Creato da segreteria.slmz il 24/05/2009

Il bianco e il nero

Le cose belle che ci sono e ci dovrebbero essere.

 

 

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[Diritto Tributario] Le tasse sono belle.

Post n°51 pubblicato il 11 Giugno 2009 da segreteria.slmz
 

Mi rivolgo agli amici tecnici, e a chi abbia avuto esperienze.

Vi sottopongo un problema teorico in materia di accertamento tributario.

Motivo dell'accertamento: accertamento di eventuale evasione tributaria penalmente rilevante su difformità di registrazione delle reali quantità di prodotti alimentari soggetti a scarto, calo peso, e stagionatura, effettivamente prodotti.

Modalità dell'accertamento: induttivo

Dettagli: a partire dalle quantità di prodotti finiti, effettivamente registrati in magazzino, se sia possibile un accertamento basato sull'applicazione di tabelle tecniche e statistiche redatte dal contribuente, riguardanti la quota di scarto di lavorazione e calo peso, in relazione al dato iniziale del peso di materia prima, ed il peso dei prodotti finiti e stagionati, al fine di concludere per una difformità importante sulle quantità di prodotto finito teorico, ricostruito a ritroso con l'applicazione delle tabelle, e quelle effettivamente risultanti dalla contabilità di magazzino e distinte di produzione, per poter infine concludere per la sussistenza d'ipotesi d'evasione d'imposta per omessa annotazione della produzione "effettiva", come ricostruita in via induttiva.

Domanda: Cosa accade se l'accertatore non ha considerato le fatture per materiali di scarto effettivamente ceduti ai soggetti abilitati per lo smaltimento, che consentirebbero di ridurre in modo significativo, l'entità del prodotto finito calcolato induttivamente?

Domanda: Rileva sempre e senza limiti l'art. 52 del t.u. sull'accertamento, il quale in sintesi dice che i documenti non prodotti immediatamente durante l'accertamento non possono essere considerati a favore del contribuente e quei documenti non furono tempestivamente prodotti? 

Anche se si tratta di documenti contabili effettivamente registrati?

Domanda:  con quali premesse e limiti l'accertatore può considerare tabelle statistiche nate unicamente per esigenze di marketing (diamo per dimostrato questo aspetto), per la determinazione indicativa del prezzo di vendita, dando prevalenza a queste rispetto alle risultanze  scientifiche più favorevoli che in materia di calo peso e scarti sono elaborati dai laboratori di analisi del consorzio di qualità?

Domanda: "Qual'è l'eventuale base normativa e la casistica, sulla quale sia legalmente possibile ipotizzare o concludere che le documentazioni del contribuente ed a lui meno favorevoli debbano prevalere rispetto ai dati scientifici o oggettivi e rilevanti per il caso, successivamente accertati?"

Se per caso siete interessati a problemi simili, contattateci.

 

 
 
 
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