PARTECIPIAMO ALLA MANIFESTAZIONE

Post n°13 pubblicato il 20 Ottobre 2006 da comitaticdaitalia

“Stop precarietà ora”

Sabato 4 Novembre

Manifestazione Nazionale a Roma.

I Comitati CdA Italia per la tutela dei praticanti e la riforma del sistema di accesso alle libere professioni aderiscono all’iniziativa poiché l’attuale sbarramento iniquo alla libera professione sostiene lo stato di precariato dei giovani.

I bus partiranno da tutta  Italiaprevisto solo un contributo collettivo per il viaggio).

Il Corteo partirà da Roma P.zza della Repubblica alle ore 14.30.

L'incontro di tutti i sostenitori dei Comitati avverrà nei pressi di P.zza Repubblica, angolo "Via Nazionale" all'arrivo dei bus.

Per adesioni tel. l’organizzatore Fiom Cigl entro il 30 ottobre (contattare la sede territoriale della propria città: ved. l'elenco delle sedi territoriali cliccando sulla Regione di appartenenza sul sito www.fiom.cgil.it ).

 Al momento dell’adesione, specificare il proprio nominativo e lo status (praticante, avv., ecc,) e comunicare all’Organizzazione di sostenere i Comitati (alla Manifestazione parteciperanno diverse Associazioni).

L’APPELLO SI RIVOLGE A TUTTI I PRATICANTI/STUDENTI/LIBERI PROFESSIONISTI APPARTENENTI A DIVERSI ORDINI PROFESSIONALI CHE NON CONDIVIDONO L’ATTUALE SISTEMA DI ABILITAZIONE ALLE LIBERE PROFESSIONI E “LA PRASSI”DEL MANCATO COMPENSO PER IL LAVORO SVOLTO NEGLI STUDI PROFESSIONALI. SIETE PREGATI DI PARTECIPARE  POICHE’ LE NOSTRE RICHIESTE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO SE CENTINAIA DI GIOVANI ADERIRANNO ALLA MANIFESTAZIONE.  

 

 
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Manifestazione 4 Novembre 

Post n°12 pubblicato il 20 Ottobre 2006 da comitaticdaitalia
 

I Comitati CdA Italia per la Riforma del Sistema delle Abilitazioni alle  Libere Professioni e a tutela dei praticanti 

CHIEDONO

L’adesione alla Manifestazione Nazionale “Stop al precariato” del 4 Novembre organizzata a Roma, per le seguenti ragioni:

  1. Far conoscere all’opinione pubblica la situazione di sfruttamento a cui sono sottoposti i praticanti appartenenti a diverse categorie professionali che LAVORANO GRATIS anche 10 ore al giorno negli studi professionali senza ricevere alcun compenso, nonostante fonti legali lo  prevedano;

  1. Pur essendo a favore della preannunciata liberalizzazione NON CAPIAMO perché continua ad esistere PER I GIOVANI UNA RIGIDA ED INIQUA SELEZIONE  nell’accesso alla libera professione attualmente regolato da un esame di stato strumentalizzato per creare uno sbarramento predeterminato alla libera professione e non retto da alcun principio meritocratico.

In sintesi, vogliamo intervenire alla Manifestazione poiché esiste una nuova categoria  attualmente invisibile e non tutelata: “la categoria dei lavoratori che lavorano gratis”; poichè “con la scusa” che i giovani devono imparare “il mestiere” , si utilizza manodopera a costo zero.

ANCHE NOI SIAMO PRECARI POICHE’ LO SBARRAMENTO INIQUO NELL’ACCESSO ALLA LIBERA PROFESSIONE SOSTIENE LO STATO DI PRECARIATO DEI GIOVANI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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INTERVENTO DEL COMITATO CDA SALERNO ALLA FESTA DELL'UDEUR

Post n°11 pubblicato il 11 Ottobre 2006 da comitaticdaitalia
 

In data 14 Ottobre ore 10.30, in occasione della 13esima Festa Provinciale Popolari Udeur in piazza Amendola, Battipaglia (Salerno), si terrà un intervento del Comitato CdA Salerno per la Riforma del Sistema delle Abilitazioni alle Libere Professioni e a Tutela dei Praticanti finalizzato ad esporre le nostre richieste e una proposta di modifica del sistema selettivo odierno nonchè a ribadire la nostra volontà di ricorrere alle manifestazioni di protesta e all'intervento dei mass media qualora la politica non dia una risposta immediata.

Invitiamo tutti gli interessati ad essere presenti al dibattito.

CdA Salerno

 
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Richiesta di collaborazione da parte delle Associazioni di Consumatori 

Post n°10 pubblicato il 11 Ottobre 2006 da comitaticdaitalia
 

I Comitati stanno contattando le Associazioni di Consumatori per organizzare manifestazioni, convegni ed incontri finalizzati a far conoscere ai cittadini la reale situazione:

1. All'interno degli studi i tirocinanti gestiscono le diverse pratiche che il consumatore affida al professionista (e che il professionista delega al praticante a compenso 0);

2. Nell'accesso alla libera professione: l'inasprimento di barriere precostituite con il solo scopo di impedire l'accesso dei giovani nel mercato del lavoro.

I cittadini devono essere informati  e bisogna orientarli verso i giovani e i professionisti che sono a favore della liberalizzazione..

Ciascuno di voi può inviare una e-mail rivolgendovi alle sedi a voi più vicine, sollecitando un immediato intervento delle Associazioni.

L'elenco delle Associazioni lo trovate cliccando sul seguente link:

http://www.link-utili.it/consumatori.html

Attivista Comitati CdA

 
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MANIFESTAZIONE A ROMA PRO LIBERALIZZAZIONE E STOP ALLO SFRUTTAMENTO

Post n°9 pubblicato il 03 Ottobre 2006 da comitaticdaitalia
 

I COMITATI STANNO ORGANIZZANDO UNA MANIFESTAZIONE A ROMA PER FAR SENTIRE LA PROPRIA VOCE E FAR CONOSCERE AI CITTADINI LA GRAVE SITUAZIONE DI SFRUTTAMENTO DEI GIOVANI TIROCINANTI E LE DIFFICOLTA' NELL'ACCESSO ALLA LIBERA PROFESSIONE.

