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BAMBINO "CRIMINALE", MINORE DELINQUENTE, CAPACITA' INTENDERE E VOLERE, IMMATURITA', PERICOLOSITA' SOCIALE,

Post n°5122 pubblicato il 07 Gennaio 2011 da psicologiaforense

SEGUE DAL PRECEDENTE POST

SCHEDA TECNICA  DI PSICOLOGIA FORENSE

QUANDO A COMMETTERE UN REATO E' UN MINORE

 

Nel codice penale italia­no si presume che prima dei 14 anni non esista capacità di intendere e di volere. Quando pertanto l'imputato non ha ancora compiuto i 14 anni, il giudice pronuncia immediatamente sentenza di non luogo a procedere (art. 26, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). Al contrario, se l'imputato è un giovane in età compresa tra i 14 e i 18 anni bisogna accertare, di volta in volta, se al momento del fatto-reato, aveva capacità di intendere e di volere. Questo accertamento  viene fatto in termini dicotomici: o il minore è  MATURO e allora è imputabile; o è IMMATURO e allora NON è  imputabile.
In tutti i casi, se il giovane imputato (al di sotto dei 18 anni) viene dichiarato SOCIALMENTE PERICOLOSO  (art. 203 c.p.) verrà sottoposto a misura di sicurezza rappresentata dal riformatorio giudiziario. Soltanto i reati della fascia più grave rendono possibite l'applicazione di questa misura di sicurezza. Per tutti gli altri delitti é applicabile la misura di sicurezza della libertà vigilata con  specifiche prescizioni inerenti alle attivita di studio o di lavoro  e a tutte le altre attivita utili per l'educazione (o ri-educazione) del minore autore di reati.

 
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