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Messaggi del 30/07/2022

Siccità da luogo al reato omissivo previsto dall'art. 40 c. 2 del codice penale.

Post n°881 pubblicato il 30 Luglio 2022 da Caino2007dgl

 

 

LA SICCITA’ CHE STIAMO SUBENDO IN QUESTI GIORNI DI PERICOLOSA CALURA, CON PROSCIUGAMENTO DI LAGHI E FIUMI – CASO FORTISSIMA RIDUZIONE DELLA PORTATA DEL FIUME PO DOCET PER TUTTI – E’ ADDEBITABILE, IN VIA OMISSIVA, A CARICO DI TUTTI I GOVERNICCHI E DI TUTTE LE GIUNTE REGIONALI CHE , DAL 1948 AD OGGI, SI SONO SUCCEDUTE AL POTERE DEL TERRITORIO NAZIONALE E REGIONALE.

INFATTI, E’ COLPA LORO CHE OGGI, SUBIAMO I DANNI IMMENSI SIA A LIVELLO PSICOFISICO CHE COMMERCIALI ETCC, PER COLPA DELLA MANCANZA DI ACQUA.

E’ COLPA LORO CHE HANNO PERMESSO CHE MILIARDI E MILIARDI DI LITRI D’ACQUA BUONA SIA PER LA PERSONA SIA PER L’AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO DI BESTIAME PER LA MACELLAZIONE DI CARNE DESTINATA ALL’UOMO ED ALTRI USI POSITIVI , SONO STATI LETTERALMENTE LASCIATI SCIVOLARE VERSO IL MARE , SENZA PREVEDERE ADEGUATE ENORMI VASCHE DI DRENAGGIO , SIA A LIVELLO SUPERFICIALE CHE NEL SOTTOSUOLO , IN TUTTA ITALIA , COSA POSSIBILISSIMA ED ATTUABILE, COME FECERO NELL’ANTICHITA’ ANCHE I NOSTRI INTELLIGENTI E VALIDI PROGENITORI ROMANI.

SOLO ALCUNI ENTI, COME L’EMILIA ROMAGNA , PER ESEMPIO, NEGLI ANNI PASSATI HA PREDISPOSTO VASCHE SUPERFICIALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE COME RISERVA IN CASO DI NECESSITA’.

PERTANTO, TUTTI COLORO CHE A LIVELLO STATALE O REGIONALE NON HANNO PROVVEDUTO A COMPIERE IL LORO DOVERE NEL CAMPO DE QUO, DOVREBBERO ESSERE CITATI PER TUTTI I DANNI CHE L’ITALIA STA SUBENDO SPECIALMENTE NEL CAMPO DELL’AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTI IN GENERALE, SUBENDO PERDITE IMMENSE DI DENARO PER IL MANCATO RACCOLTO CHE SI AVRA’ CERTAMENTE QUEST’ANNO E FORSE ANCHE NEI PROSSIMI ANNI.

E QUESTO E’ ESATTAMENTE QUELLO CHE E’ PREVISTO DALL’ART. 40 C.P.

Codice penale Reati omissivi: articolo 40 comma 2 del codice penale

Questo problema diventa se possibile ancora più intricato quando la condotta dell’agente non è attiva, ma omissiva.
L’ordinamento nell’art. 40 comma 2 dice che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Ecco in dettaglio di che cosa sto parlando: Distinzione generale dei reati : reati di danno e reati di pericolo

 

L’ultima categoria è quella di taglio molto generale che distingue:
- REATI DI DANNO : puniscono per un evento dannoso, lesivo.

