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« PERIZIA " BAMBINI DI RIGNANO"BUONE VACANZE A TUTTI »

VIOLENZA DI GRUPPO

Post n°254 pubblicato il 21 Luglio 2007 da psicologiaforense
 

LA NOTIZIA: Sdegno a Montalto di Castro (Viterbo) alla delibera (poi ritirata) con la quale la giunta comunale ha deciso di anticipare 5 mila euro di spese legali ad alcuni minorenni accusati di aver stuprato una 15enne di Tarquinia la notte tra il 21 e il 22 maggio scorso.

LA LETTERA INVIATA dall' Associazione Nazionale Giuristi Democratici 

Al Sig. Sindaco di Montalto

Piazza Giacomo Matteotti n. 11

MONTALTO DI CASTRO

Ill.mo Sig. Sindaco,

L’Associazione Nazionale Giuristi Democratici  esprime il proprio disappunto in merito alla Sua scelta di finanziare la difesa di ragazzi imputati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane donna.

Non appare una scelta lecitamente giustificabile come “applicazione del principio di presunzione d’innocenza”, che dovrebbe portare allora il Comune ad intervenire in ogni processo che veda coinvolti suoi cittadini, (e che ne sarebbe, allora dei Suoi cittadini, persone offese dal reato?); né possono essere accampate ragioni di difesa dei non abbienti, qualora sussistenti, per le quali esiste l’istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Riteniamo, inoltre, tale scelta, compiuta da chi è capo del Governo del Comune e lo rappresenta, profondamente lesiva non solo della dignità della vittima, ma di tutte le donne che, avendo subito violenza, trovano il coraggio di denunciarla: sono inaccettabili le Sue parole , laddove alla domanda se abbia compiuto qualche gesto di solidarietà anche verso la ragazza vittima di violenza, ha risposto, secondo quanto riferito dagli organi di comunicazione «Non la conosco, non l’ho mai vista in faccia. Non mi ha mai chiesto niente». Ma detta scelta offende, altresì, la sensibilità di ogni democratico che non può comprendere lo schierarsi di un’istituzione pubblica, in una situazione così delicata e drammatica.

Questa giovane, alla quale va la nostra più profonda e sentita solidarietà, è stata, a causa delle Sue parole, rivittimizzata per la terza volta: la prima, umiliata nel corpo e nella psiche da uno stupro multiplo e brutale e dalle minacce per indurla al silenzio; la seconda quando, avendo trovato il coraggio e la determinazione per la denuncia, il gruppo l’ha attaccata nuovamente, offendendo la sua dignità di donna, “Era un gioco, lei ci stava, era ubriaca fradicia, non è una santarellina. Aveva la minigonna nera e ci ha provocati”, confermando così che la violenza potrebbe essere, a giudizio di costoro, giustificata dall’espressione libera nel vestire di una ragazza come tante, che si fa bella per una festa, riaffermando con quelle parole i più biechi stereotipi maschilisti, giustificativi e discriminatori.

Ella, in quanto rappresentante della collettività, per primo avrebbe dovuto condannare quelle parole, che non esprimevano certamente dissenso e lontananza dal fatto commesso, esprimere solidarietà alla ragazza oggetto delle aggressioni, adoperarsi perché nel Suo paese non fossero socialmente accettate giustificazioni di carattere morale ad un atto di aggressione sessuale fatto su di un corpo considerato merce in esposizione, ed anzi in offerta, un abuso consumato su carne oggetto di piacere, conculcando le scelte e la personalità in costruzione di una giovane donna.

