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« EDITORIALE: RIFLESSIONI,...SI SPOGLIA PER PROTESTA,... »

LA SENTENZA DI CASSAZIONE: CANDID CAMERA, POSTI DI LAVORO, BARISTA MARIUOLA, MEZZI PROBATORI, TRUMAN SHOW,

Post n°3772 pubblicato il 24 Febbraio 2010 da psicologiaforense

Non valida la “candid camera” contro il lavoratore

Sono nulle le prove raccolte dalle “candid camera” montate sui posti di lavoro, anche se ritraggono i dipendenti in comportamenti illeciti. Lo sottolinea la Cassazione (8250) che mette al bando i mezzi probatori costituiti dai fotogrammi scattati da telecamere fatte montare dai datori di lavoro per sorvegliare i loro dipendenti come se uffici, fabbriche e negozi fossero il set di un “Truman show”. In particolare il caso che ha portato a questa affermazione di principio è quello di una barista in un frequentato bar sulle rive del Garda, dove venne licenziata per aver sottratto dalla cassa, ogni giorno, 10 euro. A fare la spia era stata una telecamera a circuito chiuso installata dalla proprietaria del locale. La padrona, con in mano il filmato della donna in flagrante, si era rivolta al Pretore di Verona e, non paga di aver messo alla porta la barista, voleva vederla condannata a risarcirle 18.000 euro  per i danni subiti, patrimoniali e non. Ma il Pretore e poi il Tribunale di Verona hanno respinto la richiesta per inammissibilità della prova. E adesso la Cassazione rileva: «L'installazione della telecamera a circuito chiuso, nella misura in cui risulti finalizzata a controllare a distanza anche l'attività dei dipendenti, è da ritenersi illecita, inficiando lo stesso valore probatorio del fotogramma così conseguito». A supporto della loro affermazione i supremi giudici ricordano che l'articolo quattro dello Statuto dei lavoratori – che disciplina l'uso di impianti audiovisivi – «fa parte di quella complessa normativa diretta in vario modo a contenere le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità incidenti nella sfera interna della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore». La norma – aggiungono – sancisce il divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza sul presupposto che «la vigilanza, ancorché necessaria all'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione “umana”, e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro».

 
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Commenti al Post:
vivaildivertimento
vivaildivertimento il 24/02/10 alle 17:10 via WEB
Io sapevo che la Costituzione del lavoro proibiva qualsiasi strumento o persona che controllassero il lavoro dei lavoratori. Ma evidentemente qualcosa sta cambiando...
(Rispondi)
 
adolfodgl5
adolfodgl5 il 24/02/10 alle 17:20 via WEB
10 euro al giorno, in un anno fanno 3650 euro (se avesse lavorato tutti i gg, senza ferie, senza festività, senza congedi x malattia, senza permessi, ecc.. ). In realtà sulle spiagge del Garda si lavora per sei/sette mesi(quindi può aver rubato 2100 euro, al massimo). Come si arriva a quantificare il danno in 18.000 euro?
(Rispondi)
 
 
bibiosa
bibiosa il 24/02/10 alle 17:26 via WEB
ci sono i danni morali, le spese legali, il tempo perso in tribunali, il "tradimento", se non addirittura il "DANNO BIOLOGICO" qualora la proprietaria abbia subito nocumento alla salute a fronte di comportamento così infame, ecc...
(Rispondi)
 
adolfodgl5
adolfodgl5 il 24/02/10 alle 17:21 via WEB
è scandaloso porre telecamere per sorvegliare il dipendente anche quando si cambia, va in toilette, ecc...
(Rispondi)
 
 
bibiosa
bibiosa il 24/02/10 alle 17:26 via WEB
sì, “Mai spiare il dipendente lavativo” La vigilanza non deve violare la privacy
(Rispondi)
 
adolfodgl5
adolfodgl5 il 24/02/10 alle 17:22 via WEB
se la barista è questa visionerei volentieri i nastri registrati è sicuramente meglio del Grande Fratello!!! ihihihihihihih
(Rispondi)
 
 
bibiosa
bibiosa il 24/02/10 alle 17:27 via WEB
ADOLF ma non pensi proprio ad altro?
(Rispondi)
 
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