Creato da Mediazionecivile il 02/01/2012
Mediazione civile e commerciale
 

Ultime visite al Blog

duka6carmelo_scopellitielda76mariofabbrucciavvaloisioaida.zarlengaAntonellaZanottoavv.LUCIALEGATIavvocatao2207cocciarosaselene696valentina.siclariCipinifedericagaleone
 

FACEBOOK

 
 

Tag

 

Area personale

 

Archivio messaggi

 
 << Maggio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 
Citazioni nei Blog Amici: 2
 

Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 

 

ll’art. 8, 5° comma, del D.Lgs 28/2010: alla mancata partecipazione senza giustificato motivo

Post n°315 pubblicato il 07 Luglio 2012 da Mediazionecivile

 

 

 

all’art. 8, 5° comma, del D.Lgs 28/2010:
dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del cpc “, con la conseguenza che la mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione potrà essere valutata dal giudice quale implicito riconoscimento delle altrui pretese, salve le ipotesi di giustificato motivo. La norma prevede inoltre che “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

I 6 errori del negoziatore

Post n°314 pubblicato il 07 Luglio 2012 da Mediazionecivile

Il professor James K. Sebenius(“The Six Habits of Merely Effective Negotiators”, Harvard Business Review, Aprile 2001) individua sei errori piuttosto comuni che impediscono di gestire al meglio una negoziazione:

1---trascurare i problemi della controparte

2---lasciare che l’interesse economico sovrasti gli altri interessi

3---focalizzare l’attenzione sulle posizioni invece che sugli interessi,

4---insistere nel cercare una base comune

5---ignorare le migliori alternative all’accordo negoziato (MANN)

6---non riconoscere percezioni soggettive (pregiudizi di ruolo) ed errori di attribuzione (valutazione della controparte)

Si può ritenere che la mediazione può essere valutata come un potenziamento delle capacità negoziali delle parti, che hanno così l’opportunità, con l’intervento del terzo imparziale, di guardare oltre la lite e di individuare nuovi elementi, in termini di informazioni, di bisogni, di interessi e di soluzioni, che possano consentire l’apertura di nuovi canali di comunicazione, una ripresa delle relazioni e, auspicabilmente una loro prosecuzione nel tempo, grazie ad un accordo vantaggioso per tutti gli interessati

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Statistiche Aprile 2012 n.13.402 mediazioni presentate


 numeroaderente
istanzecomparso
21mar/aprile5.07030,83%
mag-115.735
giu-117.33327,76%
lug-116.317
ago-112.534
set-116.81930,62%
ott-118.956
nov-119.15730,00%
dic-118.88936%
gen-128.948
feb-129.757
mar-1212.17535%
apr-1213.402   

Tasso di successo dei tentativi di mediazione:

51,4%-Organismi privati
49,8%-Camere di Commercio
34,5%-Ordini degli Avvocati

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Mediazione in Europa incentivi e obbligatorietà

ITALIAesenti da imposte di bollo e tasse.
Obbligatoria in 14 settori
ROMANIArimborso totale della tassa giudiziaria
BULGARIArimborso del 50% dell'imposta statale già versata per il deposito della causa in tribunale
UNGHERIArimborso totale della tassa giudiziaria 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri: impatto e sua adozione da parte dei tribunali.

Risoluzione del Parlamento Europeo 2011/2026(INI) sulla mediazione civile

In attuazione della direttiva comunitaria 21 maggio 2008, n. 52, il legislatore italiano ha emanato il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in tema di mediazione civile e commerciale prevedendo il tentativo di mediazione come causa di procedibilità in dodici materie.

Il Parlamento Europeo pronunciandosi con la risoluzione del 13 settembre 2011, ha valutato i differenti aspetti del recente strumento della mediazione nonché il suo approccio nei diversi sistemi giudiziari dei Paesi membri che l’hanno introdotta.

Il Parlamento, premettendo che riconosce come l'articolo 5, paragrafo, 2, della su citata direttiva consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario,

costata che alcuni Stati europei hanno intrapreso varie iniziative per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono cause alla mediazione.

Infatti, i riferimenti cadono sul caso della Bulgaria, dove le parti ricevono un rimborso del 50% dell'imposta statale già versata per il deposito della causa in tribunale, se essa viene risolta con successo grazie alla mediazione, sulla legislazione della Romania che prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria, se le parti risolvono un contenzioso attraverso la mediazione; e rileva che la legislazione ungherese prevede disposizioni analoghe, mentre in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse.

 

Osserva, inoltre, che oltre agli incentivi finanziari taluni Stati membri il cui sistema giudiziario è oberato dalla mole dei ricorsi giudiziari, hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della mediazione e che in tali casi le cause non possono essere depositate in tribunale fino a quando le parti non avranno prima tentato di risolvere le questioni tramite la mediazione.

Una citazione particolare è lasciata all’Italia, dove è sottolineato come l’esempio più lampante sia il decreto legislativo n. 28/2010, che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile e ricordando che, come previsto, ciò non è stato accolto con favore dagli operatori della giustizia che hanno impugnato il decreto dinanzi ai tribunali e sono addirittura scesi in sciopero;

Osserva altresì, che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciò nonostante, la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria;

 

Infine rileva che nonostante le polemiche, gli Stati membri la cui legislazione nazionale va oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione, sembrano aver raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale e che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti.

Tali soluzioni non potrebbero essere fornite da un giudice o una giuria, per questo è più probabile che la mediazione porti a un risultato che sia reciprocamente accettabile o che soddisfi gli interessi di entrambe le parti.