Se Ella in questo si fosse adoperato, se nel suo Comune, a seguito di tale episodio, avesse attivato campagne per combattere la discriminazione di genere nelle scuole, programmi di ascolto e di supporto psicologico e socioassistenziale per coadiuvare le donne che intendono uscire da situazioni di violenza domestica o denunciare episodi di stupro che hanno avuto conseguenze traumatiche sulla loro psiche o vita sessuale, forse avrebbe anche avuto un senso pensare alla futura riabilitazione relazionale e al reinserimento sociale degli imputati di stupro, una volta che la giustizia avesse fatto il suo corso; ma così, signor Sindaco, il Suo gesto appare parziale, ovvero di una parte, quella maschile, ennesima negazione del fatto che la violenza sulle donne sia un problema politico e non personale, di costume e non relazionale, di sesso e non di genere. Per questo La invitiamo, qualora, come si auspica, la Sua Giunta revochi la decisione di stanziare denaro pubblico in favore dei ragazzi imputati di stupro, a destinare quel denaro alla promozione di politiche di sensibilizzazione sulle discriminazioni di genere nelle scuole ed a istituire programmi di supporto per le vittime di violenza, come risarcimento sociale per le donne che silenziosamente subiscono violenze e discriminazioni, dentro e fuori dalla famiglia, anche nella Sua comunità.

 
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Commenti al Post:
gvgiusti
gvgiusti il 21/07/07 alle 18:16 via WEB
cara psico, casualmente sono il primo a commentare questo evento, che immagino sia noto a tutti. Sono due le situazioni deprecabili: la prima è la violenza sessuale di gruppo, la seconda è l'aiuto economico del Comune agli autori della violenza. Quale sia la più grave, è discutibile. La prima rappresenta un grave reato contro la persona, commesso da ragazzi. La seconda rappresenta l'uso improprio del pubblico denaro, elargito per far fronte alle spese legali degli imputati. Non sono d'accordo sulla destinazione di quel denaro, identificata dalla Associazione Nazionale dei Giuristi Democratici. Finalità giusta sarebbe quella di destinare quel denaro, ed altro se occorre, a riparare le buche sulle strade comunali, a verificare la staticità delle scuole, a riparare le tubature dell'acqua, e ad altre sciocchezze di questo genere, come si conviene alla buona amministrazione di un Comune.
(Rispondi)
 
fabdippo
fabdippo il 21/07/07 alle 18:24 via WEB
Io impiccherei il sindaco in pubblica piazza ! Colpirne uno per educarne 100...
(Rispondi)
 
 
shardana0
shardana0 il 21/07/07 alle 21:08 via WEB
Nonostante tutto, non credo che uccidere sia la cosa più giusta, il sindaco, se é vero che tra i ragazzi ci sia un parente andrebbe immediatamente indacato e sospeso. Per quanto riguarda i ragazzi, minorenni o no andrebbero puniti severamente senza alcuna pietà. E non mi vengano a dire che la ragazzina ci stava, era solo un gioco cui ha provocati con la sua minigonna nera. Ma che cosa sono bestie, ho ragionano solo con i loro piccoli attributi?
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 21/07/07 alle 19:11 via WEB
Vede GVG, non so se questo rilevi, ma uno degli otto imputati è il nipote del sindaco...
(Rispondi)
 
 
gvgiusti
gvgiusti il 21/07/07 alle 20:34 via WEB
mi è noto, come anche mi è noto che ci sia un nipote di un assessore
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 21/07/07 alle 19:31 via WEB
« Colpirne uno per educarne cento » Mao Tse Tung lo diceva in un senso, le Brigate Rosse in un altro... Carissimo FABDIPPO capisco e condivido lo sdegno ...Ciao, A PRESTO!
(Rispondi)
 
luigiarusso
luigiarusso il 21/07/07 alle 19:34 via WEB
“Era un gioco, lei ci stava, era ubriaca fradicia, non è una santarellina. Aveva la minigonna nera e ci ha provocati”. QUESTA E' UNA CONFESSIONE BELLA E BUONA COSA C'E' DA DIFENDERE? ciao psico, buon fine settimana!
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 21/07/07 alle 19:38 via WEB
CIAO LUIGIA, buon fine settimana anche a te. Mi pare che questi 8 individui abbiano bisogno di molto più di 5000 euro a testa per trovare avvocati capaci di individuare qualche attenuante ad un delitto così odioso e così grave....
(Rispondi)
 
deontologiaetica
deontologiaetica il 21/07/07 alle 19:42 via WEB
L’episodio risale al 31 marzo scorso, quando, dopo una festa di compleanno, una ragazza di 16 anni venne portata in una pineta dove venne consumato uno stupro di gruppo, poi denunciato dalla vittima. All'indomani degli arresti, gli amici a Montalto avevano fatto muro: «Era un gioco, lei ci stava, era ubriaca fradicia»
(Rispondi)
 