SI PREGA DI INTERVENIRE NEL FORUM APERTO PER LA DISCUSSIONE:

http://libere.mastertopforum.org

Referente Comitati CdA Italia

 
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Chi siamo

Post n°8 pubblicato il 24 Settembre 2006 da comitaticdaitalia
 
Tag: mission

I Comitati CdA per la Riforma del Sistema Italiano delle Abilitazioni alle libere professioni e a tutela dei praticanti nascono per realizzare un duplice scopo:

 

  1. Riformare il sistema di accesso alle libere professioni “liberalizzandolo” in linea con i recenti interventi del Governo Italiano e le indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in conformità ai dettami dell’UE;
  2. Tutelare e valorizzare il lavoro svolto dai praticanti e dai collaboratori che hanno concluso il periodo di tirocinio attraverso la previsione di una forma di retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, almeno nella  fase iniziale  in cui i giovani ancora sprovvisti di una propria clientela, oltre ad imparare il “mestiere” danno un contributo fondamentale alla gestione e conclusione delle pratiche all’interno  degli  studi professionali.

 

C’è da sottolineare che i Comitati in ordine alla retribuzione chiedono solo  il rispetto di LEGGI già in vigore ma ignorate dagli stessi professionisti (a titolo di esempio il Codice Deontologico degli Avvocati già prevede un compenso per il praticante).

 

Il Movimento, che ha carattere nazionale ed apartitico, è coordinato dal Comitato CdA di Salerno, promotore delle iniziative,  costituitosi a seguito del “caso Salerno”, dove lo scorso dicembre solo il 18% dei praticanti su quasi 1000 candidati ha superato l’esame scritto per l’abilitazione.  

 

Le nostre proposte sono finalizzate a disciplinare in maniera diversa la fase di tirocinio con la previsione di controlli in itinere per verificare e garantire l’effettività della pratica nonché sua retribuzione all’interno degli studi e hanno lo scopo di eliminare gli attuali esami di accesso alle libere professioni poiché non basati sull’applicazione del principio meritocratico né nella fase di selezione né in quella valutativa ma usati in modo strumentale per creare una barriera al libero mercato a danno dei giovani.

Il Comitato CdA di Salerno coordina i diversi Comitati che agiscono autonomamente su tutto il territorio nazionale seguendo però le direttive e gli obiettivi comuni.

I Comitati  fanno sentire la propria voce reperendo alleanze e contatti all’interno delle Università, con le Associazioni e gli Studenti, con le Categorie di Consumatori e Cittadini interessati, Assessorati e altri Enti Locali, Partiti e Associazioni poiché il problema che intendiamo evidenziare è collegato allo sfruttamento di migliaia di giovani laureati nel mondo del lavoro, ben più grave del precariato poiché non è prevista alcuna forma di compenso durante il tirocinio.

I Comitati chiedono un tavolo di concertazione con i ministri interessati alla Riforma degli Ordini Professionali e organizzano manifestazioni  di  protesta, utilizzando i mass media per sensibilizzare l’opinione pubblica e presentando  proposta di legge ex art. 71 Cost. e/o referendum abrogativo degli esami in vigore ex art. 75 Cost.

 

Concludo permettendomi di citare la frase detta dal Presidente di un’Associazione studentesca di Salerno, a termine del nostro accordo di operare insieme:

 

“Non abbiam niente da perdere fuorchè le catene”

 

Referente dei Comitati CdA Italia

 

 
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 LETTERA A..

Post n°7 pubblicato il 25 Luglio 2006 da comitaticdaitalia
 

SI PREGA DI INVIARE LA SEGUENTE LETTERA CON PROPRIO NOMINATIVO SPECIFICANDO LA CORTE DI APPELLO DI APPARTENENZA (O SEMPLICEMENTE LA CITTA’ DI DOMICILIO O RESIDENZA) IN QUALITA’ DI  ASSOCIATO DEL COMITATO DI .... O COME SOSTENITORE ESTERNO DI ESSO O COME  PRATICANTE COMMERCIALISTA, PRATICANTE AVV. , PRATICANTE GIORNALISTA / APPARTENENTE AD ALTE CATEGORIE PROFESSIONALI ,STUDENTE UNIVERSITARIO O COME CITTADINO A FAVORE DI UNA EFFETTIVA LIBERALIZZAZIONE CHE MIGLIORI LA POSIZIONE DI SFRUTTAMENTO E DEBOLEZZA DEI GIOVANI PRATICANTI. QUALORA CONDIVIDIATE IL CONTENUTO della lettera, SI PREGA DI DIFFONDERLA PRESSO TUTTI I SITI DI VOSTRA CONOSCENZA, LINKS, BLOG, PARTITI POLITICI, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, TRASMISSIONI TELEVISIVRE ANCHE SOLO PER CONOSCENZA ESORTANDO TUTTI AD INVIARLA IMMEDIATAMENTE AGLI ON.LI MINISTRI MASTELLA, BERSANI, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO e AL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLa CONCORRENZA E DEL MERCATO CATRICALA’ nonché di PORTARLA A CONOSCENZA DI AMICI INTERESSATI ALLE FINALITA’ DEI COMITATI CHE SI MUOVONO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE IN COORDINAMENTO TRA LORO E NASCENTI A TUTELA DEI PRATICANTI  E DEI GIOVANI UNIVERSITARI.

