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Post n°19 pubblicato il 19 Febbraio 2006 da venderecase
Le risposte dell'esperto immobiliare, ai quesiti poste dai lettori a info@abitarecinisello.it . Riporto l'articolo pubblicato sul giornale di Cinisello "La Città" nella rubrica abitarecinisello.it, utili non solo a cinisello, se volete curiosare nel sito in costruzione cliccate www.abitarecinisello.it . 2. L'onorario all'agenzia immobiliare va pagato alla firma del rogito o a quella del compromesso di acquisto? 3. Se in un palazzo l'acqua fa fatica ad arrivare agli ultimi piani, e sarebbe necessaria l'installazione di un autoclave (un apparecchio che pompa l'acqua), come si può costringere il condominio a metterla? 4. So che a tutto il 2005 era possibile chiedere l'Iva agevolata, al 10% anziché al 20%, sulle fatture delle ditte edili per i lavori di recupero. La stessa Iva era richiedibile anche sulle fatture dei direttori dei lavori e dei progettisti? E come cambia la situazione nel 2006? 5. Il proprietario di un negozio deve pagare per la manutenzione del giardino condominiale, anche se non vi ha accesso dai suoi locali? Deve inoltre pagare anche la nuova intonacatura di una facciata che dà sul cortile, su cui non ha motivo di transitare? Deve farlo, perché sia il giardino che la facciata contribuiscono al decoro dell'edificio, che accresce il valore del palazzo, locali commerciali compresi. In questo caso non vale l'articolo 1123, secondo comma, del codice civile, che afferma che le spese sono proporzionate all'uso che i condomini possono fare. 6. Nel mio palazzo il costruttore ha fatto scrivere nel regolamento che è esonerato dal pagamento delle spese condominiali per gli appartamenti ancora invenduti. E' giusto? L'ordinanza della Cassazione 10086 del 24 luglio 2001 ha ribadito il principio i condomini, nei rapporti con i professionisti (in questo caso, il costruttore) sono da considerarsi senz'altro consumatori. A questo punto prendono rilievo le norme sulle clausole vessatorie nei contratti tra consumatore e "professionista" (in questo caso il costruttore), che sono quelle che "determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", entro le quali, ne siamo convinti, rientra la clausola in questione. Le clausole vessatorie, anche se controfirmate dal consumatore, sono nulle, quindi è come se non fossero mai esistite. Le norme sulle clausole vessatorie sono inserite negli articoli dal 33 al 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (il codice del consumo). Se volete potete inviare una e-mail a: info@abitarecinisello.it riceverete sicuramente una risposta.
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Inviato da: Rebuffa17
il 18/05/2012 alle 15:45
Inviato da: minsterr999
il 25/03/2009 alle 09:03
Inviato da: volandfarm
il 25/03/2009 alle 00:54
Inviato da: lorteyuw
il 24/03/2009 alle 16:25
Inviato da: volandfarm
il 24/03/2009 alle 15:27