 

- REATI DI PERICOLO : intervengono prima, segnano un’anticipazione della tutela penale, si punisce prima che si sia verificato un danno, si punisce solo per la semplice messa in pericolo di un certo bene giuridico.
Esempio: chiunque avvelena acque o sostanza destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. Il legislatore sanziona la creazione di un pericolo che dei danni possano verificarsi, sanziona il soggetto anche se poi quelle acque non le ha bevute nessuno. La norma prosegue dicendo che se dal fatto deriva la morte di qualcuno si applica la pena dell’ergastolo. I reati di pericolo segano dunque questa anticipazione della tutela penale, si accontentano della semplice creazione del pericolo per il bene giuridico, senza aspettare che il danno si sia verificato.
Questi reati si distinguono a loro volta in:
- REATI DI PERICOLO CONCRETO : il legislatore chiama il giudice all’accertamento in concreto, in relazione al singolo caso posto alla sua attenzione, del fatto che il bene giuridico tutelato dalla norma è stato effettivamente posto in pericolo. Il giudice deve verificare che quel particolare fatto sul quale deve esprimere il giudizio, ha realizzato quel pericolo.
Esempio: ART.434 – REATO DI DISASTRO : reato contro la pubblica incolumità della generalità delle persone, prevede due diversi reati nei suoi due commi: 1. comma: chi cagiona il pericolo del disastro è punito (reato di pericolo concreto); 2. comma: punisce il reato di danno.
- REATI DI PERICOLO ASTRATTO : il legislatore chiama il giudice ad un accertamento diverso, più semplice, perché il giudice deve limitarsi ad accertare che il comportamento dell’imputato, la condotta che l’imputato ha tenuto, rientri nella categoria di quelle condotte che normalmente nella generalità dei casi espongono a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma. Sono cioè reati nei quali una condotta viene sanzionata penalmente perché rientra in una classe astratta di comportamenti che nella generalità dei casi espongono il bene giuridico tutelato dalla norma a pericolo. Il giudice qui non deve accertare la pericolosità concreta di quel singolo accadimento. Si fissa su una normale lesività delle condotte, e non si chiede al giudice di accertare la pericolosità in quel caso concreto. Se c’è pericolo concreto, c’è anche pericolo astratto, ma non è detto

viceversa. Maggiore è la tutela che il giudice vuole riconoscere al bene, più virerà verso il pericolo astratto.
Esempio: se il disastro fosse stato disciplinato come reato di pericolo astratto, il giudice avrebbe dovuto verificare se nubi di idrocarburi che hanno la composizione di quella che si è verificata a Trecate, normalmente prendo fuoco ed esplodono. Se la risposta a questa domanda è si, il comportamento rientra nella classe astratta di comportamenti che generalmente si risolvono in un pericolo lesivo.
Il reato di pericolo di disastro è disciplinato come reato di pericolo concreto, quindi il giudice non deve limitarsi ad accertare che la nube rientri in una categoria astratta, ma deve verificare se quella e proprio quella nube poteva deflagrare. Se ad esempio piove, c’è l’assenza di fonti di innesco, quindi quella nube non rappresenta un pericolo concreto per la pubblica incolumità.

Contenuto delle posizioni di garanzia: obblighi di protezione Contenuto delle posizioni di garanzia: obblighi di protezione

Contenuto delle posizioni di garanzia: obblighi di protezione

Il soggetto titolare di una posizione di garanzia del tipo posizione di protezione è chiamato dall’ordinamento a garantire l’integrità di un certo bene giuridico (cioè a proteggerlo) da tutte le possibili fonti di aggressione all’integrità di questo bene. Nelle posizioni di protezione l’attenzione del legislatore si focalizza sul bene giuridico che deve essere protetto dal garante.
Esempio: il genitore nei confronti del figlio minorenne è titolare di una posizione di garanzia del tipo posizione di protezione, deve badare affinché non si faccia male, che il figlio minore non sia nella sua integrità fisica e morale oggetto di molestie da parte dell’altro genitore. Se una madre percepisce che la figlia minorenne è oggetto di abusi da parte del padre, e omette di impedire questo evento che ha l’obbligo giuridico di impedire, risponde del reato di violenza sessuale come se lo avesse commesso lei in prima persone, perché è titolare di una posizione di garanzia del tipo di posizione di protezione. Oltre ad essere una posizione di garanzia del tipo posizione di protezione, è anche una posizione di garanzia del tipo posizione di controllo, perché i figli minori sono una fonte di pericolo per i terzi.

