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LEGGE 6 febbraio 2009, n.6

Post n°164 pubblicato il 25 Febbraio 2009 da IlDelfino05
 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie Generale n. 39 del 17-02-2009

Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

             Istituzione e funzioni della Commissione

  1.  E'  istituita,  per  la  durata della XVI legislatura, ai sensi
dell'articolo  82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta  sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di
seguito denominata «Commissione», con il compito di:
   a)  svolgere  indagini  atte  a fare luce sulle attivita' illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte
o  ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo
svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
   b)  individuare  le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite nel
settore  dei  rifiuti  e  altre attivita' economiche, con particolare
riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;
   c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da
parte  della  pubblica  amministrazione  centrale  e periferica e dei
soggetti  pubblici  o  privati  operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti,  anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi
di  smaltimento  da  parte degli enti locali e ai relativi sistemi di
affidamento;
   d)   verificare  l'eventuale  sussistenza  di  attivita'  illecite
relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;
   e)  verificare  la  corretta attuazione della normativa vigente in
materia  di  gestione  dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e
precisa  caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte
ad accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione.
  2.  La  Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni  o  con  relazioni  generali  e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri   e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di
comunicazione   nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto  salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'articolo  133 del codice di
procedura penale.

                               Art. 2.

                   Composizione della Commissione

  1.  La  Commissione  e'  composta  di  dodici  senatori e di dodici
deputati,  nominati  rispettivamente  dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzione
al  numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
la  presenza  di  un  rappresentante  per ciascun gruppo esistente in
almeno  un  ramo  del  Parlamento.  I  componenti sono nominati anche
tenendo   conto   della   specificita'  dei  compiti  assegnati  alla
Commissione.   I   componenti   della   Commissione  dichiarano  alla
Presidenza  della  Camera  di  appartenenza  se  nei  loro  confronti
sussista   una   delle   condizioni   indicate   nella   proposta  di
autoregolamentazione  avanzata,  con  la  relazione  approvata  nella
seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta
sul  fenomeno  della  criminalita'  organizzata  mafiosa  o  similare
istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
  2.  La  Commissione  e'  rinnovata  dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
  3.  Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza.
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti  e  da  due  segretari,  e'  eletto  dai componenti la
Commissione  a  scrutinio  segreto.  Per l'elezione del presidente e'
necessaria  la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati  che  hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di
parita'  di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'
anziano di eta'.
  5.  Per  l'elezione,  rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero  di  voti.  In caso di parita' di voti si procede ai sensi del
comma 4.
  6.  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.

                               Art. 3.

                            Testimonianze

  1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni
previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

                               Art. 4.

                  Acquisizione di atti e documenti

  1.  La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativi
a  procedimenti  e  inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria
altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a
indagini  e  inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In
tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime
di  segretezza.  L'autorita'  giudiziaria  provvede tempestivamente e
puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti
con  decreto  motivato  solo  per  ragioni  di natura istruttoria. Il
decreto  ha  efficacia  per  sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando
tali  ragioni  vengono  meno,  l'autorita' giudiziaria provvede senza
ritardo  a  trasmettere  quanto richiesto. Il decreto non puo' essere
rinnovato   o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle  indagini
preliminari.
  2.  La  Commissione  stabilisce  quali  atti e documenti non devono
essere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie  o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal   segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a  procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  3.  Il  segreto  funzionale  riguardante atti e documenti acquisiti
dalla  Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e
416-bis   del   codice  penale  non  puo'  essere  opposto  ad  altre
Commissioni parlamentari di inchiesta.

                               Art. 5.

                         Obbligo del segreto

  1.  I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorre
a  compiere  atti  di  inchiesta,  oppure  ne  viene a conoscenza per
ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto
quanto  riguarda  gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma
2.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cui
al  comma  2  si  applicano  a chiunque diffonda in tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento
di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

                               Art. 6.

                       Organizzazione interna

  1.   L'attivita'   e   il   funzionamento  della  Commissione  sono
disciplinati  da  un  regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno  o  piu'  comitati,  costituiti  secondo il regolamento di cui al
comma 1.
  3.  Tutte  le  volte  che lo ritenga opportuno, la Commissione puo'
riunirsi in seduta segreta.
  4.  La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di
polizia  giudiziaria e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che
ritenga     necessarie,    di    soggetti    interni    ed    esterni
all'amministrazione  dello  Stato  autorizzati,  ove occorra e con il
loro   consenso,  dagli  organi  a  cio'  deputati  e  dai  Ministeri
competenti.
  5.  Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  6.  Le  spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel  limite  massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro
per  ciascuno  degli  anni successivi e sono poste per meta' a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.
  7.  La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti
e   prodotti  nel  corso  dell'attivita'  propria  e  delle  analoghe
Commissioni precedenti.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 febbraio 2009


NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

****

fonte: Gazzetta Ufficiale

 
 
 
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