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« Allarme transenne parapedonaliPattuglie motocicliste »

Arredo urbano o pubblicità

Post n°46 pubblicato il 07 Febbraio 2013 da santino.gobbi
 

http://youtu.be/lFAsAqYhKRU Video - Arredo Urbano o pubblicità a Casalpusterlengo

Circa un anno fa la Commissione Ecologia-Territorio-LL.PP. ha approvato all'unanimità la "Convenzione x pensiline e transenne". Non so se i componenti della commissione abbiano avuto la possibilità di visionare la convenzione, ma temo di no, vista la pacata opposizione del sig. Pierangelo Ferrari. Infatti, in quella sede, il Ferrari chiedeva di esplicitare la quantità di moduli e di vincolare i progetti a colori in armonia del contesto cittadino. Di fatto la Giunta, il  novembre scorso, nell'approvare la convenzione,con le dovute" prese d'atto", i vari "visto", ha tenuto conto del parere favorevole della Commissione e del parere di competenza del Comando della Polizia Locale nel quale "si evidenzia che la posa delle pensiline e delle transenne parapedonali non rientrano nella disciplina del codice della strada".

La convenzione prevede l'installazione di n.60 + 25 pannelli "parapedonali" e n. 6 pensiline fermata bus, valore commerciale euro 16.386,00. Il giorno 3 dicembre la delibera viene pubblicata e dopo 10 giorni diventa eseguibile. Dagli allegati si nota che le transenne verranno installate in prossimità delle intersezioni: Viale Cappuccini/Via Mantova, Via Conciliazione/Via Mantova, Via Curiel/Via Mantova, rotatoria Sivam, Viale Cadorna/Via Emilia, Via Oldani/Via V. Emanuele

Purtroppo sono un semplice cittadino, qualcuno mi ha classificato "don  Chisciotte improvvisato e incompetente", ma ho notato che il binomio arredo-pubblicità è oggetto di diatribe tra Enti locali, Società  di pubblicità e cittadinanza, tanto da interessare anche il TAR della Toscana (sentenza n.1594 del 13/3/2008). In questo caso il Comune di Prato, non avendo rilasciato il permesso di installare transenne parapedonali, proprio nelle intersezioni, era stato citato in giudizio da una società di pubblicità. Il Giudice diede ragione al Comune citando tra l'altro l'art. 23 codice della strada e art. 51 del Regolamento del codice della strada.

Ma la regolamentazione delle transenne parapedonali rientra o no nella disciplina del codice della strada?..

 

 
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