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LA SENTENZA DI CASSAZIONE: SESSO ESTREMO TRA CONIUGI, ASSISTENZA MORALE DEL PARTNER, OBBLIGHI DERIVANTI DAL MATRIMONIO

Post n°4140 pubblicato il 06 Maggio 2010 da psicologiaforense

LA SENTENZA DI CASSAZIONE

 

EX CONIUGI ESPLORATORI DELL'EROTISMO ESTREMO

 

 

 

La Cassazione ha accolto il ricorso di una ex moglie che chiedeva di addebitare la colpa – per la fine del matrimonio – al marito che più volte le aveva chiesto prestazioni sessuali estreme. In precedenza, i giudici di merito avevano, invece, escluso che questa modalità di relazione potesse costituire motivo di addebito in quanto dimostrava, semmai, che l'uomo era afflitto da un qualche «stato patologico» che gli impediva di comportarsi con la «necessaria consapevolezza». In poche parole, l'uomo andava perdonato, tenuto conto anche del fatto che tutti e due gli ex consorti in questione avevano un temperamento alquanto acceso. Dunque, non si poteva stabilire di chi era la responsabilità delle nozze in frantumi: lui amava il sesso forte, ma lei non era da meno con il lancio dei piatti, le continue scenate e il disinteresse per i figli affidati sempre alla baby sitter. Ma la Suprema Corte ha obiettato che la signora Fabrizia era da tempo in analisi dallo psicanalista per la sua nevrosi, per cui il marito avrebbe dovuto avere più cura di lei. In sostanza visto che l'uomo – Lorenzo C., facoltoso imprenditore – non aveva alcuna patologia che attestasse un disturbo delle sue condizioni psichiche, non poteva essere assolto dall'addebito di non avere moralmente assistito, in maniera adeguata, la sua dolce metà. A riprova della sua colpevolezza – sulla quale la Corte d'appello di Torino è ora chiamata da Piazza Cavour a pronunciarsi nuovamente – i supremi magistrati citano la testimonianza dello psicanalista di Fabrizia, che riferì che nel corso di una seduta era arrivato all'improvviso il marito rimproverando alla moglie di avere spifferato «episodi» che «avrebbe dovuto tacere». Altri tre medici, inoltre, avevano confermato di avere riscontrato sulla signora ematomi e lesioni che essa attribuiva alle percosse di Lorenzo. La Cassazione sottolinea come «l'evenienza di rapporti sadomasochistici», tutt'al più «dimostrerebbe unicamente l'esistenza di una devianza di carattere sessuale». Insomma, è un tipo di inclinazione che non mette in discussione le capacità mentali e il dovere di solidarietà coniugale, per cui non può essere invocato da chi cerca di scampare alla colpa di aver infierito sulla propria moglie.

 
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