Creato da: psicologiaforense il 14/01/2006
finchè vita non vi separi
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 
 
Citazioni nei Blog Amici: 791
 

Archivio messaggi

 
 << Agosto 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 

Contatta l'autore

Nickname: psicologiaforense
Se copi, violi le regole della Community Sesso: F
Età: 62
Prov: PD
 

umorismo e satira

 

Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
I commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
 

Archivio messaggi

 
 << Agosto 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 
Citazioni nei Blog Amici: 791
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

 

 
« LA FOTONOTIZIAIL CORSIVO: ELEFANTI NAN... »

LA SENTENZA DI CASSAZIONE, DIRITTO&ROVESCIO, MATRIMONIO NULLO,

Post n°4022 pubblicato il 12 Aprile 2010 da psicologiaforense

LA SENTENZA DI CASSAZIONE

copyright by PSICOLOGIAFORENSE RIPRODUZIONE RISERVATA

Matrimonio nullo se si tacciono i sintomi di una grave malattia

 

 

Aver taciuto al futuro coniuge di avere i sintomi di una possibile grave malattia, anche se comparsi in forma «prodromica» e non in male «conclamato» e certo, può essere causa di nullità del matrimonio. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza 12423). In particolare i supremi giudici hanno accolto il ricorso di Stefano P. al quale la moglie, Laura E., aveva tenuto nascosto di aver avuto le iniziali manifestazioni della sclerosi (paresi, disturbi motori, infiammazioni nervose) fin da quando era adolescente. Dopo dieci mesi di matrimonio si manifestò la gravità della malattia che affliggeva Laura, la quale fu più volte ricoverata soprattutto per le ricadute depressive della patologia che avanzava inesorabile. Dai medici Stefano apprese che la moglie aveva manifestato alcuni dei sintomi precursori della sclerosi già molti anni prima del matrimonio. Sentitosi tradito per non essere stato messo a conoscenza di questa situazione prima del matrimonio, Stefano si rivolse ai giudici per ottenere la nullità delle sue nozze. In sostanza voleva che fosse dichiarato nullo il matrimonio, ai sensi dell'articolo 122 del codice civile che prevede la non validità del consenso qualora dato senza essere informati dell'«esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale». Ma sia il Tribunale, che successivamente la Corte di Appello di Milano respinsero la richiesta dell'uomo in quanto la consulenza tecnica sul male di Laura aveva chiarito che «alla luce dei sintomi che sono andati nel tempo instaurandosi, non si poteva con assoluta certezza ritenere che gli episodi sarebbero evoluti versi la sclerosi multipla». Invece, secondo la Cassazione, sebbene non sempre questi sintomi evolvano nel temibile male, pure essi non vanno taciuti.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Commenti al Post:
luigiarusso
luigiarusso il 12/04/10 alle 19:01 via WEB
A BEN GUARDARE QUASI TUTTI I MATRIMONI SONO NULLI!!!
(Rispondi)
 
 
umberta8080
umberta8080 il 12/04/10 alle 19:08 via WEB
E' vero, se non altro per immaturità psichica, inconsapevolezza, ignoranza degli obblighi derivanti dal matrimonio, ecc.....
(Rispondi)
 
luigiarusso
luigiarusso il 12/04/10 alle 19:04 via WEB
guardate i motivi di nullità per la Rota Romana (una volta si chiamava SACRA ROTA).....
(Rispondi)
 
 
umberta8080
umberta8080 il 12/04/10 alle 19:09 via WEB
c'è da chiedersi: E' NULLO IL MIO MATRIMONIO?
(Rispondi)
 
luigiarusso
luigiarusso il 12/04/10 alle 19:04 via WEB
I più frequenti motivi di nullità sono l'esclusione di una delle finalità essenziali del matrimonio ovvero la fedeltà, l'indissolubilità del vincolo, la procreazione, l'impotenza dell'uomo e della donna, la violenza fisica ed il timore, l'errore sulla persona del coniuge.
(Rispondi)
 
umberta8080
umberta8080 il 12/04/10 alle 19:07 via WEB
Basta che uno dica che si è sposato convinto di non avere figli, oppure che prevedeva la possibilità del divorzio, oppure che aveva riserve mentali (e chi non le ha?)... E IL MATRIMONIO E' NULLO per la Rota Romana
(Rispondi)
 
flozanussi
flozanussi il 12/04/10 alle 19:11 via WEB
NON E' COSI' PER LA NULLITA' CIVILE
(Rispondi)
 
flozanussi
flozanussi il 12/04/10 alle 19:15 via WEB
La legge prevede i seguenti casi: Età, Vincolo di precedente matrimonio, Vincolo di parentela, affinità, adozione tra gli sposi. Delitto. Interdizione. Incapacità di intendere e di volere. Violenza o timore: il matrimonio può essere annullato se il consenso alle nozze è stato ottenuto con violenza fisica o morale, oppure è stato determinato da grave timore causato da fattori esterni. Errore anche (ma non solo) su qualità personali che riguardino: a. L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, che impediscano lo svolgimento della vita coniugale. b. L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo (cioè cosciente e volontario) alla reclusione non inferiore a 5 anni. c. La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale. d. La condanna a una pena non inferiore ai 2 anni per reati che riguardano la prostituzione. e. Il fatto che la donna aspetti un figlio da un’altra persona. Se la gravidanza è stata portata a termine deve essere fatto il disconoscimento di paternità (vedere capitolo Genitori e figli). In tutti questi casi l’annullamento non può aver luogo se i coniugi hanno abitato insieme per 1 anno dopo che è stato scoperto l’errore. Simulazione: i coniugi possono richiedere l’annullamento se al momento della celebrazione del matrimonio erano d’accordo di non adempiere ai doveri coniugali. La richiesta di annullamento non può essere avanzata se è passato 1 anno dal matrimonio o i coniugi hanno vissuto assieme.
(Rispondi)
 
Gli Ospiti sono gli utenti non iscritti alla Community di Libero.
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963