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Post n°16 pubblicato il 30 Gennaio 2008 da Vittore_Bassani
Anche una qualità fatta per durare ha bisogno di qualche revisione. E’ quanto accade nel campo dei prodotti alimentari e agricoli registrati come “denominazione di origine protetta” (DOP) e come “indicazione geografica protetta” (IGP). Passati 14 anni dalla prima introduzione delle norme di settore, l’Unione europea semplifica e chiarisce le procedure di registrazione. Accoglie anche le richieste dell’Organizzazione mondiale del commercio per equilibrare la concorrenza, sicché i Paesi terzi non sono più tenuti al requisito della reciprocità e della equivalenza delle forme di protezione. I loro operatori possono inoltre presentare domande e opposizioni senza dover ricorrere all’intermediazione dei propri governi. Il nuovo regolamento CE 510/2006 (Gazzetta Ufficiale europea L 93 del 31.03.2006) riscrive completamente e abroga il regolamento CEE 2081/92. Il regolamento migliora innanzitutto la tutela dei consumatori europei per quanto riguarda la riconoscibilità dei prodotti. A decorrere dal 1° maggio 2009 le etichette dovranno riportare i simboli comunitari standard o le apposite diciture. I simboli e il registro dei prodotti DOP e IGP sono pubblicati in un sito internet della Commissione europea /Agricoltura. Quanto ai produttori, le richieste di registrazione sono presentate di norma dalle associazioni interessate presso le autorità nazionali. La commercializzazione dei prodotti registrati è aperta a tutti gli operatori che adottano gli appositi disciplinari, nei quali si dà conto di ogni aspetto che costituisce e rappresenta la peculiarità, l’identità e l’origine dei prodotti. In termini essenziali, quelli a denominazione di origine protetta hanno tuttavia un legame più forte ed esclusivo con l’area geografica di riferimento. Nella stessa area si svolgono infatti tutte le attività di produzione, di trasformazione e di elaborazione. Per il riconoscimento dell’indicazione geografica protetta è invece previsto che la notorietà dei prodotti sia associata ad almeno uno dei tre stadi operativi della filiera. Le norme per la registrazione tutelano i produttori e i consumatori contro il rischio di confusioni o di abusi più o meno intenzionali. Sono a questo proposito determinanti gli aspetti linguistici e giuridici che riguardano l’uso dei nomi e il loro confronto. La registrazione non è ammessa nei casi in cui il nome di un prodotto, pur essendo collegato con il nome del luogo o della regione in cui è stato inizialmente prodotto o commercializzato, corrisponde ad una denominazione divenuta generica nell’uso comunitario. Non è parimenti ammessa se il nome proposto è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, in modo tale da poter indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Sono infine definiti i criteri di fondo per affrontare i problemi legati alle possibili omonimie, anche parziali. Particolarmente dettagliate le norme sulla protezione. Tra queste, il divieto di usare espressioni che mirano a sfruttare, anche in modo evocativo, la reputazione di una indicazione o di una denominazione protetta (“genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” e simili). Il regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, e alle bevande spiritose. Nella Gazzetta Ufficiale europea L 93/2006 è pubblicato anche il nuovo regolamento CE 509/2006 sulle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (STG). Una specialità tradizionale garantita non fa riferimento ad una origine ma ha per oggetto la valorizzazione di una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale. Chi fosse interessato alla modulistica può richiedermela con un messaggio o chiamando al 3928314728. Vit |
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