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« CULTURA, ARTE, FOTOGRAFI...corsivo della notte, agopuntura »

riflessioni, pensieri, suggestioni, psicopatologia, vite d'azzardo, piromania, cleptomania, tricotillomania,

Post n°3066 pubblicato il 16 Ottobre 2009 da psicologiaforense

riflessione della sera

VITE D’AZZARDO.




IL DRAMMA DEL GIOCATORE MALATO E DELLA SUA FAMIGLIA

Provate un brivido di eccitazione quando entrate in un casinò o in una sala scommesse? Sentite la necessità di fare puntate sempre più alte per recuperare il denaro perduto? Giocate o scommettete in continuazione per evadere dai problemi di ogni giorno? Mentite ai familiari sul denaro perduto e siete disposti a giocarvi la carriera pur di continuare a giocare? In Italia, sui circa 13 milioni di giocatori abituali, il 2-3% presentano queste caratteristiche e sono giocatori d'azzardo patologici. Si tratta di un vero e proprio disturbo psichiatrico inserito nel Manuale delle malattie mentali (DSM-IV). Appartiene al gruppo dei disturbi del controllo degli impulsi al pari della piromania, della cleptomania e della tricotillomania, caratterizzati dalla incapacità di resistere a un impulso, alla tentazione di compiere qualcosa di pericoloso per sè o per gli altri. Questo disturbo spesso diviene evidente come causa prima di altre patologie (disturbi d'ansia, disturbi affettivi, abuso di sostanze quali alcol, cocaina o altre droghe sintetiche). Infatti, secondo statistiche americane, circa la metà dei giocatori d'azzardo patologici ha anche l'abitudine di alzare troppo il gomito, mentre il 76% soffre di depressione, il 38% è ipermaniacale e il 28% soffre d'ansia.

Quali rimedi? La terapia farmacologica, che agisce sul sistema serotoninergico tramite preparati che stabilizzano l'umore e hanno affetti antiimpulsivi, ecc... ha dato ottimi risultati. Ma le "pillole non bastano" è necessario un percorso psicoterapeutico (psicoterapie individuali e/o collettive, a gruppi di autoaiuto -come per gli alcolisti anonimi- terapie di tipo cognitivo, ecc..). Nei casi a maggior rischio  si deve  ricorrere  all'assistenza legale e a strumenti di controllo delle attività economiche del paziente. 

 
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Commenti al Post:
auroraml
auroraml il 16/10/09 alle 21:04 via WEB
TU DICI: " Nei casi a maggior rischio si deve ricorrere all'assistenza legale e a strumenti di controllo delle attività economiche del paziente."
(Rispondi)
 
auroraml
auroraml il 16/10/09 alle 21:07 via WEB
una mia PARENTE SAPEVA CHE IL MARITO GIOCAVA ... MA PENSAVA AD UN VIZIO COME IL TABACCO... E SI è TROVATA (lei e i tre figli minori) SENZA CASA, SENZA SOLDI, SENZA NULLA E CON LO STIPENDIO DEL MARITO DIMINUITO DI UN QUINTO. NELLA PIU' TOTALE MISERIA!
(Rispondi)
 
auroraml
auroraml il 16/10/09 alle 21:09 via WEB
ricorrete ad un avvocato subito, ogni minuto perso equivale ad un pezzo del vostro capitale e i vostri figli si troveranno senza nulla...
(Rispondi)
 
emma.61
emma.61 il 16/10/09 alle 22:10 via WEB
chiedete inabilitazione
(Rispondi)
 
emma.61
emma.61 il 16/10/09 alle 22:11 via WEB
Sono reputati incapaci quei soggetti che non possiedono i requisiti richiesti dalla legge per la capacità di agire: capacità giuridica (si acquista alla nascita) capacità di intendere e di volere I soggetti incapaci non sono in grado di provvedere ai propri interessi ma necessitano di un terzo che li tuteli. Vari tipi di incapacità [modifica] Si distinguono al riguardo tre tipi di incapacità: Incapacità assoluta. In questa categoria vengono racchiusi i minorenni, gli interdetti legali (ovvero coloro che hanno subìto una condanna superiore ai cinque anni) e gli interdetti giudiziali (che si trovano in condizioni di infermità mentale stabile). Tutti questi soggetti non possono compiere alcun atto giuridico e serve perciò un tutore. Incapacità relativa. In questa categoria vengono ricondotti i minorenni emancipati di diritto (cioè, coloro che hanno contratto matrimonio raggiunti i sedici anni di età, naturalmente nei termini disposti dalla legge); gli inabilitati (ovvero i ciechi e i sordi dalla nascita o dalla prima infanzia); coloro che sono affetti da disturbi mentali non gravi; e, infine, i prodighi (i soggetti che non sono in grado di gestire il loro patrimonio perché lo sperperano creando danno per sé e per la propria famiglia, comprese le generazioni future). In particolare, questi soggetti posso compiere atti di "ordinaria amministrazione" (acquisti di vario genere, per esempio) ma non atti di "straordinaria amministrazione" (testamento, per esempio). In quest'ultimo caso, infatti, devono essere assistiti da un terzo, il curatore. Incapacità naturale. Si tratta di soggetti che non possiedono la capacità di agire solo in determinati momenti, poiché anziani, o sotto effetto di stupefacenti e di alcolici, o perché si trovano in stato di ipnosi. In questo caso, la legge tutela il soggetto consentendogli l'annullamento di qualsiasi atto, a condizione che si possa provare la temporanea incapacità. L’incapacità naturale deve altresì essere tale da pregiudicare una corretta valutazione dell’atto che si sta compiendo, ai fini della sua impugnabilità. La tutela dell'affidamento [modifica] Il legislatore ha voluto contemperare la protezione dell'incapace con la tutela delle persone che hanno contrattato con la persona incapace, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento. L'art. 428 cod. civ. distingue due ipotesi: al primo comma, prescrive che per l'annullamento degli atti unilaterali occorre, oltre all’incapacità di intendere e volere, un grave pregiudizio in danno dell’incapace; al secondo comma, per l'annullamento dei contratti, richiede oltre all’incapacità di intendere e volere, anche la malafede dell’altro contraente (la giurisprudenza a volte richiede cumulativamente anche il pregiudizio dell'incapace, anche se la legge non lo menziona esplicitamente, perché la sola prova della malafede non implica l'esistenza di un pregiudizio). La malafede implica solo l'intento di approfittare della situazione di incapacità altrui per trarne vantaggio nella contrattazione.
(Rispondi)
 