deontologiaetica
deontologiaetica il 21/07/07 alle 19:49 via WEB
IL SINDACO E LA GIUNTA ANTICIPANO 5000 euro casauno a questi indifesi ragazzini caduti nella trappola delle strategie seduttive di una donna, in minigonna, di SEDICI ANNI. L'ergastolo sembra poco.... PSICO come si qualifica il reato?
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 21/07/07 alle 19:50 via WEB
DELITTI CONTRO LA SFERA SESSUALE DELLA PERSONA
(Rispondi)
 
deontologiaetica
deontologiaetica il 21/07/07 alle 19:53 via WEB
sì, ma questo è un orrendo delitto tanto cinico quanto crudele perpetrato dal branco imbecille e vigliacco di bulletti
(Rispondi)
 
deontologiaetica
deontologiaetica il 21/07/07 alle 19:54 via WEB
IN OTTO CONTRO una minorenne !!! BALDI GIOVANI ( tenuto conto di questo ti chiedevo PSICO
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 21/07/07 alle 20:01 via WEB
Cara DEONTO non ho capito la domanda. Con l'espressa previsione dell'art. 609-octies, inserito dall'art. 9, L. 15.2.1996, n. 66 si è voliuto fortemente stigmatizzare e reprimere proprio questa condotta criminale con un apposito ed autonomo titolo di reato : VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO.
(Rispondi)
 
arza1
arza1 il 21/07/07 alle 20:03 via WEB
come hanno quantificato la pena??
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 21/07/07 alle 20:04 via WEB
RECLUSIONE DA SEI A DODICI ANNI
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 21/07/07 alle 20:07 via WEB
la pena è aumentata se concorre taluna delle circiostanze aggravanti previste dall'art. 609TER c.p.
(Rispondi)
 
estinette
estinette il 21/07/07 alle 20:38 via WEB
cosa si può aggiungere? Ringrazio psico per aver posto nel giusto risalto questo ennesimo scempio.
(Rispondi)
 
notedamore
notedamore il 21/07/07 alle 20:56 via WEB
condivido tutto e trovo la cosa assurda...ma spostando leggermente il discorso,mi chiedo una cosa ,quando un normale rapporto tra uomo e donna diviene violenza?cioè basta un no?basta ritrarsi per pochi secondi nonostante poi ci si concede solo per far piacere al compagno?un esempio più estremo una donna che non vuole fare l'amore e lo fa contro voglia con il marito,compagno o fidanzato è anche quella violenza sessuale?mentre inversamente una donna che fa credere a un uomo che l'ama fa l'amore con lui magari ingannandolo è pure questa una violenza a livello di idelai? o qui si rientra nel libero arbitrio delle scelte tra persone adulte?un saluto notedamore...p.s. questi casi che ti ho chiesto non mi toccano era per comprendere dove arrivano i limiti...ovvio che quello che hai spiegato tu è palese.
(Rispondi)
 
shardana0
shardana0 il 21/07/07 alle 21:01 via WEB
Assurdo, semplicemente assurdo, un comune che delibera di pagare le spese legali di un gruppo di teppisti accusati di aver violentato una ragazzina di 15 anni. Non é possibile, nonostante siano minorenni questi dovranno imparare a loro spese che la giustizia deve seguire il suo corso e se emergerà la loro colpevolezza dovrebbero pagare duramente quello che hanno fatto anche se la ragazzina non dimentichèrà mai e forse durante la vita pagerà ancora per quello che delle bestie le hanno fatto. Un saluto
(Rispondi)
 
elvia4
elvia4 il 21/07/07 alle 21:21 via WEB
grazie per il contributo
(Rispondi)
 
giordana2007
giordana2007 il 21/07/07 alle 21:22 via WEB
molto interessante e sconvolgente questo post ciao
(Rispondi)
 
elvia4
elvia4 il 21/07/07 alle 21:23 via WEB
buon fine settimana
(Rispondi)
 
