Creato da: psicologiaforense il 14/01/2006
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« Sesso con una 13enneLa taglia di 500 euro ha... »

SCUSA MA NON CHIAMARLO AMORE

COMMENTO

Un baldo e palestrato macellaio vicentino di trenta­quattro anni (VEDI IL PRECEDENTE POST)  si è incapric­ciato di una ragazzina tre­dicenne. L'ha fatta salire in macchina e  ha avuto un rapporto sessuale con lei.  Poi l'ha nuovamente incontrata e , "clandestinamente" ha tenuto in piedi  con la ragazzina ( frequentante la seconda media) una "storia" di quattro mesi. SCOPERTO, DENUNCIATO E PROCESSATO  si è appellato ... all'AMORE. 

E, alla fine, ci ha creduto pure il tribunale di Vicenza. Così, invece dei dodici anni previsti dal co­dice per stupro o  i cinque e mezzo richiesti dall'accu­sa  il focoso playboy   ha subito una pena ( si fa per dire ) di un anno e quattro mesi e la condanna a versare 20mila euro di risarcimento alla piccola vittima. Perchè, in fondo, «era amore». Un «ve­ro, autentico, sentito e irresistibile  sentimento d'amore». Che dire?
A noi sem­bra tutto folle.

Non conosciamo la tredi­cenne in questione e non com­metteremmo mai l'errore di sottovalutare il potere di una lolita. Nè quello di una madre distratta. Specialmente oggi che, secondo una ricerca da poco pubblicata, il primo rap­porto sessuale avviene proprio verso i tredici anni. Quando è solo dai quattordici in poi che si è considerati legalmente "maturi" da quel punto di vi­sta. Per carità, sono tutti quesiti interessanti e tutt'altro che se­condari. Che ci appassionano un po' meno solo perchè, oggi, dall'altra parte, c'è un "bam­boccione" ( il macellaio) economicamente evoluto, socialmente evoluto che ritiene che tra lui e la bambina  di ventun anni più giovanedi lui fosse «vero amore».

Per carità, nella vita tutto può succedere. Ne siamo drammaticamente consci. Ma scambiare il sembiante dell' amore per amore, è una cosa che smette di succede­re quando si entra nell'età adulta. E’ una cosa che, ap­punto, succede agli adole­scenti con loro passioni bol­lenti scambiate per ultime quando in realtà sono solo le prime, scambiate per uni­che quando, in realtà, ne se­guiranno a dozzine. Sono pulite e assolute.

Rese eterne  dai poeti come quella di Giulietta e Romeo raccontata da Shakespeare. Che non a caso erano ado­lescenti, che non a caso era­no coetanei. E' quello che succede quando si è piccini, appunto. Se accade dopo, tocca dargli un altro nome. Oppure, tocca darsi un'altra vita. Cercarsene una. Come dovrebbe fare, indipenden­temente dalla sua pena "low cost", il signor Antonio Di Pascale di anni trentaquat­tro. Macellaio e vicentino. Capace di grandi conquiste e di ancor più grandi convincimenti. Perchè ha fatto capitolare una tredicenne e perchè in tribunale ha tirato fuori il cellulare, come in un libro di Moccia. Come in una scena girata da Muccino, come un sabato sul ponte Milvio tra lucchetti e motorini. Mes­saggi e messaggini, con pa­rolette e paroline ricevute da lei. A dimostrazione del fatto che... Vedete? «Era amore».

Sì, signor Di Pascale. Ma­gari quello è pure amore. Solo che non è a lei che deve arrivare addosso. E’ lei che fa pena e , mi scusi, repugnanza. E’ lei che per certi "amori" è scadu­to, come un prodotto ava­riato.

