Sant'Antonio Abate
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Stralcio dal Comunicato n. 191 del 25/05/07 RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2007 A PORTE CHIUSE CAMPO NEUTRO CON DECORRENZA IMMEDIATA ED € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 176 del 30.4.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti, ascoltato il difensore della Società reclamante, e ritenuto che:
- i fatti - non contestati nella loro materialità – risultano di particolare gravità: l’intera terna arbitrale è stata oggetto, al termine della gara - soprattutto nella zona del Porto di Ischia - di reiterate aggressioni da parte di gruppi di sostenitori del S. Antonio Abate, trovandosi, alla fine, nella condizione di doversi separare e fuggire in direzioni diverse; i due assistenti arbitrali sono stati entrambi colpiti e costretti a cercare riparo (l’uno in un bar, l’altro in una proprietà privata); sia i dirigenti che i calciatori della Società reclamante – salvo per quanto sarà in appresso precisato in ordine al corretto comportamento di un solo calciatore - pur espressamente sollecitati ad intervenire, hanno rifiutato ogni aiuto, deducendo di condividere l’aggressione; nessuna iniziativa, infine – come è stato confermato anche in sede di odierna discussione – risulta essere stata assunta dalla Società, al fine di individuare e perseguire, quale parte lesa, tutti i responsabili delle azioni violente di cui è procedimento;analoghi precedenti” dedotti dalla difesa del S. Antonio Abate. Fermo restando, infatti, il generale principio di questo ordinamento - giusta il quale ciascuna fattispecie, soprattutto in materia di fatti di violenza, si appalesa, e deve essere valutata in modo autonomo, ed a sé stante, con esclusione della possibilità di fondare la graduazione della relativa sanzione alla stregua di quelle irrogate per fatti, da ritenere, in ogni caso, ontologicamente “diversi” - devesi osservare come gran parte delle decisioni richiamate risultino risalenti, ovvero non conferenti alla specie.
- ne discende che è proprio tenuto conto della naturale attenuazione della responsabilità delle società, allorché i fatti violenti si verificano in campo avverso, e del corretto comportamento mantenuto da uno (solo) dei giocatori della società reclamante – circostanze attenuanti espressamente richiamate dalla reclamante - che è possibile contenere la sanzione per i fatti di cui sopra entro i limiti della misura già individuata dal Giudice Sportivo;
- rilievo assolutamente non concludente devesi d’altra parte, ascrivere ai pretesi “
- per le ragioni sin qui esposte la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta – come più sopra anticipato - adeguata ai fatti ed alle circostanze accertate
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla S. Antonio Abate disponendo per l’addebito della non versata tassa.
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Noicattaro - Francavilla 3-2
Grottaglie - Sarno 4-2
Aversa - Ischia 2-0
Ebolitana - Altamura 6-2
Lavello - Petacciato 3-0
Barletta - Genzano 2-0
Brindisi - Turris 4-1
Matera - Viribus Unitis 5-4
S.A.Abate - Bitonto 1-1
Noicattaro 66
AversaNorm. 65
Grottaglie 64
Barletta 55
Brindisi 55
Ischia 55
San Antonio Abate 54
Turris 53
Viribus Un. 48
Ippogrifo 47
Francavilla Pz 46
Matera 45
Bitonto 44
Ebolitana 41
Lavello 35
Sp. Genzano 31
Leon. Altamura 17
Petacciato 5
Play off
Aversa - Brindisi
Grottaglie - Barletta
Play out
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