Creato da Caino2007dgl il 26/10/2010
LA SOVRANITA' POPOLARE E LA COSTITUZIONE

Area personale

 

Archivio messaggi

 
 << Giugno 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

FACEBOOK

 
 
Citazioni nei Blog Amici: 1
 

Ultime visite al Blog

pollock10Baloor84Caino2007dglg1b9ippigalippialdettorejac.pictuso.angeloArianna1921david.1960mbmanagementcassetta2mooonizginko56070erriso0
 

Chi puņ scrivere sul blog

Solo l'autore puņ pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

 

« SECOLO XXI - ANNO 2024 -...SECOLO XXI - ANNO 2024 -... »

SECOLO XXI -ANNO 2024-LE COLPE DEL LEGISLATORE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE -ART- 120 C.D.S.

Post n°1374 pubblicato il 10 Aprile 2024 da Caino2007dgl

 

LE COLPE DEL LEGISLATORE NEL PREDISPORRE LE NORME SOPRATTUTTO QUELLE ATTINENTI LA SICUREZZA STRADALE IN GENERALE

 

 

QUANDO ALCUNE MORTI DI INNOCENTI, SPECIALMENTE SE APPARTENGONO ALLE FORZE DI POLIZIA,SONO ADDEBITABILI ALLA SUPERFICIALITA’ ED INCAPACITA’ , IN PARTICOLARE , DI UNA MASSA DI PARLAMENTARI DELLA NOSTRA REPUBBLICA, SUI RISCHI E PERICOLI CHE CORRONO TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA, QUANDO NON CONSENTONO CON LA NORMA IN VIGORE DI SOSPENDERE O RITIRARE SINE DIE AD UNA PERSONA RISULTATA ASSOLUTAMENTE PERICOLOSA E CHE SICURAMENTE HA PERSO I REQUISITI PER GUIDARE UN VEICOLO CHE, NELLE SUE MANI, SPESSO SI TRASFORMA IN UN “MISSILE” SENZA CONTROLLO CAPACE SOLO DI PRODURRE MORTE E SOFFERENZA.

COME NEL CASO , PURTROPPO, DELL’INCIDENTE STRADALE CHE HA VISTO COINVOLTO GLI INNOCENTI CARABINIERI: Il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese, in servizio presso la stazione di Campagna, erano sulla Fiat Grande Punto guidata dal maresciallo Paolo Volpe, di Terlizzi.

L’AUTO CHE LI LETTERALMENTE TRAVOLTI, MENTRE SI TROVAVANO FERMI IN ATTESA DI SVOLTA A SX, ERA GUIDATA DA UNA DONNA 31 PREGIUDICATA, RISULTATA AFFETTA DA SOSTANZE STUPEFACENTI ED ALCOOL , AL DI SOPRA DEI LIMITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA.

LA SUA AUTO, UNA RANGE ROVER, DOPO AVERE IMPATTATO CONTRO QUELLA DEGLI SFORTUNATI CARABINIERI ASSASSINANDO IL FRANCESCO PASTORE ED IL SUO COLLEGA FRANCESCO FERRARO E FACENDO RESTARE GRAVEMENTE FERITO IL LORO AUTISTA MARESCIALLO PAOLO VOLPE, TUTTI APPARTENENTI ALLA STAZIONE CC DI CAMPAGNA , ANDAVA A SCONTRARSI ANCHE CONTRO UNA TERZA AUTO GUIDATA DA UN INNOCENTE 75 ENNE.

LE INDAGINI HANNO ACCERTATO CHE LA CONDUCENTE DELLA RANGE ROVER E’ UNA PREGIUDICATA IN QUANTO RISULTA GIA’ CONDANNATA PER DELITTI LEGATI ALLO SPACCIO DELLA “DROGA” , ECCONE LA PROVA OGGETTIVA:

Chi è Nancy Liliano la donna che ha travolto e ucciso i due carabinieri nel SalernitanoHa 31 anni ed è risultata positiva ai test tossicologici dell'alcol e della cocaina. Aveva precedenti per spaccio

09 aprile 09:11

 

elementi informativi ricavati dal sito web: https://www.rainews.it/articoli/2024/04/chi-e-nancy-liliano-la-donna-che-ha-travolto-e-ucciso-i-due-carabinieri-nel-salernitano-a3035378-0c3a-49f9-bb9f-4e8a083a68f1.html

EPPURE IL PREFETTO COMPETENTE PER LUOGO , NON HA RITENUTO DI SOSPENDERLE O RITIRARLE LA PATENTE DI GUIDA AI SENSI DELL’ART. 120 DEL CODICE DELLA STRADA, PERCHE’ ESSO E’ FORMULATO NEL MODO SEGUENTE INCOMPLETO E SCARSAMENTE EFFICACE :

Articolo 120 - CdS

Art. 120.

Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull’interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita (*)

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.084 a euro 3.253.