E MAIL DI RIFERIMENTO A CUI INVIARE LA LETTERA:

1.  ATTIVITA’ PRODUTTIVE (MINISTRO BERSANI):

segreteriacapogabinetto@attivitaproduttive.gov.it

2. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

trasparenzanormativa@governo.it

3. FAX PER L’ON.le MASTELLA:

Segreteria del Ministro 

SEGRETARIA PARTICOLARE - Adriana Zerbetto

CAPO DELLA SEGRETERIA - Francesco Borgomeo

Via Arenula, 70 - 00186 Roma
tel. +39 06.68851
fax +39 06.68897951

 

4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
 

Tel: +39.06.85.82.11
Fax: +39.06.85.82.12.56
e-mail: antitrust@agcm.it

 

NB. Gli indirizzi e-mail di tutto il personale sono del tipo:
nome.cognome@agcm.it (eliminando gli spazi e gli accenti)

Ufficio Stampa

Fax: 06.85.82.13.45

TESTO LETTERA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRODI

 

ALL’ON.  MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE BERSANI

 

ALL’ON. le MINISTRO DI GIUSTIZIA MASTELLA

AL PRESIDENTE DELLA

                                                                     AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  CATRICALA’

 

Sono  il/la Dott/Dott.ssa, Avv/Cittadino/studente ecc.. ... della CdA di...(città di appartenenza), 

 

In tali giorni noi tutti siamo venuti a conoscenza dell’intenzione del Governo di procedere verso la liberalizzazione e la Riforma delle Professioni attraverso l’emanazione del Decreto Bersani.

 

Noi giovani praticanti  di ... abbiamo costituito dei Comitati che operano su tutto il territorio italiano. Tale decisione è stata dettata dalla presa di coscienza della necessità di una rivisitazione della fase selettiva basata attualmente su esami non regolati  dal principio meritocratico né nella fase di svolgimento né in quella di valutazione poichè lo sbarramento posto è solo destinato a limitare in modo predeterminato l’accesso di nuovi professionisti al libero mercato previsto invece dall’UE.

 

Inoltre, chiediamo un’effettiva riforma delle professioni che TUTELI i praticanti ed i collaboratori CHE LAVORANO GRATIS ALLE DIPENDENZE DEGLI AVVOCATI, sia durante l’espletamento della pratica che DI FATTO NON è RETRIBUITA NEMMENO IN FORMA SIMBOLICA come compenso spese –sono pochissimi ed isolati i casi opposti- nonostante IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI all’ART. 26  LO PREVEDA E VI SIA STATA UNA CIRCOLARE PER I PRATICANTI COMMERCIALISTI RIMASTA LETTERA MORTA,  e sia con una modifica del sistema di accesso alle abilitazioni attraverso lo spostamento del periodo di tirocinio all’interno dell’Università e/o con la previsione di una pratica maggiormente controllata e quindi effettiva.

 

A questo si aggiunge la grave situazione di una mancanza di tutela delle nostre posizioni (il controllore si identifica nella persona del controllato!!) e di una rappresentanza significativa dei nostri diritti.

 

Io sottoscritto ...del Comitato CdA di...(anche sostenitore esterno/cittadino/studente) chiedo che venga fissato con gli On.li Ministri Bersani, Mastella ed il Presidente del Consiglio Prodi un tavolo di concertazione con i rappresentanti del Comitato ed in generale con i praticanti (NON SOLO Avv. ma anche appartenenti ad altre categorie professionali) poiché è nostra intenzione conoscere quali altre eventuali misure saranno prese per rafforzare la nostra posizione sulla scia della preannunciata riforma delle professioni.

 

Qualora le nostre richieste di un incontro finalizzato al raggiungimento di un accordo per MIGLIORARE LA NOSTRA POSIZIONE DI PRATICANTI, PARTI DEBOLI NON TUTELATE SIA DURANTE IL TIROCINIO CHE NELLA FASE DI ACCESSO ALLA libera PROFESSIONE non vengano ascoltate passeremo alle manifestazioni di protesta su tutto il territorio nazionale e all’esercizio dell’iniziativa legislativa e/o del referendum abrogativo degli esami così come attualmente concepiti ex artt. 71-75 Cost.

 

I Comitati chiedono anche l’intervento URGENTE del Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Catricalà, data L’INSOSTENIBILITA’ DELLA SITUAZIONE ATTUALE DI FORTE RESISTENZA E CHIUSURA DEGLI AVVOCATI E ALTRI PROFESSIONISTI OPERANTI SUL MERCATO A FAR ACCEDERE GIOVANI ASPIRANTI ALLA LIBERA PROFESSIONE, a difesa del LIBERO ACCESSO AL MERCATO E ALLA CONCORRENZA CHE DI FATTO VIENE IMPEDITO IN MODO OCCULTO DA ACCORDI FINALIZZATI A DETERMINARE IN MODO PREORDINATO IL NUMERO DEGLI AVENTI DIRITTO A SUPERARE GLI ESAMI.

NON RICONOSCIAMO ALCUNA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO ALL’INTERNO DELLE SELEZIONI ATTUALI NE’ RISCONTRIAMO ALCUNA LIBERALIZZAZIONE DELLE “LIBERE”PROFESSIONI CHE DI LIBERO HANNO ALLO STATO ATTUALE SOLO IL NOME.

 

In attesa di una Concreta ed Urgente Risposta a tale situazione di grave impedimento all’esercizio della professione, Porgo

 

Distinti Saluti

 

 

Nome e Cognome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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SENTENZA N. 2904/06 CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Post n°6 pubblicato il 17 Luglio 2006 da comitaticdaitalia
 

Praticanti? No, grazie. Quando finisce il tirocinio e fino all’ esame ”
dipendenti.”
3/12/2006 Archiviato in: Generali SENTENZE
(Sezione lavoro, sentenza n.2904/06; depositata il 10 febbraio

Con una pronuncia a dir poco rivoluzionaria, e foriera di molteplici
ricadute, la Cassazione restituisce dignità al lavoro svolto dai praticanti:
da porta caffè, compra marche da bollo, topi di
biblioteca, …… a lavoratori subordinati.

Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 10 novembre 2005 – 10 febbraio 2006,
n. 2904

Svolgimento del processo

Con ricorso del 15 marzo 1993 al Pretore di Latina, L.M., consulente del
lavoro, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 193/93 con quale le era
stato intimato il pagamento in favore di P.C. della somma di lire 19.023.000
a titolo di differenze retributive e Tfr in relazione ad un rapporto di
lavoro subordinato asseritamene intercorso dal 15.1.1985 al 30.11.1992.
Deduceva l’opponente che la C. aveva frequentato il suo studio professionale
come praticante, senza alcun vincolo di subordinazione, dal 1985 al
23.10.1991, data della stipula di un contratto di formazione e lavoro;
osservava che la C. si era dimessa senza preavviso il 30.11.1992, per cui
dalla somma pretesa andava detratta l’indennità di mancato preavviso;
proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni che la C. le
aveva provocato svolgendo in modo non diligente le proprie mansioni.
Costituitosi il contraddittorio ed espletata l’istruzione, il Pretore, con
sentenza 1270/95, rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale.
Entrambe le parti proponevano appello.
Il Tribunale di Latina, disposta una consulenza tecnico contabile, con
sentenza non definitiva 48/2001, revocava il decreto ingiuntivo e condannava
la M. al pagamento in favore della C. della complessiva somma di lire
4.275.398 oltre accessori, per differenze retributive; con sentenza
definitiva 72/2002 condannava la M. al pagamento in favore della C. a titolo
di Tfr della somma complessiva di euro 2.574,81 oltre accessori.Per quanto
qui ancora interessa, in ordine alla durata dei rapporto di lavoro
subordinato il Tribunale, sulla scorta delle testimonianze raccolte,
osservava che la C. aveva sostenuto con esito positivo l’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
nella sessione 1987/88 e che la M. era venuta a conoscenza di tale
circostanza solo nei marzo 1988; da tale data, e fino alla stipula dei
contratto di formazione e lavoro, secondo il giudice del gravame era dunque
intercorso tra le parti un rapporto dì lavoro subordinato, poiché la C.
svolgeva nello studio compiti ben precisi sotto la direzione ed il controllo
della M., era tenuta all’osservanza di un orario di lavoro, era retribuita
mensilmente con stipendio fisso, ed era in definitiva stabilmente inserita
nell’organizzazione dello studio professionale.
Quanto alle differenze retributive dovute dalla M., il Tribunale, assumendo
che nel ricorso introduttivo la lavoratrice non aveva presentato un
conteggio dettagliato e analitico, limitandosi ad una mera elencazione delle
somme pretese, riteneva di poter liquidare alla C. solo le somme
riconosciute dalla M. (lire 1.206.475 per due mesi di retribuzione; lire
1.105.940 per ratei 13^ mensilità; lire 278.000 per ratei ferie). Quanto al
Tfr, il Tribunale, sulla scorta della disposta CTU, e tenuto conto della
durata del rapporto di lavoro dall’aprile 1988 al novembre 1992, nonché
dell’inquadramento nel quinto livello retributivo del CCNL dipendenti studi
professionali (riconosciuto dal datore di lavoro ed in mancanza di una
domanda di inquadramento superiore), liquidava alla lavoratrice la somma di
euro 2.574,81.Per la cassazione di tali sentenze P.C. ha proposto ricorso
sostenuto da tre motivi. L.M. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, lamentando genericamente violazione di legge e vizi di
motivazione, la ricorrente si duole che il Tribunale, con motivazione dei
tutto illogica e contraddittoria, abbia fatto decorrere il rapporto di
lavoro subordinato dall’aprile 1988, anziché dalla fine del praticantato,
ultimato in data 29.3.1987, pur avendo dato atto di tale circostanza.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole dei fatto che il Tribunale le
ha riconosciuto l’inquadramento nel quinto livello del CCNL dipendenti studi
professionali (fattorini e uscieri), mentre l’esponente aveva svolto sempre
le superiori mansioni proprie del terzo livello. Lamenta che il Tribunale ha
determinato l’inquadramento senza tener conto delle mansioni effettivamente
svolte dalla ricorrente e senza confrontare tali mansioni con quelle
precisate nelle declaratorie contrattuali.
Con il terzo motivo la ricorrente censura in primo luogo la sentenza
impugnata per aver affermato che i conteggi allegati al ricorso introduttivo
non erano utilizzabili perché del tutto generici. Sostiene la ricorrente che
avendo indicato le mansioni svolte ed il contratto collettivo applicabile il
Tribunale poteva superare ogni dubbio disponendo una CTU.
Con un secondo profilo di censura contesta, infine, la liquidazione dei TFR,
perché determinata sulla base di un periodo di lavoro inferiore a quello
effettivo e sulla base di un errato inquadramento.
Il primo motivo del ricorso, relativo alla data di decorrenza dei rapporto
di lavoro subordinato, è fondato. Sul punto specifico la motivazione della
sentenza impugnata si presenta, infatti, contraddittoria ed
insufficiente.Sostiene il Tribunale che il rapporto di lavoro subordinato
abbia avuto inizio dal marzo 1988, cioè da quando la M. venne a conoscenza
del positivo superamento dell’esame di abilitazione professionale da parte
della C., mentre l’attività prestata dalla C. nello studio della M. prima
dei conseguimento dell’abilitazione rientrava nell’addestramento
professionale indispensabile per sostenere il relativo esame. Il giudice dei
gravame, inoltre, riporta il contenuto delle deposizioni testimoniali dalle
quali ha tratto la prova delle mansioni svolte dalla C. nel corso della sua
collaborazione presso lo studio professionale e conclude che dal momento in
cui la M. venne resa edotta del conseguimento dell’abilitazione
professionale l’attività della C. non fu più impiegata quale necessario
strumento perchè la stessa potesse acquisire le nozioni necessarie per
conseguire il titolo professionale, ma divenne un elemento interno al
sinallagma contrattuale mutando la causa dei contratto nel mero scambio tra
prestazione e retribuzione”.
Il Tribunale, però, non ha tenuto conto del fatto che la C. aveva cessato la
pratica professionale in data 30.10.1987, come da certificato dal Consiglio
Provinciale Albo Consulenti dei Lavoro del 3.4.1987, allegato al ricorso per
decreto ingiuntivo, per cui l’attività prestata dall’attuale ricorrente
nello studio professionale dal novembre 1987 al marzo 1988 con identiche
modalità - circostanza questa che non risulta contestata da controparte -
non era più sorretta dalla causa dell’apprendimento professionale. In
presenza di tale certificazione del Consiglio dell’ordine, che attesta la
data dì compimento del periodo di pratica professionale, non è sufficiente
affermare che il praticantato può svolgersi anche per un tempo superiore a
due anni. Sta di fatto che nel caso dì specie il praticantato è stato
completato alla data indicata dal Consiglio dell’Ordine. Il giudice del
gravame non ha spiegato perchè non ha ritenuto di tener conto di tale
circostanza di fatto, risultante dalla documentazione versata in atti dalla
C., né ha chiarito i motivi per i quali le prestazioni rese dopo il
compimento dei praticantato e fino al marzo 1988 non configurassero esse
stesse un rapporto di lavoro subordinato.Sono dunque fondate le doglianze
espresse dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, che va dunque
accolto.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del terzo,
nella parte in cui la ricorrente lamenta che la liquidazione del TFR è stata
effettuata sulla base dì un periodo di lavoro inferiore a quello
effettivamente prestato.
Sono invece infondati il secondo motivo ed il terzo motivo, quest’ultimo
nella parte in cui la ricorrente lamenta la mancato utilizzazione dei
conteggi contenuti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne l’inquadramento nel quinto livello del CCNL dipendenti
studi professionali, oggetto dei secondo motivo, va rilevato che il
Tribunale ha correttamente osservato che la C. nell’atto introduttivo non
aveva rivendicato un livello superiore, neppure per l’esercizio di fatto di
mansioni superiori ex articolo 2103 Cc, né tale richiesta era stata avanzata
successivamente, per cui alla lavoratrice andava attribuito il livello
riconosciutole dalla datrice di lavoro, La ricorrente in modo del tutto
infondato addebita in ricorso al Tribunale il mancato accertamento d’ufficio
delle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice e del suo corretto
inquadramento, dimenticando che anche nel rito del lavoro l’attività dei
giudice è vincolata dalle domande delle parti.
Per quanto concerne poi la mancata utilizzazione dei conteggi riportati nel
ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto parziale del terzo motivo di
ricorso, il Tribunale ha dato adeguata motivazione della sua decisione
rilevando che di detti conteggi non era possibile tener conto, perché privi
della indicazione del contratto che si invocava come applicabile, e quindi
dei parametri di riferimento, nonché della qualifica rivestita o rivendicata
e delle somme già percepite. Trattasi di una valutazione in fatto non
suscettibile di censura in sede di legittimità, sia perché congruamente
motivata, sia perché la ricorrente non ha riprodotto nell’impugnazione i
conteggi allegati al ricorso introduttivo, sicchè la Corte, che non è
abilitata all’esame diretto degli atti processuali, non è in condizione dì
valutare la decisività delle doglianze.In definitiva, deve essere accolto il
primo motivo, mentre il secondo motivo ed il primo profilo di censura dei
terzo devono essere respinti, restando assorbito il secondo profilo di
censura del terzo motivo. Di conseguenza le sentenza impugnata deve essere
cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice,
designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese
del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo dì ricorso, rigetta il secondo ed il primo
profilo di censura del terzo; dichiara assorbito il secondo profilo di
censura del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
cassazione, alla Corte di Appello di Roma.