Un cenno a parte è espresso con riferimento alla professionalità dei mediatori perché è auspicata l’adozione di norme comuni per l’accesso alla professione di mediatore al fine di favorire un livello di professionalità elevata attraverso un sistema di accreditamento dei mediatori che possa essere condiviso in tutti gli Stati membri dell’Unione.

 

testo integrale della risoluzione

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0361&format=XML&language=IT

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 

Listino di studio avvocato preso da internet

Post n°311 pubblicato il 07 Giugno 2012 da Mediazionecivile

Singole pratiche

Ricorso per decreto ingiuntivo

Per questo tipo di pratica dovete chiederci un preventivo , specificando l’importo che dovete recuperare e il numero di fatture o altri documenti che portano tale somma (un conto è fare un ricorso con due fatture, un altro con 80 fatture, tutte da allegare e mettere in relazione alle varie voci di credito, come spesso pur ci capita).

Va precisato chiaramente che qualsiasi preventivo per un ricorso per decreto ingiuntivo comprende solo ed esclusivamente la fase monitoria, cioè l'ottenimento del decreto e la notifica a controparte, eventualmente (di solito) anche la redazione e notifica del precetto, mentre non comprende le eventuali fasi successive cioè quella esecutiva, se controparte non fa opposizione o se, pur facendola, ci viene data la provvisoria esecuzione, o quella del giudizio di opposizione, per il quale ci riserviamo sempre di fare un preventivo a parte che parimenti il cliente rimarrà libero di accettare o meno.

Richiesta di cancellazione della iscrizione dal registro dei falliti

600€ più accessori di legge, più spese documentate, ma compreso il compenso dell’avvocato corrispondente in loco; le spese documentate sono minime.

 

Ricorso per esdebitazione

è il procedimento che si può fare ex art. 143 l.fall. quando l’esdebitazione non è stata pronunciata al momento della chiusura del fallimento, entro un anno dalla chiusura stessa; 1.200€ più accessori più spese documentate, compreso il compenso dell’avvocato corrispondente in loco; quanto alle spese documentate, va notato quanto segue: la Corte costituzionale ha reso obbligatorio notificare a tutti i creditori intervenuti copia del ricorso, quindi ci sono queste spese di copia in Tribunale e di spedizione postale che potrebbero essere anche di diverse centinaia di euro, a seconda del numero dei creditori intervenuti o insinuati.

 

Procedimento d’urgenza (possessorio, art. 700 cpc, etc.)

1.800€ più accessori di legge, più spese documentate, ma compreso il compenso dell’avvocato corrispondente in loco, per la fase d’urgenza del procedimento NB tenere in considerazione che spesso in questi procedimenti è necessario incaricare anche un tecnico (geometra, architetto, ingegnere civile o di altro tipo) che va retribuito a parte;

 

Investigazioni preliminari sulla solvibilità del debitore

Vedere quest’altro listino più specifico.

 

Ricorso per modifica condizioni di separazione, divorzio, etc.

 1.000€ oltre IVA e CPA in caso di richiesta di modifica dei soli assegni, 1.200€ oltre IVA e CPA in caso sia richiesto il cambiamento del sistema di affido dei figli, con opzione di tipo «flat»; la pratica si può fare su tutto il territorio nazionale e il costo dell’avvocato corrispondente in loco è a carico nostro; i procedimenti sono esenti da Contributo Unificato, spese, imposte, bolli NB siccome si tratta di procedimenti delicati e di difficile prevedibilità quanto agli esiti, consigliamo di solito ai clienti di

 

Consulenza preliminare

Del costo di 100€ più IVA e CPA, in cui valuteremo, esaminando anche tutta la documentazione del caso, la praticabilità dell’iniziativa giudiziaria

 

Separazione, divorzio, ricorso al Tribunale dei minorenni di tipo consensuale con accordo su tutte le condizioni

per quei coniugi che sono in grado di presentarsi da noi avendo già concordato tutte le condizioni della loro separazione, salvo piccoli aggiustamenti e un controllo generale da parte nostra, siamo in grado di fare il procedimento di separazione con il costo di 800€ (400€ per ciascun coniuge) oltre IVA e CPA e ciò presso qualsiasi Tribunale italiano, compreso il costo del corrispondente a nostro carico. I coniugi possono, se vogliono, venire una volta sola presso il nostro studio di Vignola, se invece non possono o desiderano fare tutto a distanza possono anche non venire e la cosa sarà gestita tramite uno studio del nostro network sul territorio.

 

Legittimazione giudiziale del figlio naturale

1.200€ oltre IVA e CPA, su tutto il territorio nazionale, con compenso del corrispondente a carico nostro, per l’intero procedimento

 

Presentazione di denuncia querela penale

250€ oltre IVA e CPA, su tutto il territorio nazionale

 

Patteggiamento (procedimento penale)

1.200€ oltre IVA e CPA, su tutto il territorio nazionale

 

Consulenza su possibile impugnazione

È la consulenza preliminare che consigliamo di fare a tutti quelli che vogliono sapere se gli conviene impugnare un determinato provvedimento giudiziario, proponendo appello, ricorso, reclamo ecc. Il costo è di 200 euro oltre accessori di legge. Tempo di lavorazione di circa 2 settimane. Per maggiori informazioni, potete consultare la nostra scheda pratica.

 

Estinzione del reato

700€ altre accessori di legge compreso il compenso del corrispondente in loco

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963