6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l’applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l’irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l’interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l’applicazione dell’ulteriore misura dell’interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è disposta la confisca del mezzo. (*)


(*) Modificato dal Decreto-legge n. 68 del 16/06/2022

 

Tratto dal sito web: http://www.patente.it/normativa/articolo-120-cds?idc=379

 

DUNQUE , SE SI DIMOSTRERA’ CHE LA CRIMINALE IN ARGOMENTO , S’ERA MESSA AL VOLANTE DELLA SUA RANGE ROVER NONOSTANTE LA REVOCA DELLA SUA PATENTE , E’ EVIDENTE CHE IL DELITTO PLURIMO DA LEI COMMESSO, SARA’ CERTAMENTE AGGRAVATO.

MA SE ELLA GUIDAVA IL SUO POTENTE VEICOLO IN FORZA DELLA SUA PATENTE DI GUIDA REGOLARE CHE IL PREFETTO NON LE AVEVA POTUTO REVOCARE O SOSPENDERE PER TEMPO, SPECIALMENTE DOPO CHE LA STESSA ERA STATA SCARCERATA PER FINE PENA, ALLORA APPARIRA’ CHIARISISMO CHE L’ART. 120 DEL CDS E’ ANCORA TUTTORA INEFFICACE A PRESERVARE GLI UTENTI DELLA STRADA DA QUESTI CRIMINALI CHE PONENDOSI ALLA GUIDA DI VEICOLI, DIVENTANO VERE SCHEGGE UMANE IMPAZZITE CAPACI SOLO DI PROCURARE MORTE E SOFFERENZA, PER EVIDENTI MOTIVI.

SE FOSSE COSI’, LA COLPA E’ CERTAMENTE ADDEBITABILE AL SISTEMA LEGISLATIVO ITALIANO CHE NON HA RAFFORZATO IL SISTEMA SANZIONATORIO DELL’ART. 120 C.D.S. PREVEDENDO TUTTI I CASI POSSIBILI NEGATIVI CAPACI DI CONSENTIRE AL PREFETTO LA REVOCA E SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA EVENTUALE PATENTE IN POSSESSO DEL PREGIUDICATO O CONDANNATO INTERESSATO.

COSA CHE, PARE, NON SIA AVVENUTO PER MANCANZA DI RIFERIMENTO CERTO DELLA NORMA IN PAROLA E CHE, DI CONSEGUENZA, HA PROVOCATO LA MORTE INGIUSTA DEI DUE INNOCENTI CARABINIERI SUDDETTI E DI TUTTE LE ALTRE VITTIME DEL PASSATO.

EPPURE LA RESPONSABILE DEI GRAVISSIMI FATTI DI CUI SI PARLA, E’ OBERATA DAI SEGUENTI PREGIUDIZI PENALI:

I precedenti per droga
 

La donna, Nancy Liliano, di Campagna, è stata  coinvolta in passato in vicende di droga. In particolare, era una delle 15 persone alle quali, nel giugno 2019, al culmine di un'indagine iniziata nel 2015, i carabinieri della Compagnia di Eboli notificarono altrettante misure cautelari, emesse dal gip su richiesta della Dda. Tra i reati contestati, a vario titolo, anche l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. In manette finirono esponenti di spicco della famiglia malavitosa Del Giorno, della Piana del Sele, ritenuta dagli inquirenti in contatto con la 'ndrangheta dalla quale acquistava la droga da rivendere. Nancy Lilliano decise di patteggiare la pena e venne condannata a tre anni di reclusione. Risulta aver terminato gli arresti domiciliari nel 2020.

DAL SITO WEB: https://www.rainews.it/articoli/2024/04/chi-e-nancy-liliano-la-donna-che-ha-travolto-e-ucciso-i-due-carabinieri-nel-salernitano-a3035378-0c3a-49f9-bb9f-4e8a083a68f1.html

SUPPONGO , QUINDI, CHE IL FATTO CHE ELLA ABBIA PATTEGGIATO LA SUA PENA E SIA STATA SCARCERATA PER FINE PENA NEL 2020, ESSENDO TRASCORSI TRE ANNI DALLA SOSPENSIONE DELLA SUA PATENTE, ELLA FORSE AVEVA RIOTTENUTO IL DIRITTO DI AVERLA DI NUOVO, COME PREVISTO DALL’ART. 120 CDS.

QUINDI, SE NE DEDUCE, CHE IL PARLAMENTO DEBBA IMMEDIATAMENTE INTERVENIRE PER AGGIORNARE IN PEGGIO , LA NORMA DI CUI SI PARLA PER IMPEDIRE CHE PERSONE CON PREGIUDIZI COME QUELLI DELLA SUDDETTA NANCY LILIANO , POSSA RIAVERE LA PATENTE DI GUIDA DOPO TRE ANNI SOLTANTO DALLA SUA PRIMA SOSPENSIONE, PREVEDENDO LA REVOCA DEFINITIVA A TEMPO ILLIMITATO PER I MOTIVI SOPRA ESATTAMENTE SPIEGATI.

VERGOGNA , VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA

 

Cuneo,li 10.04.2024

 

Rinaldo

 

 

 

 

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
La URL per il Trackback di questo messaggio è:
https://blog.libero.it/CAINOABELE2007/trackback.php?msg=16756198

I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
 
Nessun Trackback
 
Commenti al Post:
Nessun Commento
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963