 
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PROPOSTA DI LEGGE DELL'ON. VOLONTE'

Post n°5 pubblicato il 17 Luglio 2006 da comitaticdaitalia
 

PROGETTO DI LEGGE - N. 1202
d'iniziativa del deputato VOLONTE'


Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione forense.


Presentata il 5 luglio 2001





Onorevoli Colleghi! - E' ormai un dato di fatto, riconosciuto anche da Governo, università e rappresentanze istituzionali dell'avvocatura, che il vigente sistema di accesso alla professione forense non è in grado di svolgere la funzione che dovrebbe essergli propria: quella di accertare le conoscenze deontologiche e di valutare le attitudini e le capacità di esercizio della professione del candidato (come richiesto dalla direttiva 89/48/CEE recepita con decreto legislativo n. 115 del 1992), garantendo così l'interesse pubblico con equità e giustizia.


Non solo l'esame di Stato continua ad essere la duplicazione di esami universitari già sostenuti dai candidati, così privilegiando chi non svolge effettivamente la pratica professionale, limitandosi all'apprendimento del nozionismo teorico, ma si continua ad assistere a macroscopiche ed ingiustificabili sperequazioni negli accessi all'albo professionale a seconda dei distretti di corte d'appello in cui esso viene sostenuto. A fronte di sedi dove appare una mera formalità, con percentuali di promossi vicine alla totalità dei candidati, si riscontrano un gran numero di distretti in cui, al contrario, sono i respinti ad essere la grande maggioranza.


Questi fatti non possono dipendere esclusivamente da una diversa severità di giudizio di alcune commissioni di esame rispetto ad altre, in base alla loro collocazione geografica. Sembra evidente che non possono neppure spiegarsi con spropositate e poco credibili differenze di preparazione dei candidati a seconda della regione in cui risiedono. La spiegazione più plausibile si ricava invece dal fatto che alcuni professionisti, soprattutto appartenenti agli albi professionali delle regioni e delle città più ricche del Paese, dove maggiore è il ricorso di società e di privati alle loro prestazioni, utilizzano da lungo tempo in modo strumentale l'esame di abilitazione, avendo introdotto di fatto uno sbarramento ed un numero chiuso illegittimi ed incostituzionali nell'accesso all'avvocatura, predeterminando di volta in volta le percentuali di candidati da promuovere.


