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Post n°8196 pubblicato il 05 Marzo 2015 da psicologiaforense
"Nella discordia dei genitori separati e senza i nonni sarà un "bambino incompiuto” e presenterà (in fase adolescenziale) disarmonie di sviluppo psico-affettivo rilevanti e gravi"
I NONNI HANNO DIRITTO A STARE SEMPRE CON I NIPOTI
Così ha disposto, per esempio, il Tribunale di Milano, decidendo in merito all'affidamento di una bimba con i genitori separati in conflitto per questioni economiche e patrimoniali. La motivazione? Il rapporto con i nonni è ritenuto vitale per lo sviluppo psicofisico del bambino. Ai nonni, oltre al ruolo affettivo, è attribuita una funzione non solo educativa ma anche di solidarietà, aiuto e appoggio; la figura del nonno è vista anche come il mezzo per accedere alla storia della famiglia, in quanto possessore di tutte quelle informazioni che appartengono al passato e che, tramite i nipoti, saranno tramandate nel futuro. Eppure, in occasione di una crisi familiare o quando interviene una separazione tra i genitori, spesso il rapporto con i nonni trova ostacoli a causa di ostilità e impedimenti messi in atto proprio da parte di uno dei genitori; i nipoti non riescono così a mantenere relazioni stabili con i nonni. Nell'ambito della riforma del diritto di famiglia, da ultimo con il decreto legislativo n. 154/2013, è stato stabilito che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Ai nonni è, altresì, riconosciuta la possibilità di ricorrere al giudice, quando è loro impedito l'esercizio di tale diritto, al fine di ottenere il provvedimento più idoneo, nell'esclusivo interesse del minore. Il giudice, inoltre, può anche disporre il collocamento del minore presso i nonni: questa facoltà costituisce una possibilità proprio per la necessità di reperire, per il fanciullo, un luogo adatto al suo sviluppo psicofisico. Così ha disposto, per esempio, il Tribunale di Brescia proprio in considerazione della crisi tra i genitori che aveva portato anche a una relazione problematica con il padre. I giudici hanno ritenuto che l'ambiente fisico e psicologico dei nonni paterni costituiva un luogo adatto allo sviluppo psicofisico del minore. In base alle norme del Codice civile, la residenza abituale del minore deve, infatti, essere scelta dai genitori «di comune accordo»; in caso di disaccordo la scelta è rimessa al giudice. La residenza abituale del minore è intesa, infatti, come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti e costituisce uno degli "affari essenziali" per la vita del fanciullo, così come ha avuto modo di precisare anche il Tribunale di Torino con il decreto 8 ottobre 2014. Il principio ispiratore è sempre quello della prevalenza dell'interesse del figlio su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto. Anche quando il genitore separato, al quale è stato affidato il figlio, chiede di spostare la propria residenza in un'altra città, il giudice è tenuto a bilanciare il diritto del genitore di scegliersi il luogo dove abitare (in applicazione del diritto di libertà garantito dall'articolo 16 della Costituzione) con il diritto del minore a una sana crescita, a uno sviluppo armonico della personalità, a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati e adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori. Scrive il Tribunale di Torino nel decreto sopra riportato che i minori non possono essere sradicati dal proprio mondo di affetti e amicizie e hanno diritto di continuare a coltivare i rapporti non solo con gli amici ma anche con i nonni.
Commenti al Post:
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zarina111 il 05/03/15 alle 01:25 via WEB
A chi rivolgersi quando viene preclusa ai nonni la possibilità di vedere e tenere con sè i nipotini?
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psicologiaforense il 05/03/15 alle 01:40 via WEB
È affidata al Tribunale dei minorenni la competenza a pronunciarsi sul diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti minorenni. È a questo Tribunale, pertanto, che i NONNI possono presentare l'eventuale ricorso. Se invece è uno dei GENITORI a far valere il diverso e autonomo diritto del minore a intrattenere rapporti con i nonni, è competente il Tribunale ordinario (Tribunale di Milano, ordinanza 20 marzo 2014).
