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Post n°11 pubblicato il 18 Novembre 2005 da venderecase

Oggi fornisco una piccola rassegna informazioni, tratte dalla stampa e dai comunicati che ricevo. Vediamo se riuscirò a mantenere una cadenza almeno mensile

16/11/2005 Ance: preoccupante il ritorno dell’Iva al 20% sulle ristrutturazioni Con il maxi emendamento alla legge finanziaria approvato in Parlamento, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie aumentano dal 36% al 41% tornando così ai livelli originari. Purtroppo tale modifica non si traduce in maggiori benefici per gli utenti perché contemporaneamente l’Iva viene portata dal 10% al 20%. Se poi si tiene conto della già avvenuta riduzione del tetto massimo delle spese ammesse che già da alcuni anni non è più di 75.000 euro bensì solo di 48.000, l’aumento dell’Iva riduce fortemente la convenienza dell’utente ad usufruire della detrazione. Ciò da un lato frena gli investimenti nel comparto (negli ultimi 5 anni si è registrata una media di circa 220.000 comunicazioni all’anno) e dall’altro riduce le entrate contributive e fiscali e ridà nuova vita al lavoro nero. L’Ance auspica che il Governo torni quanto prima sulla decisione riguardante l’Iva e che tale obiettivo sia raggiunto anche intensificando l’impegno in sede di Unione Europea affinché sia confermata - visti i notevoli risultati raggiunti anche sul piano della stessa finanza pubblica - la deroga concessa dell’Iva al 10% sulle ristrutturazioni edilizie

11/11/2005 In tema di sottotetto. Al sottotetto di un edificio condominiale, in assenza di titolo idoneo, si applica la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c. qualora il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse comune. Lo ha stabilito dal Consiglio di Stato, con la decisione n. 4744 del 14 settembre 2005, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la comunione del sottotetto, aveva annullato il permesso di costruire per ristrutturare e sopraelevare l'unità rilasciato ai condomini dell'ultimo piano senza il necessario consenso degli altri condomini.

8/11/2005 Contratti di leasing immobiliare - imposte e tasse – Fonte Il Sole 24Ore 4.11.2005 p. 23. Le imprese che stanno pianificando investimenti immobiliari devono effettuare valutazioni in vista delle intenzioni del Governo di allungare la durata minima del contratto di leasing immobiliare, che passerebbe da 8 a 15 anni. Qualora il Governo intendesse retrodatare l’efficacia della disposizione, estendendola anche ai contratti in corso (oppure a quelli stipulati dal 2005) si dovrebbe comunque introdurre una specifica regola transitoria che consenta, quanto meno, la deduzione dei canoni rapportati su 15 anni, pur in presenza di una durata del contratto inferiore a quella minima.

4/11/2005 Immobili - Case, costo d'acquisto esteso. Una risoluzione precisa la detrazione del 19%. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 128/ E del 23 settembre 2005 provvede a fornire utili chiarimenti in merito alla detrazione del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. Tale detrazione compete nei limiti in cui il finanziamento non ecceda il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale, come già indicato nella precedente circolare ministeriale. Nel costo di acquisto rientrano anche i compensi pagati per mediazione immobiliare; le spese per le pratiche svolte presso il Tribunale o il giudice tutelare (nel caso di contratti in cui vi è la presenza di minorenni o di soggetti interdetti o inabilitati); i costi sostenuti nell'ambito di procedure esecutive individuali e concorsuali; l'onorario notarile relativo alla pratica di compravendita.

3/11/2005 Distanze fra costruzioni Tar Campania, Napoli, sentenza 12.07.2005 n° 9499. Le disposizioni sulle distanze fra costruzioni sono giustificate dal fatto di essere preordinate, non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti, ma, in una più ampia visione, anche al rispetto di una serie di esigenze generali, tra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio. Pertanto l'interesse pubblico primario tutelato dalle norme urbanistiche sulle distanze impone di prendere in considerazione, ai fini della valutazione di legittimità di una concessione edilizia, la situazione di fatto quale si presenta in concreto al momento del rilascio della concessione, a nulla rilevando che taluno dei fabbricati in relazione ai quali va calcolata la distanza della nuova costruzione sia abusivo. Anche una strada privata può legittimamente dirsi asservita ad uso pubblico, ai fini dell'esenzione dal rispetto delle distanze stabilite dagli articoli 873 ed 878 c.c., ove la natura pubblica della strada, in mancanza di specifiche convenzioni tra privati e p.a., derivi la sua destinazione al pubblico transito che deve risultare secondo modalità di comportamento uti cives e non uti singuli, come nel caso di passaggio finalizzato all'accesso ad unità abitative, uffici o negozi ubicati su suoli privati.

Le informazioni riportate, sono una semplice rassegna di molte comunicazioni che ricevo quotidianamente. Giuseppe Lovaglio, per richieste informazioni ed approfondimenti giuseppelovaglio@libero.it

 
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volandfarm il 25/03/09 alle 00:54 via WEB
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