estinette
estinette il 16/10/09 alle 22:13 via WEB
La nozione di imputabilità, accolta nel nostro ordinamento all'art. 85, racchiude dunque i concetti di: capacità di intendere, vale a dire attitudine dell'individuo a comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce. I periti e gli psichiatri forensi tendono quasi sempre a riconoscere la capacità di intendere tranne che nei casi di delirio, allucinazioni e, in genere, fenomeni di assoluto scompenso rispetto alla realtà. capacità di volere, intesa come potere di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire. Dal punto di vista della prova dell'imputabilità è un fattore molto difficile da dimostrare nel processo. Va precisato che il concetto di capacità di intendere e di volere va inteso come necessariamente comprensivo di entrambe le capacità: l'imputabilità viene dunque meno allorché difetti anche una sola delle suddette attitudini.
(Rispondi)
 
estinette
estinette il 16/10/09 alle 22:18 via WEB
ma per quello che qui ci interessa bisogna far diretto riferimento al c.c. e c'è chi ne sa PIù DI ME
(Rispondi)
 
agostino88
agostino88 il 16/10/09 alle 22:21 via WEB
TITOLO XII DELL`INFERMITA` DI MENTE, DELL`INTERDIZIONE E DELL`INABILITAZIONE Art. 414 Persone che devono essere interdette Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti). Art. 415 Persone che possono essere inabilitate Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all`interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429). Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un`educazione sufficiente, salva l`applicazione dell`art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell`ultimo anno di minore età Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell`ultimo anno della sua minore età. L`interdizione o l`inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l`età maggiore (421). Art. 417 Istanza d`interdizione o di inabilitazione L`interdizione o l`inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712). Se l`interdicendo o l`inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l`interdizione o l`inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. Art. 418 Poteri dell`autorità giudiziaria Promosso il giudizio d`interdizione, può essere dichiarata anche d`ufficio l`inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d`inabilitazione si rivela l`esistenza delle condizioni richieste per l`interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l`interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l`istruttoria necessaria (att. 40). Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori Non si può pronunziare l`interdizione o l`inabilitazione senza che si sia proceduto all`esame dell`interdicendo o dell`inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti). Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d`ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell`interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l`esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all`interdicendo o un curatore provvisorio all`inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti). Art. 420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato) Art. 421 Decorrenza degli effetti dell`interdizione e dell`inabilitazione L`interdizione e l`inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall`art. 416 (776). Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio Nella sentenza che rigetta l`istanza d`interdizione o d`inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). Art. 423 Pubblicità Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d`interdizione o d`inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell`apposito registro e comunicati entro dieci giorni all`ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all`atto di nascita (att. 42). Art. 424 Tutela dell`interdetto e curatela dell`inabilitato Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti). Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell`interdicendo e del curatore provvisorio dell`inabilitando a norma dell`art. 419. Per l`interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell`interdetto e del curatore dell`inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703). Art. 425 Esercizio dell`impresa commerciale da parte dell`inabilitato L`inabilitato può continuare l`esercizio dell`impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100). L`autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti). Art. 426 Durata dell`ufficio Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell`interdetto o nella curatela dell`inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti. Art. 427 Atti compiuti dall`interdetto e dall`inabilitato Gli atti compiuti dall`interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell`interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall`interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d`interdizione. Possono essere annullati su istanza dell`inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l`ordinaria amministrazione fatti dall`inabilitato, senza l`osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l`inabilitazione (776). Per gli atti compiuti dall`interdetto prima della sentenza d`interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell`articolo seguente. Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d`intendere o di volere Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d`intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all`autore (1425 e seguenti). L`annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d`intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell`altro contraente (1425). L`azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l`atto o il contratto è stato compiuto (2953). Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att. 130). Art. 429 Revoca dell`interdizione e dell`inabilitazione Quando cessa la causa dell`interdizione o dell`inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell`interdetto, del curatore dell`inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 720). Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell`interdizione o dell`inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Art. 430 Pubblicità Alla sentenza di rievoca dell`interdizione o dell`inabilitazione si applica l`art. 423. Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca La sentenza che revoca l`interdizione o l`inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell`interdizione L`autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l`istanza di revoca dell`interdizione, non crede che l`infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l`interdizione e dichiarare inabilitato l`infermo medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell`articolo precedente. Gli atti non eccedenti l`ordinaria amministrazione, compiuti dall`inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l`interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
(Rispondi)
 
agostino88
agostino88 il 16/10/09 alle 22:22 via WEB
mi sono un po' allargato
(Rispondi)
 
lapalmieri.pp
lapalmieri.pp il 16/10/09 alle 22:26 via WEB
subito da un AVVOCATO, prima della tragedia...
(Rispondi)
 
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