 
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Commenti al Post:
deontologiaetica
deontologiaetica il 06/02/08 alle 18:38 via WEB
QUESTO TI QUERELA!!!
(Rispondi)
 
arza1
arza1 il 06/02/08 alle 19:12 via WEB
E' un pedofilo... che hanno ritenuto di premiare...
(Rispondi)
 
arza1
arza1 il 06/02/08 alle 19:12 via WEB
poi c'è un vizio logico....
(Rispondi)
 
arza1
arza1 il 06/02/08 alle 19:17 via WEB
se non è stupro, se, in definitiva questi due sono come come gli innamorati che commuovono...se lei lo concupiva (SIC!!!), se la bambina non ha subito danni dopo 4 mesi di rapporti carnali non coerenti con l'età e con un uomo per lei "vecchio" .... ALLORA PERCHE' CONDANNARE IL MACELLAIO A RISARCIRE LA BAMBINA CON 20.000 euro ( 40 milioni del vecchio conio)?
(Rispondi)
 
luigiarusso
luigiarusso il 06/02/08 alle 19:19 via WEB
MA CHE GIUSTIZIA ABBIAMO?
(Rispondi)
 
luigiarusso
luigiarusso il 06/02/08 alle 19:20 via WEB
QUESTO E' un caso di MALAGIUSTIZIA, uno dei tantissimi... che si verificano tutti i giorni....
(Rispondi)
 
luigiarusso
luigiarusso il 06/02/08 alle 19:21 via WEB
E se fosse per guarire dall'aids????
(Rispondi)
 
luigiarusso
luigiarusso il 06/02/08 alle 19:21 via WEB
Una vergine per guarire dall'Aids”. È la cura che i guaritori di molti Paesi africani prescrivono agli uomini infetti convinti che il sangue ‘puro’ di una ragazzina possa cancellare il virus dell'Hiv. E loro seguono la prescrizione. In Sudafrica ogni ora vengono stuprate cinque bambine, spesso neonate. In Zimbabwe il 25% della popolazione è affetta dall'Aids e l’ong ‘Girl Child Network’ ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione nei villaggi più sperduti dell'Africa. “Abbiamo sentito di questa pratica ma noi vogliamo combatterla — dice Alex Mashoko, segretario dell'Associazione nazionale dei guaritori tradizionali — sono i guaritori non registrati i colpevoli, il governo deve punirli. È una cosa sbagliata dire alla gente di dormire con delle ragazzine per guarire dall'Aids perché non c'è medicina che possa farlo”. Eppure succede. Né è convinto anche Graeme Pitcher, chirurgo pediatra all'ospedale di Johannesburg: “Gli stupri di bambini avvengono in tutto il mondo — spiega in un suo studio — ma soltanto qui in Sudafrica si violentano le neonate. È uno stupro atipico che quasi sempre esclude il motivo sessuale, la pedofilia, ed è connesso con il mito che avere sesso con una vergine guarisce dall'Hiv e dalle altre malattie trasmesse sessualmente”. 'Le vergini non curano l'Aids. È un mito' questa la scritta sulle magliette distribuite dalla ‘Girl Child Network’ per combattere questa leggenda. La 'Cura della vergine' è nata in Europa nel XVI&#730;secolo e ha preso ancor più piede nell'Inghilterra vittoriana quando la gonorrea, la sifilide e altre malattie sessuali erano diventate una piaga. Il mito è poi stato importato in Sudafrica, insieme alla sifilide, dalle truppe di ritorno dalla seconda guerra mondiale.
(Rispondi)
 
servoarbitrio
servoarbitrio il 06/02/08 alle 19:22 via WEB
SORPRENDENTE!!!!!
(Rispondi)
 
servoarbitrio
servoarbitrio il 06/02/08 alle 19:24 via WEB
HO APPENA GUARDATO IL CODICE ART 609 bis e segg c.p. STUPRO. 12 anni di galera, ridotti di un terzo con il rito abbreviato e ulteriormente ridotti a 5 anni per il gioco delle attenuanti...
(Rispondi)
 
umberta8080
umberta8080 il 06/02/08 alle 19:30 via WEB
l'età del consenso non è certo a 13 anni.... quindi è stupro...
(Rispondi)
 
