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UN ABUSO AL GIORNO TOGLIE IL CODICE DI TORNO, FAMIGLIA, SEPARAZIONE, DIVORZIO, BIGENITORIALITA', AFFIDO DELLA PROLE

Post n°3517 pubblicato il 13 Gennaio 2010 da psicologiaforense

SENTENZA DI CASSAZIONE

Risponde di sottrazione di minore la madre affidataria che allontana il figlio dal papà consentendo solo contatti telefonici.

La madre affidataria che, senza alcuna intesa con l’ex coniuge, allontana il figlio dal padre consentendo solo contatti telefonici commette reato. In particolare, rischia una condanna per sottrazione di minore anche se la donna, in sua difesa, ha sostenuto di aver avvertito il papà del posto in cui si trovava il bimbo e di aver sempre garantito un contatto telefonico tra i due. Tecnicamente, infatti, la condotta in esame integra il reato di cui all’articolo 574 del codice penale (“Sottrazione di persona incapace”) perché ha determinato un impedimento all’esercizio delle diverse manifestazioni della potestà del padre. Infatti, il principale bene giuridico tutelato dalla norma si identifica nel regolare svolgimento della funzione genitoriale. È quanto emerge dalla sentenza 42370/09 con cui la Cassazione ha confermato la condanna per sottrazione di minore nei confronti di una mamma affidataria che di sua iniziativa aveva portato il bimbo con sé in Sardegna per alcuni mesi privando così, in tal modo di fatto, il padre della possibilità di esercitare il suo ruolo di genitore non esplicabile solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie. Insomma, la donna aveva scientemente sottratto per un lungo periodo il figlio al papà senza il suo consenso e tanto è bastato a far scattare il reato di cui all’articolo 574 del Codice penale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «risponde del delitto di sottrazione di persona incapace il genitore che, senza consenso dell’altro, porta via con sé il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé, quando tale condotta determina un impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell’altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa». 

 
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