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LA SENTENZA DI CASSAZIONE, SESSO A PAGAMENTO IN VIDEO, PROSTITUZIONE, REATO, INTERNET, VIDEOCONFERENZA
Post n°4842 pubblicato il 21 Ottobre 2010 da psicologiaforense
LA SENTENZA DI CASSAZIONE CASSAZIONE: SESSO A PAGAMENTO
È prostituzione anche esibire prestazioni sessuali in videoconferenza quando dall'altra parte dello schermo ci sono clienti che pagano per "interagire" con il protagonista del video. Lo stabilisce la Cassazione che ha confermato la condanna, inflitta dalla Corte d'Appello di Firenze, nei confronti di un gestore di un nightclub, assieme alla sua segretaria ed al responsabile della security accusati di aver favorito e sfruttato la prostituzione attraverso questo tipo di esibizioni fatte nel locale da spogliarelliste. La Terza Sezione Penale della Cassazione, infatti, ha confermato la condanna argomentando: «Le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di atti sessuali determinati assumono il valore di atto di prostituzione e configurano il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet o ne abbiano tratto guadagno». Ed ancora: «...è irrilevante il fatto che chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi in quanto il collegamento in videoconferenza consente all'utente di interagire con chi si prostituisce in modo tale da poter richiedere a questi il compimento di atti sessuali che vengono immediatamente percepiti da chi ordina la prestazione sessuale a pagamento».
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