Creato da Blogini il 27/10/2010

Capitani e non solo

Dedicato a tutti coloro che dal mare hanno avuto molto e a coloro i quali da esso si aspettano ancora di più

 

 

« Pirateria marittima non ...Sulle petroliere Aframax... »

Capitano di lungo corso: un titolo da incorniciare a futura memoria

Post n°230 pubblicato il 05 Giugno 2012 da Blogini

Interpellata in merito, l'autorità marittima (Capitaneria di Porto) competente ha cosi' risposto alla domanda di rilascio del primo certificato IMO STWC richiesto dalla nuova normativa per l'esercizio della professione marittima di coperta e macchina:

"...come specificato e chiarito dalla Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale del Ministero dei Trasporti al punto C.5 della circolare titolo Gente di mare serie XII n. 17 in data 17.12.2008, i marittimi che hanno sostenuto con esito favorevole esami per il conseguimento dei titoli professionali disciplinati dal Codice della navigazione effettuati " ....dal 01.02.2002 (data di entrata in vigore della STCW '95) fino alle sessioni 2008 autorizzate dalla scrivente (leggasi Direzione Generale), e non ancora in possesso del certificato adeguato, otterranno il primo rilascio del certificato secondo la tabella allegata alla presente circolare" (La tabella prevedeva che il CLC -previo l'assolvimento dei corsi di base previsti per l'aggiornamento professsionale, potesse accedere alla qualifica di 1° ufficiale di coperta secondo la nuova normativa).

A parte l' illegittima retrocessione nella funzione professionale (prima il CLC poteva svolgere la funzione di comando della nave), veniva statuito l'assurdo principio secondo il quale chi avesse fatto gli esami professionali abilitanti al comando dopo il 01.02.2002 potesse accedere alla nuova funzione con grado ridotto, mentre chi li aveva sostenuto prima di questa data non avesse nessun diritto quesito per gli esami sostenuti e superati prima del 01.02.2002

Chissà quale arcana ragione abbia indotto il legislatore a ritenere acquisibili i diritti maturati dai CLC post anno 2002 mentre gli stessi diritti acquisiti non vengono riconosciti ai CLC ante anno 2002.

Se gli esami e la navigazione svolta dagli uni e dagli altri erano quelli previsti e vigenti all'epoca di sostenimento, le qualificazioni acquisite devono ritenersi riconosciute in entrambi i casi e senza distinzione temporale.

 Con la bizzarra statuizione della circolare ministeriale citata, vi è stata disparità di trattamento tra chi ha sostenuto esami professionali prima del 2002 e chi li ha sostenuti dopo. Questi ultimi sono stati tutelati dal principio di legge del "diritto quesito" mentre tutti gli altri che hanno sostenuto l'esame abilitativo di CLC prima del 2002 ( come chi scrive ) sono stati discriminati e viene negata loro l' esercizio della professione acquisita legalmente.

 Un'altra notazione a dir poco "ridicola" : perché il legislatore ha tenuto in vigore il titolo professionale di CLC previsto dalle superate norme del c.n. se poi questo titolo non dà accesso ad alcuna professione concreta ? E' forse questa una "beffa" della legge ?.

Ancora: è noto che il libretto di navigazione rilasciato ad un marittimo non è un semplice documento di identità, ma un documento attestante una qualifica professionale spendibile nel mondo del lavoro marittimo. Perché, allora, viene rilasciato un nuovo libretto di navigazione con la qualifica di "capitano di lungo corso", quando questa qualifica professionale di fatto non esiste più e non è più spendibile nel lavoro maitttimo ? Viene forse rilasciato un tlibretto di navigazione ed un titolo professionale marittimo solo per "metterlo in cornice" ?

L'assurdità e la illegittimità, oltre che la farraginosità della nuova legislazione dei titoli professionali marittimi si commenta da sola, leggendo le motivazioni all' istanza avanzata alla Capitaneria competente da un CLC con esame sostenuto ante 2002.

Riproduciamo il testo intero che segue, pensando di fare utile informazione a chi altro si trovi nella stessa condizione di "scippato della professione di CLC"da parte di un legislatore nazionale incurante dei diritti acquisiti che, come tali, non dovrebbero essere sottoposti a limitazioni temporali, essendo sempre possibile la frequenza di quei cordi di aggiornamento che si ritengono indispensabili per il rispetto dei nuovi standars formativi condivisibili.

Segue il testo di risposta dell' autorità marittima interpellata in materia.

" In merito all' istanza in riferimento, con la quale la S.V., già in possesso del titolo di "capitano di lungo corso" ex art. 248 Reg. Cod. Nav., ha chiesto il rilascio della"....certificazione IMO SRCW 1978", la scrivente Capitaneria di Porto ritiene sussistano motivazione ostative all'accoglimento della domnda, che si vanno di seguito ad evidenziare.

In primo luogo la certificazione richiesta nella domanda si riferisce alla versione non più vigente della convenzione internazionale STCW 1978 che, a seguito delle modifiche intervenute nel 1995, è stata poi recepita e resa applicabile nell'ordinamento interno con il decreto ministeriale 5 ottobre 2000, poi sostituito dal decreto ministeriale30 novembre 2007 ("Qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare"), attualmente l'unica normativa vigente per il rilascio delle certificazioni di abilitazione IMO STCW, disciplinate nello specifico e per quel che concerne il personale di coperta dal Titolo II (artt. 2 ess.).

