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DIRITTO&ROVESCIO, DURA LEX SED LEX, VIOLENZA SESSUALE, STUPRO, PEDOFILIA, SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE MINORILE, PEDOPORNOGRAFIA,

Post n°4482 pubblicato il 22 Luglio 2010 da psicologiaforense

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Niente obbligo di arresto per stupratori e pedofili o per chi è indagato per il reato di violenza sessuale.
Lo sostiene la Corte Costituzionale


Sta facendo molto discutere la decisione della Corte Costituzionale di dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 275 del codice di procedura penale, quello modificato col Decreto Legge del 23 febbraio 2009 e convertito nella legge 23 aprile 2009.

In quell’articolo, lo stesso che introduceva il reato di stalking, si stabiliva l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo.

Ora la Corte Costituzionale ha stabilito che nei procedimenti per violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile, anche quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, la custodia in carcere dell’indagato non è più obbligatoria. Sarà il giudice a decidere.

Si legge nella sentenza n. 265:

Per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti che integrano i delitti in questione ben possono essere e in effetti spesso sono meramente individuali e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la misura massima (il carcere, ndr).

 
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Commenti al Post:
deontologiaetica
deontologiaetica il 22/07/10 alle 22:14 via WEB
fa riflettere
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 22/07/10 alle 22:21 via WEB
E' palese a tutti che le norme introdotte dal decreto del 2009 violano in parte la Carta fondamentale (art. 3) perché la custodia cautelare non dovrebbe essere automatica ma si dovrebbe valutare caso per caso. Non serviva la Corte Costituzionale.
(Rispondi)
 
notedamore
notedamore il 22/07/10 alle 22:49 via WEB
giusto approvo!!!
(Rispondi)
 
 
notedamore
notedamore il 22/07/10 alle 22:49 via WEB
il commento ovvio
(Rispondi)
 
desideria_io2009
desideria_io2009 il 22/07/10 alle 22:53 via WEB
Condivido il tuo post appieno. E' in questo momento mi vergogno di appartenere a uno stato italiano governato da esseri ignobile che fanno di queste leggi.
(Rispondi)
 
wordsexy
wordsexy il 22/07/10 alle 23:29 via WEB
Finiremo per far giustizia da soli questa è la triste realtà
(Rispondi)
 
ricomincio_da_ieri0
ricomincio_da_ieri0 il 24/07/10 alle 21:04 via WEB
valutare caso per caso... e mentre valutano, quelli si sentono in dovere di continuare le loro opere delittuose verso innocenti... non ho parole :-(
(Rispondi)
 
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 24/07/10 alle 21:25 via WEB
non è questo quanto dice la Corte Cost..... Afferma molto semplicemente, (quasi apoditticamente)che non si possono violare diritti costituzionalmente garantiti. IN ALTRI TERMINI, la Corte Costituzionale ha osservato, nella sentenza n. 265 (scritta da Giuseppe Frigo), che, "per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti che integrano i delitti in questione ben possono essere e in effetti spesso sono meramente individuali e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la misura massima", cioe' il carcere. Inoltre, la Corte ha ritenuto ingiustificata l'equiparazione dei delitti sessuali ai delitti di mafia; e ha osservato che la funzione di rimuovere l'allarme sociale "e' una funzione istituzionale della pena", conseguenza di un giudizio definitivo di responsabilità, e non puo' essere affidata alla fase antecedente a un giudizio di colpevolezza. In definitiva - ha concluso la Consulta - la norma che dispone obbligatoriamente la custodia in carcere dell'indagato per delitti sessuali va cancellata perche' viola l'articolo 3 della Costituzione (uguaglianza davanti alla legge) "per l'ingiustificata parificazione" dei procedimenti a quelli concernenti i delitti di mafia; l'articolo 13 (liberta' personale), che costituisce il fondamento del regime ordinario delle misure cautelari; l'articolo 27 (funzione della pena), in quanto attribuisce alle misure cautelari funzioni tipiche della pena
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nockneme640
nockneme640 il 25/07/10 alle 12:33 via WEB
PARLIAMO DELLA VITA DI UN MINORE. Per come la vedo io in questa variazione dell'articolo si dà la possibilità a tali ( malati mentali ) e la definizione è fin troppo gentile di perseguire i loro obbiettivi. Se invice di modificare tale articolo tali individui, anche se solo sospettati venissero subito rinchiusi ci sarebbero meno casi di questo genere, poi si fanno le indagini. Intanto il Bambino viene tutelato.. Nel modo che si stà operando diamo origine ad altre situazioni ignobili non limitando la piaga che mi sembra ai nostri giorni essere molto vasta se solo pensiamo che nella mia piccola cittadina si sono verificati dei casi di tenta sessualità in pieno giorno e ai giardini pubblici.
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