ele_1_atica
ele_1_atica il 21/07/07 alle 21:32 via WEB
RIPORTO QUI SOTTO e assolutamente SENZA COMMENTI DA PARTE MIA questo testo: "Lo stupro o violenza sessuale è, secondo la definizione data dall'articolo 609bis del codice penale italiano, la costrizione mediante violenza o minaccia a compiere o subire atti sessuali. Il termine latino per l'atto di stupro è raptus. Lo stupro è generalmente considerato uno dei più seri crimini a sfondo sessuale e può essere molto difficile da perseguire. Non c'è accordo sulla distinzione tra stupro e altre forme di violenza che coinvolgano gli organi sessuali di uno o di entrambi i coinvolti. Alcuni codici considerano esplicitamente stupro tutti i tipi di attività sessuale forzata, mentre in altri, solo quegli atti che coinvolgono in una coppia, il pene e la vagina. Altri ancora restringono il campo a quelle situazioni in cui è l'uomo a forzare una donna. Altre violenze che coinvolgano gli organi sessuali in vario modo possono essere raggruppati sotto il nome di reati a sfondo sessuale. In alcune giurisdizioni, lo stupro può essere commesso utilizzando oggetti, piuttosto che proprie parti del corpo, contro gli organi sessuali del proprio obiettivo. Il caso tipico dello stupratore è quello rappresentato dall'uomo che stupra una donna. Gli uomini che stuprano uomini sono più delle donne che stuprano uomini. Le donne stupratrici sono statisticamente più difficilmente messe sotto processo, così come sono molto rare le ricerche su forme di stupro diverse da quelle del tipo uomo-donna."
(Rispondi)
 
sportiva750
sportiva750 il 21/07/07 alle 21:34 via WEB
KE DIRE............. ORMAI MANCA SOLO KE VENGANO PREMIATI ... UNA CLASSIFICA A KI NE VIOLENTA... NE AMMAZZA DI PIU......
(Rispondi)
 
