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Post n°3549 pubblicato il 18 Gennaio 2010 da psicologiaforense
O B B L I G O D I D E N U N C I A NELL'IMMAGINE,QUI SOPRA, BLOGGER ARRESTATA IN FRAGRANZA!!! Riguardo alla calunnia formale il termine denunzia non va interpretato in senso tecnico, ma in senso ampio quale sinonimo di informazione diretta all'autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria) senza il rispetto di particolari formalità. La denuncia di un fatto vero, realmente accaduto, non costituisce reato di diffamazione e non dà luogo a conseguenze penali. In sede civilistica, sono perseguibili modi e mezzi adottati per l'espressione della notizia, se tali azioni ad esempio recano danno e pregiudizio alla reputazione e immagine di una persona fisica o giuridica. L'obbligo giuridico di denunciare un reato vige per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (art 357-358 cp.) nell'esercizio delle loro funzioni o per i reati di cui vengono a conoscenza in ragione dell'esercizio che essi svolgono. In caso di violazione oltre all'applicazione della fattispecie incriminatrice prevista per i cittadini sarà applicata anche una pena accessoria. Inoltre, l'obbligo di denuncia vige anche nei confronti del cittadino in tre ipotesi:
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