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SVEZIA, DAL 2014 STOP A SESSO CON ANIMALI, DIVIETO ZOOFILIA, NO TO ANIMAL CRUELTY, IL CARCERE PER I PERVERTITI, FOTO

Post n°7491 pubblicato il 14 Giugno 2013 da psicologiaforense

SESSO CON ANIMALI. E' importante che la società affermi che una tale maniera di utilizzare gli animali non è accettabile.

L'AMICO DEGLI ANIMALI
LA SVEZIA DAL 2014 VIETERÀ IL SESSO CON ANIMALI. MINISTRO DEGLI AFFARI RURALI: "PREVISTA UNA PENA DETENTIVA FINO A DUE ANNI". ESULTANO GLI ANIMALISTI E I VETERINARI

La Svezia ha finalmente deciso di vietare, a far data dal 2014, la zoofilia, fino ad oggi consentita fatto salvi i casi in cui comportasse maltrattamenti agli animali.

Lo annuncia il ministro degli Affari rurali svedesi Eskil Erlandsson secondo il quale " è venuto il momento di rendere più severe le regole in proposito". Dal 2014 ogni atto sessuale compiuto su animali sarà punito con un'ammenda e/o con una pena detentiva fino a due anni di carcere. E questo anche se l'animale non mostra alcun segno di violenza e/o di maltrattamenti. A dimostrazione che la pratica della zoofilia non è scomparsa, alcuni dati risalenti al 2006 dimostrano che solo in quell'anno  oltre un centinaio di casi sono stati portati a conoscenza delle autorità. Il divieto alla zoofilia è stato già introdotto a dicembre in Germania dopo Francia, Svizzera e Gran Bretagna.

NOTA INTEGRATIVA

Zoofilia deriva dal greco  Ζῴoν (zôon), "animale", e φιλία (philia), "amicizia", "propensione", "amore",  per gli animali. Sotto il profilo psicopatologico, con zoofilia erotica, bestialismo o, più tecnicamente, zooerastia si designa la pratica parafiliaca umana di accoppiarsi o avere rapporti sessuali con animali. In altri termini si tratta di una  perversione sessuale che utilizza gli animali per raggiungere l'eccitamento o il soddisfacimento. Più precisamente si parla  di parafilie  ad indicare ogni attività erotico-sessuale ritenuta inusuale, ma che si manifesta nel soggetto come forma di eroto-sessualità, esclusiva o prevalente, che comporta disagio relazionale. Tali attività sono state qualificate in Parafilie minori (che non comportano dinamiche criminose) e Parafrenie maggiori (che comportano condotte criminose). Le parafilie  vanno dal sadismo  al masochismo, alla pedofilia, all'incestofilia, alla necrofilia, alla zoofilia.

 
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Commenti al Post:
Utente non iscritto alla Community di Libero
carmelinaguerra il 14/06/13 alle 07:03 via WEB
E IN ITALIA? NIENTE?
(Rispondi)
 
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 14/06/13 alle 07:05 via WEB
Non esattamente.
(Rispondi)
 
 
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 14/06/13 alle 07:05 via WEB
Fare sesso con animali è reato di maltrattamento, anche se la specifica condotta non è prevista dal nostro Codice. Lo conferma la Terza Sezione della Corte Cassazione (sentenza n.5979/2012 del 13 dicembre 2012), la cui sentenza è stata resa nota ieri: l'allevatore Christian Galeotti (Bolzano)"usava anche mantenere cani a pensione, deliberatamente ometteva di curare gli animali di cui era custode, cagionandone in alcuni casi addirittura la morte per fame o mancanza di cure mediche, e inoltre costringeva alcuni cani ad avere rapporti sessuali con donne."
(Rispondi)
 
Utente non iscritto alla Community di Libero
stefyagrì il 14/06/13 alle 07:04 via WEB
Quanti delitti vengono perpetrati ogni giorno contro gli animali
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 14/06/13 alle 07:07 via WEB
Il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-ter del Codice Penale ai sensi del quale: 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
(Rispondi)
 
Utente non iscritto alla Community di Libero
anacletoleone il 14/06/13 alle 07:25 via WEB
Il terzo comma dell'art. 544-ter prevede una circostanza aggravante a effetto speciale, che si concreta nell'ipotesi in cui dalle condotte previste dal 1° comma derivi la morte dell'animale. Tale aggravante sussiste solo se la morte dell'animale è conseguenza non voluta del maltrattamento, e della quale l'agente neppure ha accettato il rischio. In caso contrario, evidentemente, si configurerebbe il reato di uccisione di animali.
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 14/06/13 alle 07:26 via WEB
Proprio così. Bravissimo:-)
(Rispondi)
 
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