agostino88
agostino88 il 21/07/07 alle 21:35 via WEB
AD ESEMPIO: ( TRATTO DA SESSO, VIOLENZA, DIRITTO)Concorso di persone nel reato di cui all'art.609-bis e violenza sessuale di gruppo. Il problema della rilevanza dell'effettivo compimento di atti di violenza sessuale da parte dei componenti del gruppo o dei compartecipi nel reato di violenza sessuale commessa in concorso Il legislatore del 1996, pur avendo l'indubbio merito di aver collocato i delitti di violenza sessuale tra i reati contro la libertà personale, ha lasciato all'interprete la soluzione di numerose questioni ermeneutiche e di problemi inerenti il coordinamento tra le singole norme. Tra queste, particolare riferimento merita il confronto tra l'art.609-bis e l'art.609-octies disciplinanti rispettivamente il delitto di violenza sessuale e quello di violenza sessuale di gruppo. L'analisi di queste fattispecie ha spinto alcuni autori a restringere l'ambito di applicabilità della disciplina del concorso di persone nel reato di violenza sessuale. Si è infatti da più parti sostenuto, agli albori della riforma, che l'esecuzione da parte di due o più soggetti degli atti di violenza sessuale previsti dall'art.609-bis equivarrebbe automaticamente a configurare il delitto contenuto nell'art.609-octies. In altri termini il legislatore, nell'art.609-bis, avrebbe coniato una fattispecie "naturalmente" monosoggettiva incriminandone la manifestazione concorsuale nella violenza sessuale di gruppo. Saremmo quindi di fronte ad una deroga a quel fenomeno migratorio dell'art.110 c.p. idoneo a riformulare, a seguito della combinazione con esse, le fattispecie incriminatrici da monosoggettive in plurisoggettive. Tale assunto non è stato condiviso dalla prevalente giurisprudenza già in punto di merito, ma sono ormai numerose le pronunce di legittimità che rinforzano tale avverso indirizzo. L'art.609-bis incrimina chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno oppure induce determinati soggetti a compiere o a subire atti sessuali. La violenza sessuale di gruppo consiste, invece, nella partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale (art.609-octies). Riformulando il descritto art.609-bis in fattispecie plurisoggettiva eventuale si è sostenuto che esso opera su piani applicativi distinti dalla violenza sessuale di gruppo, idonei a garantirgli un'autonoma disciplina. Difatti, applicando i principi generali in materia di concorso di persone nel reato, si può fondatamente affermare che ai fini della commissione del delitto in esame, non è necessario il previo accordo; occorre, tuttavia, la consapevolezza di agire in uno con la condotta altrui. Il Supremo Collegio non ha mancato di evidenziare che in tali casi le condotte dei concorrenti, pur specificamente dirette alla lesione del medesimo bene giuridico, possono essere, sotto il profilo esecutivo, autonome ed indipendenti l'una dall'altra e, conseguentemente, soltanto un concreto accertamento dell'animus può permettere di distinguere i casi di violenza sessuale imputabili singolarmente a ciascun autore, dall'effettiva commissione di tale reato in concorso tra loro. La giurisprudenza, soprattutto di merito, in casi del genere, si è dimostrata ondivaga, ma nessuno tra gli indirizzi sviluppatisi ha avuto minore attenzione. In alcune pronunce si è affermato che quando da un'analisi in punto di fatto si è potuto evincere la totale autonomia ed indipendenza delle condotte, volte a compiere atti sessuali, non sarebbe in discussione la contestazione a ciascun autore del delitto in esame. In altre, invece, l'art.609-bis è stato contestato in concorso. La Suprema Corte ha sottolineato come le condotte di agevolazione o di sollecitazione agganciate alla contestualità spazio - temporale degli atti compiuti, risolvono in nuce la questione, legittimando la configurazione del 609-bis in forma plurisoggettiva eventuale. L'art.609-octies è, invece, reato plurisoggettivo necessario cd. proprio in quanto è prevista l'incriminazione di ogni partecipante al gruppo. La giurisprudenza, avversando la tesi sostenuta dalla descritta dottrina, nel tentativo di dotare l'art.609-octies di un quid pluris rispetto alla fattispecie del concorso in violenza sessuale, ha chiarito che essendo il gruppo "la partecipazione di più persone riunite" è necessario puntualizzare proprio il concetto di riunione e quello di partecipazione. Nella violenza sessuale di gruppo è stato ritenuto necessario, in varie pronunce di merito, un previo accordo, oppure un programma con una concreta divisione dei compiti, o, addirittura, una vera e propria organizzazione nell'esecuzione dell'atto sessuale. I giudici di legittimità, pur non trascurando nella loro analisi alcuna di dette pronunce, hanno sottolineato che l'elemento discretivo tra il delitto di concorso in violenza sessuale e l'art.609-octies è dato proprio dalle modalità esecutive e dal rapporto tra le singole condotte di partecipazione. Mentre nell'art.609-bis in concorso le condotte sarebbero autonome l'una dall'altra, seppur realizzate in un rapporto di contestualità spazio - temporale e vincolate dal nesso di agevolazione - sollecitazione, nella violenza sessuale di gruppo è necessario che ogni condotta sia strettamente collegata a quella dell'altro partecipe, che l'una scaturisca dall'altra e ne sia quasi la naturale conseguenza. In altri termini, qualora la condotta di uno dei partecipi (beninteso, priva dei caratteri di cui all'art. 609-octies ultimo comma) venga a mancare, l'intera fattispecie contenuta nella norma in esame potrebbe non configurarsi. Ciò, invece, non accadrebbe nella violenza sessuale commessa in concorso, la quale, priva di tale qualificazione, ben potrebbe essere portata a termine da uno dei concorrenti prescindendo totalmente dall'apporto altrui. Non è infatti ravvisabile quella concatenazione tra le condotte che ha spinto alcuna dottrina a definire la partecipazione nella violenza sessuale di gruppo, come qualificata dal forte nesso di causalità tra le condotte dei correi. Non basta, quindi, la sola contestualità spazio - temporale, ma è necessario un quid pluris rappresentato proprio dalla complessiva dipendenza delle partecipazioni, nel gruppo di persone riunite. Al fine di avvalorare la distinzione tra le figure in esame alcuni indirizzi hanno riconosciuto finanche il concorso esterno all'art.609-octies, distinguendo la partecipazione delle persone in gruppo, dal contributo dell'eventuale concorrente, satellite, agevolatore o di mera sollecitazione. Il compimento di atti di violenza sessuale negli artt.609-bis e 609-octies non è stato interpretato univocamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Alcuni autori hanno sostenuto che per la configurazione dei suddetti delitti (beninteso il 609-bis nella forma concorsuale) è necessario che tutti i concorrenti compiano effettivamente atti sessuali, nell'ampia accezione attribuita a questo concetto, nel tempo, dalla giurisprudenza. Difatti, sia il contenuto della norma di cui all'art.609-bis che quello dell'art.609-octies lascerebbero intendere, secondo tale indirizzo, la voluntas legis di incriminare soltanto quelle condotte di partecipazione che realizzino effettivamente atti sessuali, considerando irrilevanti, o, al massimo idonee a configurare reati diversi, quelle sì di ausilio, ma non sfocianti concretamente negli atti in questione. Tale indirizzo non ha fatto proseliti. La disciplina del concorso di persone, alla quale si fa riferimento in quanto compatibile anche nell'art.609-octies, non punisce la sola condotta realizzativa dell'evento criminoso, ma tutte quelle, materiali o morali, che da un'analisi ex post del fatto tipico, si rivelano avvinte ad esso da nesso di causalità agevolatore o di rinforzo. Non è necessario che tutti i correi realizzino materialmente l'evento o l'offesa descritta nella fattispecie incriminatrice, essendo la ratio sottesa all'istituto del concorso eventuale ed ai reati a concorso necessario, la punizione di tutte quelle condotte atipiche che "accedono" alla condotta principale o tutte quelle che, legate reciprocamente e diventando a loro volta tipiche, permettono la realizzazione dell'evento criminoso. Conseguentemente, anche le condotte causalmente idonee a permettere la commissione di atti di violenza sessuale, seppur non sfocianti essi stessi in tali atti, potranno essere incriminate ex artt.110-609-bis o 609-octies. La differenziazione del loro reale disvalore penale, qualora sia ravvisabile, sarà effettuata dal giudice, in ossequio al modello unitario del concorso di persone sposato dal nostro ordinamento, in sede di applicazione delle circostanze e/o di commisurazione della pena, e potrà legittimarlo alla qualificazione delle partecipazioni rispettivamente come di minore gravità o di minima importanza ai sensi degli artt. 609-bis e 609-octies ultimi commi.
(Rispondi)
 
