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Post n°61 pubblicato il 01 Agosto 2009 da rivistagiuridicaita
in nome del nucleo essenziale dei diritti fondamentali, gli stessi regolamenti comunitari, ma dal suo canto la nostra Corte ha negato che essi – pur qualificati come atti con forza e con valore di legge – potessero essere oggetto del proprio giudizio di costituzionalità (sentt. 183/1973 e 170/1984; sent. 509/1995). L’unica via percorribile sembra, invero, quella, un po’ tortuosa, tracciata dalla sentenza Fragd: sottoporre a giudizio di costituzionalità la norma regolamentare attraverso la disposizione del trattato che ne prevede l’obbligatorietà, allo scopo di pervenire ad una decisione di accoglimento che colpisca la disposizione rinviante “in quanto” abbia consentito l’emanazione di un regolamento lesivo dei controlimiti In quest’ottica, tenendo conto di quanto risulta dalla giurisprudenza comunitaria in tema di diritti fondamentali (infra), dovrebbe ancora auspicarsi che l’intervento della Corte italiana, volto a sindacare una norma comunitaria per lamentato eccesso dai controlimiti, fosse preceduto dal rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, affinché essa verifichi se la norma comunitaria contrasti con i principi fondamentali di quell’ordinamento.
8 – L’impostazione sin qui descritta della giurisprudenza costituzionale nei rapporti con l’ordinamento comunitario non muta con la modifica del Titolo V, recante nel primo comma dell’art.117, l’esplicita previsione del limite alla potestà legislativa statale e regionale rappresentato dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. A differenza di quanto dirò a proposito del limite degli obblighi internazionali, che introduce per le leggi statali una nuova fonte interposta, per quanto riguarda l’ordinamento comunitario la nuova disposizione costituzionale conferma i risultati dell’evoluzione giurisprudenziale, sia per quanto riguarda l’impugnazione in via principale delle leggi statali e di quelle regionali, sia per quanto riguarda le conseguenza della diretta applicabilità nei giudizi incidentali. |
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