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LA SENTENZA DI CASSAZIONE, LAVORATORI DIPENDENTI, ASSENZA, MALATTIA, DIRITTO, LICENZIAMENTO, ABBANDONO POSTO LAVORO

Post n°4818 pubblicato il 18 Ottobre 2010 da psicologiaforense

SENTENZA DI CASSAZIONE

Se il dipendente si sente male, può andare a casa avvertendo anche solo i colleghi


Il dipendente che non sta bene può tornare a casa, annunciando l’allontanamento anche solo ai colleghi. L’azienda non lo potrà considerare assente ingiustificato, nè tanto meno licenziarlo per giusta causa. Lo rileva la Cassazione (sentenza 21215/10) nel bocciare il ricorso di un’azienda che aveva licenziato in tronco un suo operaio "colpevole" di essere tornato a casa abbandonando il posto di lavoro senza avvisare il datore di lavoro. Non che il collega abbia licenza di «concedere permessi», ma l’allontanamento dal posto di lavoro deve ritenersi «giustificato su un piano di buona fede».

Il caso
Il dipendente era reduce da un grave infortunio sul lavoro. Ritornato dopo un periodo di riposo aveva denunciato disturbi ai colleghi tanto che questi gli avevano consigliato di tornarsene a casa dove era rimasto per i successivi tre giorni della settimana. Un allontanamento dal lavoro che l’azienda aveva ritenuto «ingiustificato» e che aveva sanzionato con l’espulsione del dipendente, il quale era stato reintegrato dal Tribunale del Lavoro di Larino, nel giugno 2001, con decisione confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila il 28 dicembre 2005 che condannava l’azienda a rifondere l’operaio per il danno emergente, il danno biologico e il danno morale. Contro la reintegra dell’operaio, l’azienda ha fatto ricorso in Cassazione, insistendo sulla legittimità del licenziamento. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha fatto proprie le motivazioni del giudice di secondo grado che «sulla base delle prove acquisite, pure se con motivazione stringata, ha ritenuto che il comportamento del lavoratore di abbandono del lavoro per motivi di salute poteva ritenersi giustificato su di un piano di buona fede dal fatto che era reduce da un grave infortunio e aveva denunciato al momento dell’abbandono disturbi in atto, tanto che taluni colleghi (sia pure non autorizzati a concedergli permessi) gli avevano consigliato di ritornare a casa, sicchè egli aveva potuto ritenere di essere in permesso o comunque assente giustificato quel giorno e nei giorni immediatamente successivi, non essendo stato poi avvisato dalla società, a conoscenza dell’allontanamento, del fatto che essa lo riteneva viceversa assente ingiustificato».

 
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