agostino88
agostino88 il 21/07/07 alle 21:42 via WEB
HA RAGIONE IL SINDACO A PREOCCUPARSI DEL SUO NIPOTINO E DEGLI ALTRI 7 INFAMI ! 8 X 5000 EURO FANNO 40. 000 MILA EURO ( OTTANTA MILIONI DEL VECCHIO CONIO)...... NON BASTERANNO...... PER SALVARE QUESTI STUPRATORI mi verrebbe da dire INFAMI però forse spiegna meglio il mio pensiero
(Rispondi)
 
agostino88
agostino88 il 21/07/07 alle 21:43 via WEB
REATO ( integro il mio c, qui sopra)abietto, abominevole, cattivo, ignobile, ignominioso, indegno, laido, lercio, mostruoso, riprovevole, schifoso, tristo, VOI SAPETE INDICARMI TERMINI MIGLIORI??
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 21/07/07 alle 22:03 via WEB
Antonio D’Alonzo è nato a Grosseto il 9.5.63. Nel 1983 ha conseguito il diploma di geometra presso l’istituto tecnico per geometri di Grosseto. Nel 1984 e 1985 ha seguito dei corsi di Storia delle Religioni Orientali presso L’Università degli Studi di Tubinga. Dal 1986 svolge l’attività di impiegato, presso La Magona d’Italia S.p.A. di Piombino. Nel 1998, durante l’attività lavorativa, ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Pisa, dissertando una tesi di laurea sul concetto di nichilismo in Nietzsche ed Heidegger (punteggio riportato:108/110). Ha pubblicato articoli su diverse riviste di studi tradizionali (Agorà, il Laboratorio, etc.) e siti web (Esoteria, Alternativamente, etc.). Attualmente sta lavorando alla produzione di un saggio inerente al nichilismo nell’età della tecnica. Il titolo dell’intervento per il Convegno di Montecatini è: " L’oblio della Tradizione e il nichilismo della tecnica".
(Rispondi)
 
