubblicato il 16 Marzo 2010 da psicologiaforense
"Quadro contraddittorio e insufficiente" Le motivazioni dell'assoluzione di Stasi Nel Post n°2925 pubblicato da me il 28 Settembre 2009 (VEDI) avevo spiegato, sotto il profilo criminologico, perchè Alberto Stasi doveva essere assolto sia per mancanza di indizi, sia perchè non c'erano prove ma solo indizi incerti, sià perchè non era stato dimostrato un movente appena credibile. In altri post (VEDI) facevo diretto riferimento ai cospicui errori commessi dagli inquirenti in queste disgraziatissime indagini. OGGI LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CHE SI POSSONO SINTETIZZARE COSI': Manca movente. Riguardo a "un possibile movente/occasione dell’omicidio da parte dell’attuale imputato, non emerge una congrua prova". "Il racconto complessivo di Stasi in merito alle ore trascorse la sera in compagnia della propria fidanzata nell’abitazione di Via Pascoli - si legge ancora nelle motivazioni - risulta da un lato, privo di evidenti contraddizioni e dall’altro, realisticamente articolato". Niente litigio. Il giudice nel sostenere che "non c’è congrua prova del movente" ha smontato l’ipotesi accusatoria di un litigio tra Chiara e Alberto, sorto la sera prima dell’omicidio, in seguito alla visione da parte di lei, sul pc del fidanzato, di immagini che in qualche modo l’avevano turbata. In relazione a ciò il gup ha premesso che dall’analisi del computer di Stasi non solo è emerso che "il ragazzo era un grande appassionato di contenuti pornografici e in specie di immagini pornografiche, di cui lo stesso infatti aveva una collezione (di diverso genere) sicuramente imponente", ma anche che Chiara era a conoscenza di questa passione. Foto porno sul pc. Riguardo alla "grande sorpresa" e al "profondo disgusto" che Chiara avrebbe provato nel vedere sul pc del proprio partner immagini a sfondo erotico che coinvolgevano dei bambini, il giudice ha voluto sottolineare che "quella sera sicuramente non poteva aver visto sul portatile in uso del proprio fidanzato né immagini di natura pedo-pornografica, né video di natura pedo-pornografica, nè video di natura pornografica". Uccisa dopo le 9.12. "È più che ragionevole affermare che la morte della ragazza si collochi nell’asso temporale immediatamente successivo alla disattivazione dell’allarme perimetrale avvenuto alle 9.12". Dopo aver preso in considerazione tutta una serie di elementi per stabilire l’ora del decesso, il gup ha ribaltato la tesi sostenuta dai pm Rosa Muscio e Claudio Michelucci che indicavano l’ora dell’omicidio dopo le 12.20. La vittima avrebbe quindi disattivato l’allarme per fare entrare in casa la persona che poi l’ha uccisa. Devastanti gli interventi sul pc. L’attività investigativa dei carabinieri sul computer di Stasi ha prodotto "effetti devastanti in rapporto all’integrità complessiva dei supporti informatici. Il collegio peritale - osserva il giudice - evidenziava che le condotte corrette di accesso da parte dei carabinieri hanno determinato la sottrazione di contenuto informativo con riferimento al pc di Alberto Stasi pari al 73,8% dei files visibili (oltre 156mila) con riscontrati accessi su oltre 39mila files".
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Inviato da: Nuvola_vola
il 09/01/2019 alle 19:15
Inviato da: moltiplicazeri
il 16/12/2018 alle 17:51
Inviato da: monellaccio19
il 01/11/2018 alle 07:57
Inviato da: Brillante.Nero
il 06/09/2018 alle 23:51
Inviato da: casadei.lisetta
il 24/04/2018 alle 10:49