Il fine è quello palese di limitare la concorrenza nel tentativo di garantire ingiustificabili rendite da posizione, a danno dell'interesse pubblico. Spesso, infatti, i promossi non sono certo i più capaci ed i più meritevoli. La normativa vigente consente quindi, da molti anni, la continua violazione dei diritti al lavoro ed all'eguaglianza sostanziale, costituzionalmente garantiti, dei giovani professionisti tirocinanti.


Si continua conseguentemente a permettere che i professionisti di domani, il futuro del nostro Paese, vengano umiliati e convinti dell'ineluttabilità dell'ingiustizia e dell'illegalità. Proprio coloro che dovranno contribuire in modo così rilevante all'amministrazione della giustizia ed alla difesa della legalità! Non solo si è quindi assistito sino ad oggi allo sfruttamento di questi giovani, che nella maggior parte dei casi non vengono neppure retribuiti per anni dopo la laurea, ma si è anche procurata loro la disillusione precoce nei confronti dell'operato di chi, al contrario, dovrebbe esserne guida ed esempio.


L'attuale formulazione del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, inoltre, continua a permettere la rovina economica e sociale di molti praticanti avvocati e delle loro famiglie. Infatti, dopo un anno di pratica, i laureati sono attualmente ammessi al patrocinio presso i tribunali del proprio distretto, con definiti limiti di valore e di materia delle cause di loro competenza. Essi divengono quindi, entro tali limiti, avvocati a tutti gli effetti e svolgono anche, in campo penale, l'importante funzione sociale rappresentata dalle difese d'ufficio e dei non abbienti, che gli avvocati abilitati spesso non svolgono.


Decorsi sei anni dall'iscrizione nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, se nel frattempo non hanno superato l'esame professionale, che, come detto, non brilla certo per imparzialità ed equità, perdono il diritto al patrocinio. Devono così chiudere studi spesso già ben avviati, perdendo clienti conquistati mediante una riconosciuta ed apprezzata professionalità. All'età di trentacinque anni si trovano così costretti a cercare un nuovo lavoro, con tutte quelle gravissime conseguenze negative sul piano della vita familiare, sociale ed economica che bene possono essere immaginate.


Siffatte aberrazioni dell'attuale sistema hanno portato alle legittime, vibrate proteste delle rappresentanze associative dei praticanti avvocati, che sono e sono state nel recente passato sotto gli occhi di tutti. Esse hanno presentato svariati esposti alla Commissione delle Comunità europee, che ha aperto l'istruttoria che potrebbe spianare la strada all'ennesimo procedimento di infrazione a carico dell'Italia.


I tribunali amministrativi regionali (TAR) sono stati invece intasati da migliaia di ricorsi avverso gli esiti degli esami e stanno verificando positivamente la fondatezza delle gravi e precise doglianze loro sottoposte. Il TAR della Lombardia, oltre ad avere rimesso alla Corte costituzionale la questione inerente la mancata motivazione dei voti degli elaborati scritti (cosa inaccettabile in uno Stato in cui vige il principio di trasparenza e di imparzialità della pubblica amministrazione), ha già riconosciuto "apprezzabili motivi di fondatezza" circa i gravi vizi procedimentali lamentati per mezzo di un ricorso collettivo dell'Associazione praticanti avvocati di Milano, che quest'anno ha visto i suoi membri, candidati all'esame, falcidiati senza criterio alcuno per la percentuale di circa il 90 per cento (dato finale comprensivo della prova orale).


Il TAR ha quindi avallato la tesi dei praticanti avvocati secondo la quale non solo si sono verificati in quella sede, da parte delle commissioni esaminatrici, eccessi di potere per irragionevolezza ed illogicità oltre a violazioni dei princìpi di trasparenza e di buon andamento dell'attività amministrativa, ma che, addirittura, come sembra ormai prassi, gli elaborati scritti non sono neppure stati corretti dalle commissioni. La media dei tempi di correzione si è infatti aggirata intorno ai due-tre minuti a compito, quando l'esito di un'ordinanza verificatoria disposta dallo stesso TAR della Lombardia ha stabilito non poter essere inferiori, per la sola lettura (escludendosi pertanto tutte le operazioni di istruzione e di valutazione collegiale conseguenti), ai cinque minuti.


A fronte di questi gravi fatti, trovano fondamento e comprensione le numerose manifestazioni, cortei ed assemblee, oltre alle svariate ulteriori forme di protesta effettuate dai giovani professionisti e seguite attentamente dai mezzi di informazione, mai avvenute in precedenza. Devono quindi condividersi le censure dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le precise critiche e proposte di modifica avanzate da numerose associazioni e personalità dello Stato.


Tuttavia ad un problema di tale rilevanza non è stata ancora data una soluzione capace di assicurare l'equa contemperanza tra l'interesse pubblico ed i diritti degli interessati. Per ovviarvi con urgenza, abbiamo ritenuto di utilizzare le stesse forze giovani e propositive delle associazioni dei praticanti, proponendo con la loro collaborazione alcune urgenti modifiche al citato regio decreto-legge n. 1578 del 1933 che, ancora oggi, regola lo svolgimento della pratica professionale.


Tali modificazioni comporteranno una modalità di accesso alla professione forense che potrà e dovrà convivere, creando una sorta di "doppio binario", con le modalità che verranno previste nel disegno di legge attualmente allo studio del Governo per il riordino dell'ordinamento delle libere professioni. La presente proposta di legge mira infatti a garantire per il futuro un sistema di accesso indipendente dalle volontà corporative dei professionisti abilitati, nonché ad introdurre un regime transitorio volto a "sanare" le posizioni di quei praticanti che per molti anni hanno visto violati i loro diritti e le loro legittime aspettative a causa di un procedimento antiquato, inattuato ed inattuabile.


