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(nonsolo cartelle esattoriali impazzite) - Se i giusti non si oppongono, sono già colpevoli
 

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La notifica di una cartella esattoriale a mezzo posta è legittima - Cassazione

Post n°254 pubblicato il 02 Giugno 2013 da Typhoon4
 

La notifica di una cartella esattoriale Equitalia tramite posta raccomandata è legittima. Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione, annullando di fatto una serie di pronunce di senso contrario della giurisprudenza tributaria di merito.

Ricapitolando la questione, abbiamo molte sentenze dei giudici tributari di merito, come la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che hanno disposto la nullità cartella esattoriale quando questa sia stata notificata da Equitalia tramite posta, anche raccomandata A/R, e non di persona dall’ufficiale dell’ente di riscossione. Il riferimento normativo è all’articolo 26 del DPR  602 del 1973 secondo cui, in tema di notifica della cartella esattoriale, questa deve essere eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario della riscossione nelle forma previste ex lege ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. Sulla base di questa considerazione, la  Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha avuto modo di precisare che per gli atti di competenza dell’agente della riscossione, in tal caso Equitalia, la notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno deve essere realizzata dall’organo preposto dalla legge alla notifica, come il messo notificatore che nomina il concessionario, il messo comunale o l’agente della polizia municipale.

Ebbene una sentenza questa, a cui se ne sono succedute tante altre, che ha dato una speranza per chi ha ricevuto una multa Equitalia per posta: poteva essere annullata per vizi della notifica. Ovviamente il procedimento era da svolgersi sempre in giudizio, facendosi forza proprio sulle pronunce della giurisprudenza tributaria di merito in riferimento alla notifica della cartella esattoriale.

Ora la Cassazione blocca tutta e spegne queste speranze. La sentenza del 17 gennaio 2013, n. 1091 stride infatti con l’orientamento finora consolidatosi sulla notifica della cartella esattoriale per posta da parte della giurisprudenza tributaria di merito. Gli Ermellini affermano come legittima infatti la notifica diretta da parte del concessionario della riscossione che può notificare direttamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno la multa Equitalia, senza che vi siano ulteriori adempimenti da parte dell’agente delle Poste, a parte la sottoscrizione nel registro della corrispondenza e dell’avviso di ricevimento.  Con la sentenza in questione inoltre la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la mancata indicazione nell’ avviso di ricevimento delle generalità della persona a cui è stata consegnata la cartella esattoriale e l’eventuale illeggibilità della sottoscrizione del medesimo avviso non comportano nullità cartella esattoriale.

La Cassazione cancella così con un tratto di penna le speranze riposte nelle sentenze dei giudici tributari di merito che si sono espressi in favore del contribuente, disponendo la nullità della multa Equitalia per inesistenza della notifica della cartella esattoriale per posta effettuata direttamente dalla società di riscossione.

 
 
 
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