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LA SENTENZA DI CASSAZIONE

Post n°3829 pubblicato il 12 Marzo 2010 da psicologiaforense

No all'espressione: "serve un uomo". Per la Cassazione discrimina le donne ed è reato

 

Le donne non possono esser criticate solo per la loro appartenenza al genere femminile e non si puo' dire che, ad esempio, in un determinato posto di lavoro, sarebbe meglio sostituirle "comunque, con un uomo".  
Le critiche nei confronti delle donne, sganciate da qualunque riferimento a fatti specifici e riferite solo al "dato biologico", sono lesive della dignita' della persona e si pagano con la condanna penale ed il risarcimento dei danni. Lo sottolinea la Cassazione confermando la condanna per diffamazione nei confronti di un giornalista e di un sindacalista per le critiche di genere che avevano rivolto alla direttrice del carcere di Arienzo (Caserta).

 

 
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Commenti al Post:
deltascorpii
deltascorpii il 12/03/10 alle 19:58 via WEB
Mi sembra una immensa stupidata. I sessi sono due (anche se qualcuno parla di tre, quattro, cinque ..) e le differenze ci sono. Che male c'è? Ci sono cose per cui serve un uomo e cose per cui serve una donna>/i>. Rispettiamo le differenze altrimenti che gusto c'è ?
(Rispondi)
 
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 13/03/10 alle 20:55 via WEB
I giudici in Ermellino hanno voluto difendere la dignità della persona che non si può discriminare per genere specialmente in contesto lavorativo. E' chiaro che ruoli, funzioni, condotte, preferenze, ecc... grazie al cielo, oggi uno se li sceglie come desidera! CIAO E GRAZIE!!!
(Rispondi)
 
scoglioisolato
scoglioisolato il 12/03/10 alle 21:55 via WEB
Allora non dovrebbe nemmeno dirsi "serve una donna" per accudire un figlio, da quando in farmcia si può acquistare il latte in polvere!
(Rispondi)
 
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 13/03/10 alle 20:50 via WEB
Esattamente. Comunque il discorso è speculare, vale per il maschio e per la femmina in quanto rappresenta un vulnus alla PERSONA: così se un maschio fa l'educatore in un asilo nido non si può dire "al suo posto sarebbe meglio una donna". CIAO!!! BUON FINE SETTIMANA!
(Rispondi)
 
 
 
scoglioisolato
scoglioisolato il 13/03/10 alle 22:19 via WEB
..."vulnus alla persona".....sono d'accordo: è un offesa per un educatore maschio sentirsi dire che il suo lavoro in un asilo nido lo farebbe meglio un'educatrice femmina. Non è invece un'offesa di gran lunga più grave per un padre, che desideri occuparsi del proprio figlio, sentirsi SENTENZIARE da un giudice che il lavoro di genitore viene svolto meglio da una madre????? Perchè ancora oggi i nostri giudici stabiliscono che i padri possono occuparsi dei figli per un numero di ore trascurabile rispetto a quello concesso alle madri? Non è un'offesa questa per quei padri che DESIDERANO occuparsi dei figli?
(Rispondi)
 
 
 
 
scoglioisolato
scoglioisolato il 13/03/10 alle 22:40 via WEB
2010. L'Affidamento Condiviso secondo il tribunale dei minori di Roma Questa sentenza si commenta da sola, parla per sè stessa e per chi ha avuto l'animo di scriverla. Cosi'...giusto per far sapere che la legge 54 del 2006, nei fatti, non e' mai entrata in vigore. 'TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con la presenza di: Dr. Roberto Ianniello, Presidente - Dr. Armida Del Gado, Giudice - Dr. Giuseppe Parrelli, Giudice Onorario - Dr. Marisa Frasasso, Giudice Onorario, letti gli atti del procedimento per regolazione della potesta' genitoriale sulla minore xxxxxxx OSSERVA: ricorre la madre del minore in epigrafe, per chiedere una regolazione dell'esercizio della potesta' sulla figlia. Ritiene il tribunale che a seguito della istruttoria effettuata sia emersa la sostanziale idoneita' di ambedue i genitori ad esercitare la potesta' per cui la regolazione della stessa dovra' prendere in considerazione soprattutto l'interesse della minore ad avere rapporti equilibrati con entrambi i genitori, in maniera da mantenere le figure genitoriali anche dopo la separazione delle stesse. Le parti dovranno rispettarsi reciprocamente e consentire a ciascuno dei genitori di svolgere il proprio ruolo, senza indebite sostituzioni o tentativi di limitazione. Tanto premesso va disposto che l'esercizio della potesta' sia congiunto tra i genitori, mantenendo allo stato la collocazione della minore presso la madre, dove e' attualmente il centro degli interessi affettivi e relazionali della bambina e prevedendo un rapporto del padre con la figlia, il piu' ampio possibile. Il padre dovra' provvedere in maniera idonea al mantenimento della figlia, con una somma che avuto riguardo alle situazioni patrimoniali delle parti si valuta congrua in euro 750,00 mensili, oltre alle spese straordinarie per il 50%. La limitata frequentazione tra padre e figlia intervenuta anche per gli ostacoli e le diffidenze della madre della bambina consigliano di disporre una gradualita' nel rapporto da ampliare con il tempo. P.Q.M. Definitivamente pronunciando sul ricorso per regolazione della potesta' genitoriale sulla minore xxxxxxxxxx dispone che sia congiunto l’esercizio della potesta' sulla minore in epigrafe, che restera' collocata presso la madre xxxxxxxxxx. Il padre xxxxxxxxx potra' avere con se' la figlia, a fine settimana alternati, dalle ore 10 del Sabato alle ore 19 della Domenica con prelievo e riaccompagnamento presso la casa della madre. Potra' averla con se per un pomeriggio a settimana (il Mercoledi' salvo diverso accordo tra i genitori) dalle ore 16 alle ore 20.00, con prelievo e riaccompagnamento a casa della madre. Potra' averli con se, durante le vacanze natalizie, per una settimana ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, per cinque giorni, durante il periodo pasquale dal Giovedi' prima al Martedi' dopo Pasqua; durante l'estate: dal 15 Luglio al 14 Agosto o dal 15 Agosto al 15 Settembre, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori. Le decisioni importanti per la vita della bambina saranno prese congiuntamente dai genitori, ciascun genitore prendera' da solo le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione, quando avra' con se la figlia. Per il periodo fino al 30 settembre 2010 il padre potra' avere con se' la figlia per l'intera giornata del Sabato o della Domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 19, con prelievo e riaccompagnamento alla casa materna. Per le prossime vacanze estive potra' avere con se' la figlia per una settimana, dal 7 al 13 Agosto (salvo diverso accordo tra i genitori). Il padre partecipera' al mantenimento della figlia, versando mensilmente alla madre della stessa la somma di euro 750,00, oltre alle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreative, ludiche e culturali) nella misura del 50%. Decreto immediatamente efficace in relazione all’urgenza di provvedere legata alla materia del procedimento. Deciso in Roma il 12/01/10 Si comunica per intero al P.M. ed ai genitori della minore'
(Rispondi)
 
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