GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie Generale n. 39 del 17-02-2009
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e funzioni della Commissione
1. E' istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di
seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte
o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo
svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel
settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;
c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da
parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei
soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi
di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di
affidamento;
d) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite
relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;
e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in
materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e
precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte
ad accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
Art. 2.
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta di dodici senatori e di dodici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in
almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche
tenendo conto della specificita' dei compiti assegnati alla
Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla
Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti
sussista una delle condizioni indicate nella proposta di
autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella
seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare
istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'
anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del
comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.
Art. 3.
Testimonianze
1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni
previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
Art. 4.
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria
altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In
tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime
di segretezza. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e
puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti
con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il
decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando
tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere
rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altre
Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 5.
Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorre
a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per
ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma
2.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cui
al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento
di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 6.
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al
comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo'
riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di
polizia giudiziaria e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che
ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni
all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il
loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri
competenti.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe
Commissioni precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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fonte: Gazzetta Ufficiale
Inviato da: caniega
il 20/05/2009 alle 19:06
Inviato da: IlDelfino05
il 08/05/2009 alle 17:09
Inviato da: IlDelfino05
il 08/05/2009 alle 17:09
Inviato da: IlDelfino05
il 08/05/2009 alle 17:07
Inviato da: lucyinthesky.wd
il 05/05/2009 alle 09:15