Reati omissivi: articolo 40 comma 2 del codice penale

Questo problema diventa se possibile ancora più intricato quando la condotta dell’agente non è attiva, ma omissiva.
L’ordinamento nell’art. 40 comma 2 dice che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

 

Quindi nei reati omissivi d’evento si può essere chiamati a rispondere dell’evento lesivo se e solo se si aveva un obbligo giuridico di intervenire per impedire l’evento. Se l’obbligo giuridico di intervenire non ce l’ho, possono essere chiamato a rispondere per un reato di mera condotta, ma non per aver cagionato l’evento.
Esempi:
- Tizio pugnala Caio al cuore e lui muore. Se costruissi il giudizio controfattuale, sulla base di una legge scientifica, verifico che se non avessi dato la pugnalata a Caio, non sarebbe morto. Devo dunque ipotizzare come mentalmente assente la pugnalata.
- Nelle omissioni Tizio non ha fatto niente. Se ad esempio Tizio attraversa un passaggio a livello e viene travolto da un treno in corsa, l’omissione del casellante causa la morte di Tizio.
- Delle persone stanno chiacchierando al bordo di una piscina, all’interno della quale una persona annega e nessuno si tuffa per dargli una mano. Anche in questo caso le persone non hanno fatto niente. L’omissione di queste persone ha causato la morte di questo soggetto: L’omissione dell’autista dell’autobus che passava davanti all’immobile della piscina in quel momento ha cagionato la morte dell’uomo: Eppure la condotta è la stessa per tutti, nessuno ha fatto niente.
Dobbiamo chiederci l’omissione di chi è penalmente rilevante come possibile causa di un evento. Il bagnino risponde perché aveva l’obbligo giuridico di salvare il soggetto, la sua omissione equivale a cagionare l’evento. Mentre le persone sul bordo della piscina eventualmente risponderanno di omissione di soccorso.
- Io so che la mia vicina di casa non dà da mangiare al figlio appena partorito e questo muore. Con la mia omissione ho cagionato la morte: La madre ha cagionato la morte con la sua omissione perché era un suo dovere. Io non rispondo di omicidio perché non avevo l’obbligo giuridico di impedire l’evento, posso al più rispondere di omissione di soccorso.
L’art.40 regola il SISTEMA PENALE DELLE POSIZIONI DI GARANZIA, permette di individuare quali soggetti possono essere chiamati a rispondere per eventi che sono conseguenza di una loro condotta omissiva.
Analizziamo l’art.40: l’ordinamento nella formulazione della norma inserisce un aggettivo, giuridico. Questo vuol dire innanzitutto che degli eventi lesivi che siano conseguenza di una condotta omissiva si può essere chiamati a rispondere solo se c’è un obbligo giuridico di intervenire, di impedire l’evento. Quando parliamo di obbligo giuridico parliamo di obbligo sancito dal diritto. L’obbligo morale non è sufficiente per essere chiamati a rispondere penalmente, ci vuole un obbligo giuridico sancito dal diritto. Dell’evento deve rispondere chi ha l’obbligo giuridico di intervenire, questo soggetto si definisce soggetto titolare di una posizione di garanzia, perché è lui e proprio lui il soggetto che l’ordinamento investe del compito di intervenire.
Esempio: siamo membri del Cda, ma non abbiamo deleghe esecutive che ce l’ha l’amministratore delegato, che corrompe dei pubblici funzionari, lui ha tenuto una condotta conforme al fatto tipico di corruzione e risponderà di questo reato. L’ordinamento ritiene che gli amministratori hanno un obbligo giuridico di impedire che gli altri membri del Collegio commettano reati, quindi se noi ci disinteressiamo pur sapendo che l’amministratore delegato compie dei maneggi, rispondiamo come se il pubblico ufficiale l’avessimo corrotto noi.

 

Bisogna fare alcune specificazioni e spiegare quando un obbligo di impedire un evento diventa giuridico. Le FONTI sono:
- LEGGE : esempio: i genitori hanno l’obbligo giuridico di impedire eventi lesivi in danno dei figli minori. I revisori contabili hanno una serie di obblighi giuridici (d.lgs.39/2010).
- ATTI DEL POTERE ESECUTIVO : REGOLAMENTI
- CONTRATTO : un soggetto che non ha l’obbligo giuridico in questo modo lo assume.
Si discute se si assume una posizione di garanzia con una propria precedente azione pericolosa. La Giurisprudenza oggi sostiene di si: se con la propria azione si da origine ad un rischio si è responsabili. Ma la questione è ancora molto discussa.