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alzanussi il 05/03/15 alle 01:26 via WEB
Ma quando si stabile un AFFIDAMENTO TEMPORANEO cosa significa
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psicologiaforense il 05/03/15 alle 01:42 via WEB
La legge 4 maggio 1983 n. 184 (riscritta dalla legge 28 marzo 2011 n. 149) ha disciplinato l'istituto dell'AFFIDAMENTO TEMPORANEO il quale consiste nel provvisorio allontanamento del minore dalla sua famiglia di origine per essere affidato a terzi, in genere legati allo stesso da rapporto di parentela.
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psicologiaforense il 05/03/15 alle 01:42 via WEB
..... La normativa prevede due ipotesi di affidamento temporaneo: quello consensuale e quello giudiziale. Nel primo caso i genitori manifestano il loro consenso all'affidamento temporaneo che viene disposto dal Servizio sociale e reso esecutivo dal Giudice tutelare. Nel secondo caso, e cioè in mancanza di consenso dei genitori l'affidamento viene disposto dal Tribunale per i minorenni con applicazione delle norme del Codice civile (articoli 330 e seguenti).
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maraciccia il 05/03/15 alle 02:05 via WEB
..e mi sembra più che giusto!!..dolcenotte Giulianina
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psicologiaforense il 05/03/15 alle 02:10 via WEB
Invece di essere "Viva vox juris" tu sei parte in causa quale futura felice nonna e non c'è nessuno che ti può tenere lontana dal nipotino!
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psicologiaforense il 05/03/15 alle 02:13 via WEB
e non hai torto perchè al bimbo deve essere garantita la possibilità di frequentare nonni e parenti materni e paterni per mantenere la continuità della sua storia familiare, elemento cruciale perché avvenga quella trasmissioni di valori e di tradizioni che è di fondamentale importanza per il costruirsi della sua identità adulta.
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maraciccia il 05/03/15 alle 02:08 via WEB
beh..abbiamo fatto le ore piccole..e domattina?
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maraciccia il 05/03/15 alle 02:12 via WEB
allora non mi resta che augurarti buon lavoro Giuliana..un bacetto,..certamente farai del tuo meglio..ti abbraccio
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villari1980 il 05/03/15 alle 03:50 via WEB
In caso di separazione i figli mantengono rapporti equilibrati con entrambi i genitori?
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monellaccio19 il 05/03/15 alle 08:10 via WEB
Solo per la mia situazione familiare sono felice e senza problemi, pertanto ringrazio il cielo e godo della serenità. Godo appieno delle mie nipotine, godo dei mie figli, nuora, genero e della mia signora. Che altro potrei desiderare? Mi rammarica che in situazioni purtroppo non serene e agitate, debbano pagare nipoti e nonni per le diatribe, le incomprensioni e le baruffe delle coppie.
Buon giorno Giuliana.
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maraciccia il 05/03/15 alle 10:13 via WEB
Tutti i bimbi che vengono al mondo dovrebbero trovare l'accoglienza di genitori e nonni..buongiorno..oggi spero avrai modo di riposare.
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g1b9 il 05/03/15 alle 17:41 via WEB
E' bellissimo potere crescere dei nipoti, sono momenti indimenticabili per noi, ma credo siano davvero importanti per loro. Io , purtroppo non ho potuto godere dei miei nonni, ma sento raccontare da chi li ha avuti cose strabilianti per quanto concerne la loro formazione sui valori della famiglia, appresi prevalentemente dai nonni- Trovo giusto che , in casi di necessità, i nipoti siano affidati ai nonni, sicuramente i più adatti a sostituire i genitori.
Buona serata Giuliana.:)) Affettuosamente!
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elisa.r79 il 06/03/15 alle 22:56 via WEB
Cito dal post "i minori non possono essere sradicati dal proprio mondo di affetti e amicizie e hanno diritto di continuare a coltivare i rapporti non solo con gli amici ma anche con i nonni" e dico che sono pienamente d'accordo. Buona serata ;)
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Inviato da: Nuvola_vola
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