umberta8080
umberta8080 il 06/02/08 alle 19:30 via WEB
L'età del consenso varia di nazione in nazione; la media oscilla fra i 14 e i 16 anni, con punte verso il basso di 12 e verso l'alto di 21. In Italia è 14 anni e sale a 16 se uno dei due partner ha una qualche forma di autorità o ascendente sul/la partner più giovane, ad esempio nel caso di insegnanti, catechisti, tutori, educatori, genitori anche adottivi, conviventi di un genitore biologico (ma secondo l'art 609-quater in quest'ultimo caso è punito anche il rapporto con minori tra i 16 e i 18 se effettuato "con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione"); se uno dei partner é un infraquattordicenne e la differenza d'eta é di soli tre anni siamo ancora di fronte ad un reato ma, il legislatore ha optato per un regime di non punibilità relativo al solo minore <16 , rimangono punibili i complici e permane una responsabilità civile da fatto illecito. Ogni atto sessuale con una persona che non abbia raggiunto l'età del consenso è illegale, ed è considerato automaticamente una violenza, indipendentemente dal fatto che la persona minorenne avesse o no dato un consenso: in questo caso, infatti, la o il minore non è considerato in grado di dare un consenso legalmente valido. È inoltre illegale compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anni 14 con l'intenzione di farla assistere, anche se la persona minorenne non partecipa a questi atti. Infine, la legge non permette di offrire denaro a un/a minorenne per indurla/o ad atti sessuali, pertanto sono illegali i rapporti di prostituzione con una persona minore di 18 anni. La verifica dell'età del/la partner minore spetta al/la partner eventualmente maggiorenne. L'articolo 609-sexies specifica che: « Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. » In Italia, a differenza di quanto accade in alcune nazioni, la legge non distingue fra età del consenso per gli atti eterosessuali e per quelli omosessuali.
(Rispondi)
 
santinazs
santinazs il 06/02/08 alle 19:31 via WEB
una vigliaccata ignobile!!
(Rispondi)
 
adolfodgl5
adolfodgl5 il 06/02/08 alle 19:32 via WEB
pedofilia a tutto tondo...
(Rispondi)
 
agostino88
agostino88 il 06/02/08 alle 19:32 via WEB
il solito problema
(Rispondi)
 
agostino88
agostino88 il 06/02/08 alle 19:33 via WEB
il vecchio e la lolita....
(Rispondi)
 
agostino88
agostino88 il 06/02/08 alle 19:35 via WEB
avete visto il film del 1962 "Lolita" è un film, di Stanley Kubrick, tratto dall'omonimo romanzo di Vladimir Nabokov, autore in prima persona anche della sceneggiatura della pellicola. ( UN FILM CHI CHIARISCE MOLTE COSE)
(Rispondi)
 
educatrice2
educatrice2 il 06/02/08 alle 19:38 via WEB
sempre parlando di pegofilia... Milano, nelle intercettazioni si vantava delle sue avventure E' la prima sentenza in Italia per reati commessi all'estero Condannato per turismo sessuale 14 anni di carcere a un veronese MILANO - Giorgio Sampec, 56enne veronese, per due mesi all'anno lavorava come guardiano di un campeggio sul lago di Garda. Il resto del tempo lo trascorreva facendo turismo sessuale, principalmente in Thailandia. Oggi, però, il tribunale di Milano lo ha condannato a 14 anni di reclusione e a 65mila euro di multa per pedofilia e diffusione di materiale pedopornografico. E' il primo italiano a essere condannato per reati sessuali compiuti all'estero. Oltre alla pena di reclusione e la multa, gli è stato anche "perennemente interdetto l'accesso" a luoghi "istituzionalmente frequentati da minorenni". L'uomo è stato incastrato grazie a delle intercettazioni telefoniche, partite nel giugno del 2004, quando un suo conoscente registrò e consegnò in Procura due chiamate in cui Sampec raccontava alcune delle sue prodezze con i bambini. Nelle registrazioni, l'uomo si vantava di avere avuto, tra il 2001 e il 2005, rapporti sessuali con almeno 400-500 ragazzini di età compresa fra i 7 e i 15 anni. Nel suo computer, poi, la Polizia Postale ha trovato un archivio di 65mila fotografie pedopornografiche in cui lui stesso compariva in pose inequivocabili. Per l'accusa era un vero esperto nell'adescare i minori, tanto da essere in grado di fornire consigli sul modo migliore per scoprire "i luoghi della prostituzione minorile del posto, i luoghi dove andare per i rapporti" come si legge nell'avviso di chiusura delle indagini. Ma Sampec ha sempre proclamato la sua innocenza., sostenendo di non aver mai avuto rapporti sessuali con minori. E adesso il suo legale, l'avvocato Davide Adami, annuncia battaglia. "Mi metterò immediatamente al lavoro per l'appello - ha spiegato - Un processo si conclude al termine dei tre gradi di giudizio".
(Rispondi)
 