Articolo 40 codice penale: nesso di causalità

 

L’art.40 del codice penale cita al comma 1, disciplinando il nesso di causalità che non può mancare nei reati di evento, nessuno può essere punito se l’evento non è conseguenza della sua azione o omissione, cioè non è conseguenza della sua condotta (viene parificata la condotta attiva e omissiva, una vale l’altra).
Il comma 2 aggiunge qualcosa di più specifico sull’omissione.

 

La Dottrina e la Giurisprudenza hanno discusso parecchio per individuare i criteri di causalità tra l’evento e l’azione o l’omissione.
Dal 1930 (anno in cui è stato introdotto l’art.40) al 1975, a questo problema non si dava risposta, se non una risposta certamente non soddisfacente: un evento è conseguenza di un’azione quando il giudice afferma che sia tale.
Nel 1975 in Italia viene pubblicato un volume “ Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale” che affronta questi problemi e segna una prima svolta. Federico Stella (docente della Cattolica e autore del libro) introduce il criterio delle leggi scientifiche. Quello di cui ha bisogno il processo penale è un sapere oggettivo, controllabile, affidabile, verificato, ossia il sapere scientifico. Il giudice non può dire <<Credo che Tizio abbia provocato lesioni a Caio facendolo nascere con una malformazione>> se non è in grado di affermare perché la malformazione si è affermata. Da questo punto di vista parlare di causalità significa rispondere alla domanda perché un evento si è verificato. Nessuno può essere punito se l’evento non è conseguenza della propria azione/omissione.
Ci vuole una generalizzazione che supera il caso concreto, il comportamento deve rientrare sotto una legge scientifica, per collegare un evento ad un’azione.
Normalmente quando ci si pone un problema di causalità, si ipotizza mentalmente ciò che sarebbe accaduto se non ci fosse stato quel comportamento. Questi giudizi si chiamano giudizi controfattuali.
Gli studi giuridici fino al 1975 ruotavano intorno a questi giudizi, che avevano dato vita alla doppia formula della causalità:
- un comportamento è causale se eliminandolo mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti si può affermare che l’evento non si sarebbe verificato;
- un comportamento non è causale se possiamo affermare che eliminando mentalmente questo comportamento dal novero dei fatti accaduti, l’evento di sarebbe verificato lo stesso.
Queste formule non sono di per sé sbagliate, chiarificano quello che è il procedimento che bisogna seguire, il problema è che non ci dicono sulla base di cosa formulare al giudizio.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva

 

NOTIZIE GIURIDICHE TRATTE DAL SITO WEB:

https://www.tesionline.it/appunti/economia/diritto-penale-commerciale/reati-omissivi-articolo-40-comma-2-del-codice-penale/206/5

 

 

Cuneo,li 30.07.2022

Rinaldo

 
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LA CHIESA CATTOLICA ED I SOPRUSI COMMESSI NEL PASSATO IN CANADA DAI SUOI PRETACCI DISGUSTOSI E CATTIVI.

Post n°880 pubblicato il 30 Luglio 2022 da Caino2007dgl

 

 

LA CHIESA CATTOLICA PERDURA NELLA SUA AZIONE IPOCRITA ED INSINCERA RISPETTO ALLE AZIONI CATTIVE E BRUTALI MESSE IN ATTO DAI SUOI PRETACCI ANCHE IN CANADA, DURANTE IL PERIODO DELLA SUA COLONIZZAZIONE E CONSEGUENTE EVANGELIZZAZIONE FORZATA ANCHE A FAVORE DEL VATICANO, IN DANNO DEGLI INNOCENTI INDIANI AUTOCTONI, SOTTOPOSTI A PESANTI ANGHERIE E SOPRUSI ED ANCHE INDECENTI E VERGOGNOSI ABUSI SESSUALI.