LA_SAB
LA_SAB il 21/07/07 alle 22:48 via WEB
PURTROPPO QUELLA DEL "VA TOCCATA O VIOLENTATA PER COME VA VESTITA" è UNA COSA VECCHIA E VERGOGNOSA.....SONO COME RADICI PROFONDE NEL TERRENO PER KILOMETRI E KILOMETRI....SI CERCA DI FAR FINTA CHE LA MENTE UMANA SI SIA EVOLUTA, CHE SIA PIU' APERTA, MA NON è COSI'. UNA MIA COLLEGA VEDENDO PASSARE UNA BELLA BELLA RAGAZZA ALTA BIONDA CON UN PAIO DI CALZONCINI CORTI E STIVALE DA COW BOY MI HA TIRATO FUORI UN "E POI SI LAMENTANO SE LE VIOLENTANO", RAGAZZI DETTO DA UNA DONNA....... LA GIUNTA COMUNALE HA FATTO UNA GRANDE PORCATA, SI SOTTOVALUTA LO STUPRO.....IO SE DOVESSI MAI SUBIRLO PENSO CHE MI AMMAZZEREI. NON PENSO POTREI MAI MAI SOPPORTARLO....
(Rispondi)
 
hotstuff.it
hotstuff.it il 21/07/07 alle 23:02 via WEB
HO TANTISSIMI AMICI DI MONTALTO E SONO DI TARQUINIA, E VI DICO CHE LA VOCE CHE GIRA E QUELLO CHE DICONO TUTTI E' CHE LEI ERA CONSENZIENTE, E TUTTI DICONO CHE QUESTA RAGAZZA INFATTI NON HA UNA BELLA NOMINA, E C'E' ANCHE GENTE CHE HA VISTO CHE LEI ERA CONSENZIENTE. QUESTRO NON E' UN DATO DI FATTO E NEMMENO LA MIA OPINIONE PERSONALE, E' SEMPLICEMENTE CIO' CHE TUTTI DICONO. LA RAGAZZA IN QUESTIONE E' L'EX DI UN MIO AMICO, QUESTO MIO AMICO ANCHE DICE COSI'. POI PENSATELA COME VOLETE. IO NON DO GIUDIZI, LO RIPETO, RIPORTO LE OPINIONI DELL'80% DI MONTALTO E TARQUINIA, GENTE CHE CONOSCE LEI MA CHE NON CONOSCE I PRESUNTI STUPRATORI. RIPETO, ONDE EVITARE ROGNE, CHE NON E' LA MIA OPINIONE MA LA VOCE CHE OGNUNO PUO' SENTIRE IN GIRO, NELLE SCUOLE FINCHE' ERANO APERTE, AL PIAZZALE DI TARQUINIA O AL SAN MARCO. FACILE GIUDICARE DA SUBITO...
(Rispondi)
 
gvgiusti
gvgiusti il 21/07/07 alle 23:19 via WEB
buona notte e buone vacanze a tutti.
(Rispondi)
 
email99m
email99m il 22/07/07 alle 23:41 via WEB
Il sindaco si dovrebbe vergognare,dovrebbe andarsene a casa....che schifo solo in italia succedono certe cose..ai ragazzini vigliacchi e infami dovrebbero dargli ventanni di galera.
(Rispondi)
 
monnalisa100
monnalisa100 il 29/07/07 alle 22:59 via WEB
piu si va avanti e piu si scopprono violenze e abusi sui minori ..ci vogliono piu enti pubblici per aiutare le vittime di stupro ,la violenza morale e molto piu grande di quella fisica ,buona serata
(Rispondi)
 
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