educatrice2
educatrice2 il 06/02/08 alle 19:40 via WEB
Mr X non ci sperare la legge dice "NO"! In Italia l'età del consenso (per avere rapporti sessuali) è 14 anni, che scende a 13 se fra i due partner non ci sono più di tre anni di differenza, e sale a 16 se uno dei due partner ha una qualche forma di autorità o ascendente sul partner più giovane (es: insegnanti, catechisti, tutori, educatori, genitori anche adottivi, conviventi di un genitore biologico). Ogni atto sessuale con una persona che non abbia raggiunto l'età del consenso è illegale, ed è considerato automaticamente una violenza, indipendentemente dal fatto che la persona minorenne avesse o no dato il consenso: il minore non è considerato in grao di dare un consenso legalmente valido. E' illegale compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anno 14 con l'intenzione di farla assistere, anche se la persona minorenne non partecipa a questi atti. La legge non permette di offrire denaro ad un minorenne per indurlo a compiere atti sessuali, pertanto sono illegali i rapporti di prostituzione con una persona minore di 18 anni. La verifica dell'età del partner minore spetta al partner eventualmente maggiorenne, il colpevole non può invocare a propria scusa l'igniranza della persona offesa. Quindi caro Mr X riassumendo: niente minori di 14 anni; niente minori di 16 anni adescati con la tua attività di catechista o bravo ragazzo che fa ripetizioni; se ti beccano non puoi dire "è minorenne?!! ma davvero?!! eppure dalle tette gliene avrei dati almeno 20!". Il codice penale ti tiene d'occhio....
(Rispondi)
 
dottoresottile
dottoresottile il 06/02/08 alle 19:41 via WEB
siate + seri
(Rispondi)
 
dottoresottile
dottoresottile il 06/02/08 alle 19:42 via WEB
OGGI UNA 13enne NE SA PIU' DI ME E DI TUTTI VOI su come usare a fini strumentali sesso, seduzione, erotismo....
(Rispondi)
 
 
simpson.girl
simpson.girl il 06/02/08 alle 20:17 via WEB
in fondo non hai tutti i torti dottò!
le bratz fanno moda ed insegnano... A TIRARSELA, a farsi vedere, ecc.
ma i genitori di queste lolite adolescenti... dove cazzo stanno?!
meno male che ho avuto un maschio, però...
(Rispondi)
 
