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Post n°6684 pubblicato il 31 Agosto 2012 da psicologiaforense
"Non impegnando zone corporali erogene, le prestazioni vocalì, effettuate sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali". In questo modo, la Terza sezione penale (sentenza 33546) ha annullato parte della condanna inflitta ad un 35enne milanese, Ivan N., accusato di avere favorito, sfruttato o comunque agevolato la prostituzione di Andrea R., invitandola a fare telefonate erotiche a pagamento a Marco F., dando direttive su tutta l’attività da svolgere.
LINEE CALDE. IL VERDETTO DELLA CASSAZIONE SUL MONDO DELL'EROTISMO AL TELEFONO: NON È PROSTITUZIONE
A stabilirlo è la sentenza 33564 della Suprema Corte, che afferma come "chiacchierate hard" non equivalgano ad esercitare la prostituzione. La Cassazione ha emanato il suo giudizio dopo essere stata chiamata a valutare un’insolito triangolo hard milanese sul filo del telefono. E ha parzialmente annullato la condanna subita nei precedenti gradi di giudizio da parte di Ivan N., 35enne del capoluogo lombardo, che era stato ritenuto responsabile di aver indotto a prostituirsi una ragazza di nome Andrea. Questa, sotto compenso, eseguiva infatti delle chiamate “vietate ai minori” verso tale Marco F. Oltretutto, era stato spiegato, Ivan indicava ad Andrea quali affermazioni usare e in che modo comportarsi con il suo interlocutore , al fine di provocare in esso eccitazione.
Commenti al Post:
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mauriziomattioni il 31/08/12 alle 17:23 via WEB
Non so perché ma temo questa sentenza.. Se non non vi e un contatto fisico non e prostituzione..ma spingere una a fare delle telefonate .e comunque uno sfruttamento..credo io....e come se io continuo far bere un ubriaco..sto abusando di una sua debolezza..poi in quelle telefonate erano a scopo lucro...non so se sono d'accordo con questa sentenza..
Buona serata Giuliana..
Maurizio..
(Rispondi)
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ferrarioretta il 31/08/12 alle 17:37 via WEB
Neanche a me piace tanto...proprio per niente....non la capisco,non è che questo sia molto morale..e potrebbe servire per giustificare tutto lo sporco mondo che c'è dietro a questo "servizio telefonico"....
(Rispondi)
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psicologiaforense il 31/08/12 alle 18:24 via WEB
Il Tribunale di Milano il 20 luglio del 2011 aveva condannato il suggeritore delle chiamate a luci rosse a due anni e otto mesi di reclusione (oltre a 4 mila euro di multa) per favoreggiamento della prostituzione di Andrea R.(che al di là delle telefonate si prostituiva veramente). Contro la condanna, la difesa di Ivan N. ha fatto ricorso in Cassazione, facendo presente che per la condanna in questione era necessario il "compimento di un atto sessuale". Cosa che nelle telefonate non si era verificata.
(Rispondi)
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psicologiaforense il 31/08/12 alle 18:24 via WEB
Piazza Cavour ha accolto la tesi difensiva di Ivan N. ricordando che la giurisprudenza della Cassazione ha "costantemente escluso esulare dall’area di prestazione prostitutiva il mero fatto di denudarsi dietro corrispettivo onde eccitare l'istinto sessuale salvo che, significativamente, a tal fatto non si accompagnino anche contatti corporei. Insomma, per la Cassazione, "Andrea R., oltre a compiere prestazioni sessuali a domicilio, compiva conversazioni erotiche al telefono, senza che d’altra parte ivi mai si dia atto di prestazioni sessuali compiute al telefono dalla stessa". A questo punto sarà la Corte d’appello di Milano a rideterminare la pena al ribasso per Ivan N. (salvo confermare quella legata all’attività di meretricio svolta effettivamente a domicilio da Andrea R.), annullando la condanna per induzione alla prostituzione per le telefonate hard.
(Rispondi)
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psicologiaforense il 31/08/12 alle 18:32 via WEB
Ci sono molte ragazze (ma specialmente donne mature) che per 10 euro all'ora rispondono ai telefoni a luce rossa. Alcune lo fanno per poche ore al giorno altre anche per 12 h. E lavorare in una linea erotica non è prostituzione.
(Rispondi)
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