 

 

 

IL PAPA FRANCESCO , DI RECENTE , S’ E’ RECATO IN CANADA PER CHIEDERE SCUSA AI SUOI NATIVI PER TUTTI I MALI CAUSATI LORO NEL SECOLO SCORSO, DA UNA LARGA FRANGIA DI PRETACCI CON LA SCUSANTE DI VOLERLI EDUCARE ALLA GIUSTA E NECESSARIA FEDE CRISTIANA.

 

TALE MISSIONE PASTORALE DEFINITA DAL VATICANO DI “RICONCILIAZIONE” , IN DEFINITIVA, SECONDO IL MIO MODESTO AVVISO, E’ STATA UNA MOSSA SPREGIUDICATA E SCANDALOSA MOLTO TARDIVA , TESA ESCLUSIVAMENTE AD EVITARE CHE LE DIOCESI COINVOLTE NEI VARI GRAVISSIMI SCANDALI SCOPERTI IN DANNO DI MOLTISSIME FAMIGLIE INDIANE DEL LUOGO DA ESPONENTI CATTOLICI , POTESSERO AVVIARE CAUSE CIVILI PER OTTENERE DA LORO I GIUSTI E DOVUTI RISARCIMENTI MORALI E MATERIALI, CON IL RISCHIO DI FARE PRECIPITARE MOLTE DIOCESI IN SITUAZIONI FINANZIARIE FALLIMENTARI IMPOSSIBILI POI DA RIPIANARE COMPLETAMENTE.

 

EPPURE, NONOSTANTE LE SCUSE E LA RICHIESTA DI PERDONO UFFICIALI, SEMBRA CHE I “BUONI PROPOSITI” MESSI IN ATTO DA PAPA FRANCESCO NON ABBIANO RAGGIUNTO COMPLETAMENTE LO SCOPO DEL SUO VIAGGIO IN CANADA, VISTE LE PROTESTE E LE CONTESTAZIONI SOLLEVATE DAL SUO ATTEGGIAMENTO RITENUTO INSUFFICIENTE A SANARE LE GRAVISSIME FERITE PRODOTTE DAI SUOI PRETACCI IN DANNO DI MOLTA PARTE DEGLI INDIANI AUTOCTONI CON LA SCUSANTE DELLA LORO CONVERSIONE ALLA FEDE CRISTIANA.

 

ED ECCONE LA PROVA:

 

 

28 luglio 2022 09:33

Canada, critiche al Papa dal governo: "insufficienti" le scuse alle popolazioni indigeneA conclusione del viaggio apostolico nel Paese, da Ottawa piovono contestazioni al ponteficeIl governo del Canada ha rivolto una dura contestazione a papa Francesco, in concomitanza con la fine del viaggio apostolico di quest'ultimo nel Paese.

Nei giorni scorsi Francesco era stato accolto calorosamente proprio da Ottawa, che aveva espresso soddisfazione per le storiche scuse chieste dal Pontefice alle pratiche di conversione forzata praticate in passato dalla Chiesa ai danni delle popolazioni indigene locali. Ora, però, il governo canadese ha chiarito di non ritenere sufficiente l'atto di colpa pronunciato dal Pontefice a nome della Chiesa cattolica.

Leggi Anche

 

Papa in Canada: "Chiedo perdono a Dio per sofferenze ai nativi"

 

L'accusa di Ottawa -

Il pontefice non avrebbe fatto esplicito riferimento alle violenze sessuali perpetrate nelle scuole missionarie ai danni dei minori indigeni. Il ministro per le Relazioni Corona-indigeni, Marc Miller, ha dichiarato che le "lacune" nelle scuse chieste dal Pontefice "non possono essere ignorate". Miller ha fatto riferimento agli abusi sessuali imputati a esponenti della Chiesa cattolica e ha aggiunto che papa Francesco ha parlato del "male" commesso da singoli cristiani, ma "non dalla Chiesa cattolica come istituzione".