auroraml
auroraml il 06/02/08 alle 19:48 via WEB
RIPORTO QUESTO CONTRIBUTO: Sesso con minore, 13/14 anni, consenziente ed attenuante del fatto di minore gravità Cassazione , sez. III penale, sentenza 28.04.2006 n° 34120 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE Sentenza 28 aprile 2006 - 12 ottobre 2006, n. 34120 (Presidente De Maio – Relatore Franco) Svolgimento del processo Con sentenza del 14 maggio 2002 il Tribunale di Nuoro dichiarò D. G.P. colpevole del reato di cui all’articolo 609 quater n. 1 cod. pen. per avere compiuto reiteratamente atti sessuali, consistiti anche in congiunzioni carnali, con T. C., consenziente ma minore degli anni 14, avendo all’epoca anni 13 e mesi 10, e lo condannò alla pena di 6 anni di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza in epigrafe concesse le attenuanti generiche e quindi ridusse la pena ad anni 5 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo: a) violazione e falsa applicazione dell’articolo 609 quater cod. pen. per mancata applicazione del comma 3 del medesimo articolo; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta in sostanza, che erroneamente e con motivazione manifestamente illogica la Corte d’appello non ha ravvisato l’ipotesi del fatto di minore gravità, pur avendo riconosciuto che nella specie non via era stata nessuna violenza; che non vi era stata nessuna compressione della libertà della vittima; che la ragazza aveva mostrato particolare intraprendenza, tanto che era stata lei a procurare il luogo adatto per gli incontri sessuali e non aveva disdegnato di allontanarsi dalla propria città per recarsi nell’abitazione dell’uomo a Sassari; che la ragazza aveva tenuto un comportamento che sembrava “eufemistico definire disinibito e disinvolto” nonché una “apparente maturità psico-fisica” ed una “particolare disponibilità e spigliatezza”. Osserva che non doveva venire in rilievo la completezza dell’atto sessuale ma il grado di compressione della libertà sessuale della vittima, oltre che le circostanze oggettive e soggettive del fatto; b) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed in particolare perché immotivatamente la Corte d’appello ha mantenuto la stessa pena base già determinata dal giudice di primo grado e non ha effettuato la riduzione massima per le attenuanti generiche; c) ribadisce la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale che non è seriamente contrastata dalle osservazioni della Corte d’appello. Sostiene che vi è disparità di trattamento rispetto alla legge sulla interruzione della gravidanza, specie con riferimento alla mancata distinzione legislativa tra ignoranza della età della vittima ed errore in relazione alla medesima nonché alla non punibilità nel caso in cui i rapporti sessuali con una minore degli anni 14 e maggiore degli anni 13 siano intercorsi con un soggetto anch’esso minore di età. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata la eccezione di illegittimità costituzionale che deve essere dichiarata inammissibile. Innanzitutto deve osservarsi che, secondo la costante e comune interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, contro la statuizione del giudice del merito che abbia dichiarato manifestamente infondata una eccezione di illegittimità costituzionale non è consentito proporre impugnazione. E ciò per il motivo che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 87/1953, l’eccezione di illegittimità costituzionale che sia stata dichiarata manifestamente infondata o irrilevante “può essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo”. Va quindi esaminata l’eccezione riproposta con il ricorso per cassazione, la quale va appunto dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 23 della legge 87/1953, il quale prescrive che chi intende sollevare una questione di legittimità costituzionale deve indicare le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge che ritiene viziate da illegittimità costituzionale, le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate, nonché i termini ed i profili della questione proposta. Il ricorrente si è invece limitato a “ribadire” l’eccezione sollevata ed a prospettare genericamente una disparità di trattamento “rispetto alla legge sulla interruzione della gravidanza” nonché una distinzione tra ignoranza ed errore delle età della vittima ed a fare riferimento alla ipotesi in cui il soggetto attivo sia anch’esso minorenne, ma ha completamente omesso di indicare sia le disposizioni legislative che ritiene viziate da illegittimità costituzionale, sia le norme o i principi della Costituzione che assume essere stati violati, sia soprattutto i termini ed i profili della eccezione sollevata. Per completezza può anche osservarsi che, qualora dovesse poi ritenersi che il ricorrente abbia fatto rinvio per relationem alla eccezione sollevata in sede di appello e che tale rinvio fosse ammissibile, l’eccezione sarebbe manifestamente infondata per i motivi tutti perspicuamente ed esaustivamente indicati dalla Corte d’appello e che qui dovrebbero intendersi richiamati. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato, in quanto la motivazione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto che non potesse ravvisarsi la ipotesi di minore gravità è priva di errori di diritto e di vizi logici. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, invero, ha ripetutamente affermato che l’attenuante del fatto di minore gravità è applicabile quando, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell’articolo 113 cod.pen. (cfr. Sezione terza, 8 giugno 2000, Nitti, m. 217708; 24 marzo 2000, Improta, m. 216568; 1 luglio 1999, Scacchi, m. 215077); che l’attenuante di cui all’articolo 609, comma 3 Cp non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni, fisiche e mentali, di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all’età, l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (cfr. Sezione terza, 24 marzo 2000, Improta, m. 216569; 29 febbraio 2000, Pziello Della Rotonda, m. 215954; 28 ottobre 2003, El Kabouri, m. 226865). Ciò posto, non si rinviene nessuna contraddittorietà nella motivazione della Corte d’appello, la quale ha sì posto in evidenza la particolare intraprendenza della ragazza (la quale si procurava addirittura il luogo più adatto per gli incontri amorosi e si allontanava dalla propria città anche per andar a casa dell’imputato), che questa aveva tenuto un comportamento che era “eufemistico definire come disinibito e disinvolto”, che aveva una “apparente maturità psico-fisica” ed una “particolare disponibilità e spigliatezza”, ma ha ritenuto queste circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e della valutazione del dolo dell’imputato, mentre le ha ritenute irrilevanti, o quanto meno non decisive, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità. A questo fine, invero, la Corte d’appello, conformemente del resto al costante orientamento giurisprudenziale dianzi ricordato, ha esattamente tenuto conto soprattutto dell’entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato alla vittima anche in termini psichici, ed ha osservato, da un lato, che era irrilevante la circostanza che non vi era stata violenza o minaccia o abuso di autorità o abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della ragazza dal momento che proprio l’assenza di tali elementi rendeva applicabile la disposizione in esame (e non l’ipotesi aggravata di cui all’articolo 609ter), e, dall’altro altro, che si era trattato di penetrazione vaginale reiterata, la quale, nonostante la ragazza fosse stata consenziente, aveva costituito per la stessa una esperienza pur sempre traumatica, in considerazione del fatto che si era trovata ad avere il primo rapporto sessuale completo quando aveva soltanto 13 anni e 10 mesi (con un coinvolgimento anche affettivo e con una delicata estrinsecazione della personalità) e soprattutto del fatto che ciò era avvenuto da parte di un adulto, che invece avrebbe dovuto avere una sorta di obbligo morale di protezione ed una particolare cautela nei confronti della minore, evitandole appunto che “vivesse l’esperienza pur sempre traumatica della deflorazione con un uomo maturo”. Ritiene il Collegio che si tratta di considerazioni che non possono ritenersi manifestamente illogiche e che quindi non sono sindacabili da questa Corte. Il Collegio ritiene che la sentenza impugnata abbia fornito una congrua, specifica ed adeguata motivazione anche in ordine alla determinazione della pena, che è stata dal giudice del merito valutata conforme a giustizia e proporzionata alla entità del fatto ed ai suoi risvolti particolari. D’altra parte il giudice di primo grado aveva determinato la pena base non solo in considerazione delle modalità e della gravità dell’azione criminosa, ma soprattutto in considerazione dei numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Rispondi)
 