Si chiede conseguentemente:
• che il limite di sei anni di esercizio del patrocinio sia abolito; che i praticanti avvocati abilitati, identificati come "procuratori legali abilitati", siano ammessi, dopo due anni di tirocinio (tirocinio che sarà svolto, in seguito alla prossima riforma, anche mediante frequenza obbligatoria di scuole professionali, al fine di garantire la preparazione e l'aggiornamento dei tirocinanti sia teorici, sia pratici) ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali deldistretto;
• che, dopo un periodo di tre anni di patrocinio legale continuativo, effettivo, documentato, controllato dal consiglio dell'Ordine e certificato anche dall'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza forense, i "procuratori legali abilitati" siano iscritti, a domanda, all'albo professionale degli avvocati, sul presupposto della equipollenza tra l'esame di Stato e l'attività di patrocinio legale, come affermato dalla sentenza n. 5 del 1999 della Corte costituzionale: "Il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127 del 1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione";
• che coloro i quali hanno già maturato tre anni di abilitazione (ovvero siano stati cancellati dal registro speciale a causa del decorso di sei anni di patrocinio), alla data di entrata in vigore della legge, possano, entro un anno dalla medesima data, chiedere l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati;
• che coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge risultino iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e che non siano abilitati al patrocinio, ovvero se abilitati non abbiano maturato i tre anni necessari all'iscrizione all'albo professionale, possano chiedere la conversione del periodo di pratica svolta, ai fini del computo del termine triennale per l'iscrizione all'albo.


Il praticante avvocato non abilitato dovrà quindi richiedere l'abilitazione, ai sensi dell'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 (ossia dopo un anno di pratica) al fine di compiere i tre anni di patrocinio necessari per l'iscrizione all'albo. Il praticante avvocato già abilitato dovrà, per il medesimo fine, portare a compimento il periodo triennale di patrocinio richiesto;
• che tutti coloro che sceglieranno di abilitarsi come "procuratori legali abilitati" autocertifichino di non svolgere altre attività professionali o di lavoro dipendente o pubblico, pena la cancellazione dall'albo professionale.


Le autocertificazioni saranno soggette a controllo a cura dei consigli dell'Ordine territoriali. Due anni di pratica professionale e tre anni di patrocinio legale appaiono una "verifica di idoneità tecnica" sufficiente a giustificare l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati;
le "apprezzabili ragioni che giustificano l'eccezione" sono invece ravvisabili nell'esigenza di assicurare a migliaia di giovani laureati in giurisprudenza una prospettiva certa di attività legale e quindi di lavoro autonomo. Già oggi i praticanti avvocati abilitati svolgono un'attività legale autonoma che dà sostanza al tirocinio.


L'obiettivo è quindi quello di disegnare un percorso nuovo di accesso all'albo professionale degli avvocati che superi la strettoia dell'esame di abilitazione. Questo, come detto, non è strutturato come prova attitudinale e non tiene neppure nel debito conto gli esami sostenuti e superati in università (una laurea non può e non deve essere sottoposta ad ulteriore verifica).


E' tuttavia evidente che i procuratori legali abilitati i quali, dopo tre anni di patrocinio, non chiedano il passaggio all'albo professionale degli avvocati, debbano essere cancellati dall'apposito registro speciale di cui al primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933: "La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto priva di razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio legale senza limiti di tempo e al di fuori di ogni esigenza apprezzabile" (citata sentenza n. 5 del 1999 della Corte costituzionale). Quanto esposto non potrà comunque prescindere dalla necessaria riforma dell'esame di Stato, che dovrà essere mantenuto.


L'articolo 33 (quinto comma) della Costituzione non dice come debba essere articolato e da chi debba essere organizzato. Così com'è oggi strutturato, per la maggior parte delle libere professioni non funziona. Deve divenire, come chiede la direttiva europea già precedentemente citata (recepita dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 115 del 1992), una prova attitudinale che "consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione" dei candidati.


L'esame di Stato deve essere correlato alla realtà della professione e deve favorire la specializzazione: un avvocato (nella maggior parte dei casi ed esemplificativamente) può occuparsi di diritto penale, di diritto civile, di diritto amministrativo od essere sottospecializzato in una delle infinite branche di questi diritti. Non è quindi logico che un aspirante avvocato debba sostenere tre prove scritte, quando nella vita professionale si occuperà prevalentemente di una sola branca del diritto.


Appare conseguentemente congrua e sufficiente una prova attitudinale su una sola branca del diritto ed una prova orale vertente sulla conoscenza della deontologia professionale. Una prova prettamente pratica, che si auspica sia delineata nella prossima riforma. Infine, occorre evidenziare un'ulteriore, fondamentale motivo di urgenza e di necessità di approvazione della presente proposta di legge.


I modi per aggirare la normativa vigente riguardo all'obbligo di sostenere l'esame di Stato già esistono e vengono praticati, alcuni da lungo tempo, altri solo da poco. Appartiene ai primi la "migrazione", cui assistiamo ogni anno, di migliaia di candidati dalle sedi di esame più "difficili" a quelle più "facili". Grazie a dichiarazioni di residenza e ad attestati di compiuta pratica compiacenti, i praticanti "più furbi" (mediante svariate violazioni di legge) e che possono accollarsi il non indifferente onere economico di ripetuti viaggi ed affitti al fine di dimostrare una residenza fittizia, sostengono l'esame in sedi dove esso rappresenta una mera formalità.


Ai secondi si riconduce invece la possibilità (già attuata da oltre 5 mila laureati in giurisprudenza italiani, che spesso non hanno svolto neppure un giorno di pratica) di chiedere il riconoscimento del proprio titolo di laurea in un Paese comunitario dove non sia previsto un esame per l'accesso alla professione (la vicina Spagna, ad esempio).


Ottenuto il riconoscimento del titolo nel Paese prescelto, il laureato può iscriversi direttamente all'albo professionale degli avvocati locali e - in virtù di una direttiva comunitaria sul diritto di stabilimento - può esercitare in Italia la professione forense, per un periodo di tre anni, con il titolo del Paese in cui è iscritto (Abogado, sempre seguendo l'esempio spagnolo), decorsi i quali ha diritto di vedersi riconosciuto anche il titolo italiano.