Si premette inoltre, al fine di focalizzare i capisaldi della normativa applicabile al caso di specie, che i programmi di esame per il conseguimento delle abiltazioni professionali della gente di mare previsti dal decreto ministeriale 01 agosto 1986 sono stati sostituiti da quelli di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2007, conformi alle previsioni delle vigenti norme internazionali e comunitarie in materia di qualificazione e standars minimi di formazione per la gente di mare.

Premesso quanto sopra, essendo il richiedente in possesso del titolo nazionale di "capitano di lungo corso" conseguito il 11.08.1967 ai sensi dell'allora vigente art. 248 Reg. Cod. Nav., e sulla base dei vecchi programmi di esame e non essendo stato mai conseguito in precedenza il corrispondente certificato di abilitazione IMO ai sensi del predetto decreto 5 ottobre 200, la posizione della S.V. è quella di colui che aspira al primo rilascio di un certificato IMO, valutabile pertanto sulla scorta delle disposizioni transitorie che regolano la materia.

In tale contesto, come specificato e chiarito dalla Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale del Ministero dei Trasporti al punto C.5 della circolare titolo: Gente di Mare - Serie XIII, n° 17, in data 17.12.2008, i marittimi che hanno sostenuto con esito favorevole esami per il conseguimento dei titoli disciplinati dal Codice della Navigazione effettuati "......dal 01.02.2002 (data di entrata in vigore della STCW '95) fino alle sessioni 2008 autorizzate dalla scrivente (leggasi Direzione Generale), e non ancora in possesso del certificato adeguato, otterranno il primo rilascio del certificato secondo la tabella allegata alla presente circolare."

Per quanto sopracitato, non avendo la S.V. sostenuto il previsto esame nella finestra temporale richiamata dal sottocapo C.5 della circolare n. 17/2008, bensì prima del 01.02.2002, non sono conseguentemente applicabili i criteri di dettaglio di cui alla tabella allegata alla citata circolare e non è perciò possibile rilasciare alcuna certificazione IMO.

Tale determinazione si pone, peraltro, in linea con quanto chiarito dal superiore Ministero con la richiamata circolare n° 7 del 2008, laddove al capo C vi si legge che " ....l' entrata in vigore dei nuovi provvedimenti di modifica dei requisiti di accesso alle abilitazioni marittime, i programmi di esame per il loro conseguimento (D.M. 30 novembre 2007 e D.D. 17 dicembre 2007) non revoca i diritti quesiti di coloro che sono in possesso di un certificato adeguato IMO STCW 78 nella sua versione aggiornata, rilasciato ai sensi della normativa precedente (D.M. 5 ottobre 2000 e successive modificazioni)".

Orbene, volendo calare tale ovvio principio della "salvezza dei diritti quesiti" rispetto al caso di specie, non essendo stato in precedenza conseguito alcun certificato adeguato previsto dalla previgente normativa - per il quale conseguimento, peraltro, non sarebbero ricorsi nemmeno i presupposti atteso il mancato possesso dei previsti attestati di addestramento, - non sussiste in capo alla S.V. il "diritto quesito" a vedere riconosciuta e convertita la precedente abilitazione nella nuova certificazione.

In relazione a quanto sopra rappresentato la scrivente Capitaneria di Porto è dell' intendimento di non accogliere la domanda di cui in oggetto per i suesposti motivi.

Al riguardo la S.V., qualora ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n° 241/90 (così come introdotto dalla legge n° 15/2005) potrà far pervenire, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente, opportune controdeduzioni ed osservazioni in merito.

Successivamente, valutate le eventuali controdeduzioni che la S.V. potrà far pervenire, la scrivente adotterà comunque il provvedimento conclusivo relativo all' istanza in riferimento.

La presente costituisce comunicazione di inizio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241/90.

Il responsabile del procedimento è il Capo Sezione Gente di Mare pro tempore, mentre l' ufficio presso il quale è possibile rivolgersi per qualsiasi chiarimento sulla pratica e per prendere visione dell' intera documentazione è la Sezione Gente di Mare della Capitaneria di Porto di ........

La URL per il Trackback di questo messaggio è:
https://blog.libero.it/Blogini/trackback.php?msg=11360652

I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
Nessun trackback

 
 

AREA PERSONALE

 

TAG

 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Luglio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 

CERCA IN QUESTO BLOG

  Trova
 

FACEBOOK

 
 

FACEBOOK

 
 
Citazioni nei Blog Amici: 1
 

ULTIME VISITE AL BLOG

giannidea1corradopaganimessinalorenzo56aiellogiuseppe1950A.LeonardoPsy1972raffaelebrischettonicky1957maretirrenoluca.vallinotigianni.immordinoorselli83warrior44civuolezorrocap.andrea
 

ULTIMI COMMENTI

CHI PUņ SCRIVERE SUL BLOG

Solo l'autore puņ pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963