bibiosa
bibiosa il 06/02/08 alle 19:50 via WEB
B E L L I S S I M I POST LI HO LETTI TUTTI CON GRANDE PIACERE... GRAZIE!!!!
(Rispondi)
 
bibiosa
bibiosa il 06/02/08 alle 19:51 via WEB
questo ultimo cso... che squallore... E DOVE ERANO LA MADRE E IL PADRE DELLA BAMBINA?
(Rispondi)
 
onlinemara07
onlinemara07 il 06/02/08 alle 20:47 via WEB
una sentenza scioccante, che c'entra l'amore? Ciao. Mara.
(Rispondi)
 
angels_81t
angels_81t il 06/02/08 alle 21:31 via WEB
Dottore sottile.....sn pienamente daccordo con lei!
(Rispondi)
 
Carlo0402
Carlo0402 il 06/02/08 alle 21:34 via WEB
post scritto benissimo e commenti precisissimi...
posso ricopiare il post su un forum della mia zona??? (citandoti come fonte ovviamente)
(Rispondi)
 
shardana0
shardana0 il 06/02/08 alle 21:41 via WEB
E' semplicemente pazzesco che il maturo signore abbia il coraggio di usare la parola "amore" e ancora più pazzesca é la sentenza pronunciata, ma questi giudici chi sono, sanno fare il loro mestiere? Non si possono concedere attenuanti ad un pedofilo viziato....Un salutone
(Rispondi)
 
dianavera
dianavera il 06/02/08 alle 22:24 via WEB
Hans Magnus Enzensberger ------------------------------------------------- Con parole diverse dire la stessa cosa, sempre la stessa. Sempre con le stesse parole dire una cosa del tutto diversa o la stessa in modo diverso. Molte cose non dirle, o dire molto con parole che non dicono niente. Oppure tacere in modo eloquente.
(Rispondi)
 
littletiger.f
littletiger.f il 07/02/08 alle 00:28 via WEB
cose da matti. ma ormai questa è l'italia... paese dei balocchi per i delinquenti i pazzi e gli assassini
(Rispondi)
 
aupaz
aupaz il 07/02/08 alle 08:48 via WEB
Anche a me è saltata all'occhio la notizia, e d'impeto non mi è andata giù, mi pare di aver visto una persona giovane, che stà per sbocciare , esser violata, rovinata in qualche senso... poi ho considerato altro... Non entrando nel merito di questa vicenda, di cui non ho elemnti certi per farmi un'idea, sono andato oltre nel post che ho scritto ieri... C'è un'età minima in cui si può amare? Se una persona adulta aspetta anni prima di avere un rapporto, aspettandola e rispettandola, le cose cambiano e da maniaco diventa galantuomo ?!?! Ci sono un paio di obiezzioni nel mio post, se vuoi, a tal punto, possiamo discuterne perchè la tua opinione tecnica e psicologica, nonchè personale, ha sicuramente aspetti che io ignoro e con cui mi confronterei volentieri...
(Rispondi)
 