Senza sostenere l'esame e senza aver fatto alcun tirocinio. Tutto ciò a scapito dell'interesse pubblico e dei diritti di quei cittadini tirocinanti che non hanno cercato "vie alternative" alle previsioni di legge. Non possiamo quindi ritardare ulteriormente nel garantire ai praticanti avvocati la parità di trattamento ed il ripristino della legalità, per restituire loro la possibilità di programmare il proprio futuro e per ridare fiducia nello Stato a coloro che presto saranno chiamati ad amministrarne settori di importanza fondamentale per la crescita del nostro Paese.


PROGETTO DI LEGGE - N. 1202 PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1


(Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934).


1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
2. I praticanti avvocati, dopo due anni dalla iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, con il titolo di procuratori legali abilitati, ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente articolo, nonché dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
3. Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva e controllata annualmente dal consiglio dell'ordine, i procuratori legali abilitati sono iscritti a domanda nell'albo professionale degli avvocati.
4. I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni di patrocinio, non chiedono l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, sono cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.
5. I praticanti avvocati che richiedono l'iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1 devono, contestualmente alla domanda, depositare un'autocertificazione dalla quale risulti che gli stessi non svolgono altre attività professionali o di lavoro dipendente o pubblico, pena la cancellazione dal registro medesimo.
6. E' condizione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini dellagiustizia"".


Art. 2.


(Norme transitorie).


1. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato tre anni di abilitazione, decorrenti dall'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla medesima data, ovvero rispetto ai quali sia già decorso il termine dei sei anni di ammissione al patrocinio previsto dal medesimo articolo, devono chiedere, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati a pena di decadenza.
2. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla medesima data, e che non hanno maturato il periodo di ammissione al patrocinio di cui al comma 1 del presente articolo, possono chiedere la conversione del periodo di pratica svolta a tale data, ai fini del computo del termine biennale e di quello triennale previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. I praticanti avvocati non ammessi al patrocino alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiederne l'ammissione ai sensi del secondo comma del citato articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla medesima data, al fine della maturazione dei tre anni di patrocinio necessari all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati. I praticanti avvocati ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge devono, per il medesimo fine di cui al periodo precedente, portare a compimento il periodo triennale di patrocinio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale citato.

 
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 PROGRAMMA COMITATI   

Post n°4 pubblicato il 15 Luglio 2006 da comitaticdaitalia
 

Si stanno costituendo i Comitati in tutta Italia per la riforma del sistema italiano delle abilitazioni all’esercizio delle libere professioni e per la tutela dei praticanti durante l’espletamento del tirocinio, i quali intendono raggiungere la finalità di modificare le modalità di accesso alle libere professioni in vigore eliminando gli esami così come strutturati attualmente per le abilitazioni poiché basati non su principi meritocratici ma su valutazioni non ancorate a criteri uniformi ed equi di correzione ed intende presentare contestualmente una proposta di legge finalizzata o ad una modifica del sistema universitario che contempli il periodo di pratica all’interno dell’Università o alla previsione di controlli più accentuati durante il tirocinio da parte di organi ispettivi TERZI volti a verificare che vengano rispettati il principio di effettività e retribuzione del periodo di pratica previsto per le abilitazioni. La proposta di legge verrà  elaborata previa consultazione con esperti e dopo uno studio comparativo con altre legislazioni europee. Qualora vi sia una pluralità di proposte valide, esse saranno sottoposte alla votazione dei soci che sceglieranno a maggioranza la proposta definitiva. I Comitati per attuare le loro finalità procederanno ad informare e raccogliere le adesioni di TUTTI I CITTADINI, non solo dei diretti interessati  attraverso il coinvolgimento di Associazioni, Istituzioni Pubbliche, Partiti Politici, Mass Media, di altri praticanti e studenti universitari non solo a Salerno ma su tutto il territorio nazionale.  

I comitati sono apartitici poichè hanno lo scopo di dare maggiore tutela ai praticanti ed in generale ai giovani attraverso LA RIFORMA DEL SISTEMA ODIERNO DI SELEZIONE UTILIZZATO IN MODO STRUMENTALE PER CREARE UNO SBARRAMENTO INIQUO E PREDETERMINATO NELL’ACCESSO ALLE LIBERE PROFESSIONI E PER PERPRETARE LO STATO DI SFRUTTAMENTO DEI GIOVANI ED IL PRECARIATO NEL MONDO DEL LAVORO.

Inoltre, ciascun Comitato e gli attivisti soci si impegnano a coordinare la loro azione con quella di altri Comitati operanti per le stesse finalità in Italia.

I Comitati, terminata la fase di informazione e coordinamento, si pongono come primo ed immediato obiettivo la FISSAZIONE  DI UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE CON GLI ON. MINISTRI BERSANI, MASTELLA e l’ON. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRODI finalizzato a CONOSCERE le ulteriori misure sulla scia della preannunciata liberalizzazione ed a trovare un ACCORDO A TUTELA DEI PRATICANTI E PER UNA EFFETTIVA LIBERALIZZAZIONE RIGUARDANTE L’ACCESSO ALLE LIBERE PROFESSIONI (AL LIBERO MERCATO). SOLO QUALORA NON VENGA FISSATO UN INCONTRO E PRESO UN ACCORDO per inserire UNA MODIFICA URGENTE AL DECRETO BERSANI  SECONDO QUANTO PRECISATO, I COMITATI  IN COORDINAMENTO TRA LORO, inizieranno a raccogliere le firme per il referendum abrogativo degli attuali esami di abilitazione alle libere professioni e/o presenteranno una proposta di legge di riforma del sistema di accesso e daranno il via alle manifestazioni di protesta su tutto il territorio nazionale.

Per info e adesioni: http://blog.libero.it/LIBEREprofession

e-mail: ; comitaticdaitalia@libero.it;

 

 

 

 

 
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