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(nonsolo cartelle esattoriali impazzite) - Se i giusti non si oppongono, sono già colpevoli
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Leggere, interpretare e contestare un verbale di accertamento
Post n°103 pubblicato il 15 Maggio 2009 da Typhoon4
Qui di seguito riportiamo l'Art. 383 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada ed alcuni suggerimenti su come leggere, interpretare e contestare un verbale di accertamento.
Art. 383 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (Contestazione - Verbale di accertamento)
Se siete realmente convinti di essere vittime di un’ingiustizia e di un meccanismo perverso, e sia evidente il "fumus persecutionis" nei vostri confronti, esaminate attentamente il verbale che avete ricevuto e verificate che i dati e/o le informazioni richieste dall’Art. 383 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada siano tutti effettivamente presenti e corretti. Attenzione, però: l’assenza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullità, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore. Dunque sta a voi individuare la motivazione secondo cui l’errore o l’omissione lederebbero i vostri diritti e dunque possano essere impugnati.
Citiamo soltanto qualche esempio: la località ove è stata rilevata l’infrazione deve essere dettagliata e contenere l’indicazione della via e del numero civico (o della corsia, …). Tali elementi consentono ad esempio di stabilire se in corrispondenza di quel determinato numero civico c’era effettivamente un divieto di sosta, ovvero se il parcheggio era effettivamente a pagamento o libero o a disco orario, ecc. Relativamente alla data e all’ora di rilevamento dell’infrazione potreste ad esempio opporre, documentando opportunamente, che la vostra autovettura si trovava altrove: non dimenticate che siamo circondati dal “Grande Fratello” e che le telecamere sono sparse un po’ ovunque. Si tratta dunque di ricordare se in quel preciso momento la vostra auto era parcheggiata in corrispondenza di un’area videosorvegliata. Ripetiamo che le motivazioni da addurre devono essere valide e consistenti e non già futili, pena il rigetto del ricorso. Soltanto in virtù di motivazioni realmente comprovanti la vostra estraneità ai fatti potrete invocare il “fumus boni iuris”.
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