witog
witog il 07/02/08 alle 11:59 via WEB
Cose da matti! Son d'accordo, ma l'amore è cieco. ... Se condiviso può realmente far perdere la testa. FINGO di credere che quell'uomo ne fosse infuatuato, così sto meglio. ...
(Rispondi)
 
spiderina0
spiderina0 il 07/02/08 alle 12:03 via WEB
va bene che l'amore non ha età....ma a tutto c'è un limite..
(Rispondi)
 
notedamore
notedamore il 07/02/08 alle 13:09 via WEB
potrebbe essere sua figlia che schifo.....comunque vale lo stesso per 20 enni e 40 enni non sottolineamo solo per il fatto che è una minorenne...se no mi viene da fare degli esempi assurdi che solo al pensiero inorridisco....gli uomini che scelgono donne più giovani sono solo perchè non reggono il confronto con donne mature...e mi fanno pena..anche se ora molti mi diranno che hanno stupendi rapporti con uomini più grandi..saprei cosa rispondere ma la cosa andrebbe per l'infinito..che schifo ..ti appoggio...
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SIBILLA_01
SIBILLA_01 il 07/02/08 alle 13:41 via WEB
Scusate non vi siete resi conto che va in giro un film.. destinato alle adolescenti dove un 40enne instaura un rapporto con una 15enne...... Ma certo quando c'e' l'amore non conta l'eta...conta conta.. Ci stiamo bacando il cervello dico io. E forse anche il giudice prima della sentenza era andato a vedere il film e gli si e' bacato il cervello. un saluto da sibilla
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littletiger.f
littletiger.f il 07/02/08 alle 14:45 via WEB
siamo pienamente nell'ambito del 609 bis. già che ci siamo, diamogli anche un premio invece della reclusione e di una buona dose di misura di sicurezza. cose da matti............!
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witog
witog il 07/02/08 alle 16:06 via WEB
Se mi allontano dal fatto morale non rimane nulla. Il sesso conseziente non può creare danni psicologici nel minore perché avrebbe potuto fare lo stesso con un suo coetaneo. Lo stupro è un vero reato e prescinde dall'età. Le leggi sono fatte per accontentare un costume. (punto) ... Cosippure il tradimento. Sono un uomo e come tale, potrebbe infastidirmi il tradimento della mia compagna, inteso come rapporto fisico, ma se esiste amore e comprensione e motivazione, il fatto potrebbe decadere. Se si ama una persona (figlia compresa) si previene l'evento con dovute attenzioni, misurata presenza e tant'altro. Le leggi prevaricano i sentimenti e fanno di tutta l'erba un fascio. Oggi, pensiamo di risolvere tutto con le leggi. Ci abbandoniamo alla legge. ... Faccio un esempio che chiarisce il concetto? ... Può darsi non interessi alcuno. ... Per intanto, leggero nuovi commenti. ...
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kikovv
kikovv il 07/02/08 alle 21:44 via WEB
qUALCHE ANNO FA CI FU IL CASO DI UNA DONNA CON UN RGAZZINO.SCANDALO!!!!!MI PARE EBBERO ANCHE DEI FIGLI.CMQ IL FATTO è CHE è UNA SOCIETà MASCHILISTA.SI COPRONO TRA DI LORO. POI GLI UOMINI PEGGIORANO DI GIORNOIN GIORNO.NON SONO CAPACI DI AVERE LE PALE PER UN RAPPORTO PARITARIO CON UNA DONNA COETANEA.CI PROVANO CON LE RAGAZZINE CHE SE LE RIGIRANO COME VOGLIONO.UNO SCHIFO.SE TORNASSI INDIETRO NON FAREI PIU FIGLI.E NON SONO UNA BACCHETTONA.MA SE ACCADESSE A MIA FIGLIA MI COMPREREI UN FUCILE AD ALTA PRECISIONE. P.S. CMQ IL TUO BLOG MI PIACE SEMPRE TANTO.
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