 

Il viaggio e le scuse -

Il 24 luglio, nel suo 37mo viaggio apostolico, il Papa era stato accolto all'aeroporto di Edmonton, in Alberta, dal primo ministro canadese Justin Trudeau e da Mary Simon, una rappresentante del popolo Inuk e prima governatrice generale delle popolazioni indigene canadesi. Il Pontefice, all'arrivo, ha baciato la mano della leader indigena, un gesto che ha definito il tono della visita descritta dallo stesso capo della Chiesa come un "pellegrinaggio di penitenza" per generazioni di assimilazione forzata delle popolazioni native da parte dei missionari cattolici.

 

Il giorno successivo il Papa ha incontrato i "sopravvissuti" di una scuola missionaria a Maskwacis, dove il Pontefice ha pregato e chiesto pubblicamente scusa a nome della Chiesa cattolica. I leader della Confederazione del trattato delle sei nazioni, che rappresenta i popoli indigeni canadesi, chiedono che oltre alle scuse la Chiesa faccia luce sul destino dei tanti bambini che non hanno mai fatto ritorno dalle scuole missionarie, e che paghi riparazioni, anche sotto forma di reperti indigeni detenuti dai Musei Vaticani.

 

Nello stesso giorno, Francesco, parlando ai rappresentanti delle comunità native americane, aveva riconosciuto che le sue scuse rappresentano solo il primo passo di un percorso di espiazione: "Molti di voi e dei vostri rappresentanti hanno affermato che le scuse non sono un punto di arrivo. Concordo pienamente: costituiscono solo il primo passo, il punto di partenza", aveva detto.

 

"Sono anch'io consapevole che, guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato e che, guardando al futuro, non sarò mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio", aveva osservato Bergoglio. "Una parte importante di questo processo è condurre una seria ricerca della verità sul passato e aiutare i sopravvissuti delle scuole residenziali a intraprendere percorsi di guarigione dai traumi subiti", aveva concluso il Pontefice. 

 

 

L'ultima tappa -

Nella quinta e penultima giornata della sua visita in Canada, intanto, papa Francesco a Quebec dedica la sua agenda ai rapporti con la comunità cattolica e il clero, con due celebrazioni. Francesco presiederà la messa alle 10 (le 16 italiane) presso il Santuario di Sainte Anne de Beaupré e alle 17.15 (le 23.15 in Italia) officerà i Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali presso la Cattedrale di Notre Dame. Alla messa delle 10 sarà presente il premier canadese Justin Trudeau.

 

 

Proprio durante la visita del Pontefice a Qebec City, il primo ministro Trudeau ha violato i protocolli chiedendo di intervenire in prima persona a un incontro tra il Pontefice e la governatrice generale e rappresentante delle nazioni indigene Mary Simon. L'ufficio del premier ha spiegato che Trudeau teneva a intervenire pubblicamente "data l'importanza della questione". Durante il suo intervento, il premier ha ricordato che la Commissione canadese per la verità e la riconciliazione aveva chiesto le scuse della Chiesa per gli abusi perpetrati nelle cosiddette scuole residenti sin dal 2015.

Sul tema, vero motivo del viaggio del Papa in Canada, dunque, si è incentrato anche l'intervento del premier Trudeau. "Come ha detto Vostra Santità, chiedere perdono non è la fine della questione, è un punto di partenza, un primo passo - dichiara -. Lunedì mattina, mi sono seduto con i sopravvissuti e ho sentito le loro reazioni alle sue scuse. Ciascuno ne trarrà ciò di cui ha bisogno. Ma non c'è dubbio che lei abbia avuto un impatto enorme. I sopravvissuti e i loro discendenti devono essere al centro di tutto ciò che facciamo insieme in futuro".

Il monito del Papa alla politica -

Monito di papa Francesco alla politica, nella sua quarta giornata in Canada, affrontando altri temi: "Occorre saper guardare alle generazioni future, non alle convenienze immediate delle scadenze elettorali", afferma il pontefice dal suo viaggio in Canada. E sulla guerra, "insensata follia": "Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici, di riarmarci fino ai denti", secondo Bergoglio.

 

 

"Le grandi sfide di oggi, come la pace, i cambiamenti climatici, gli effetti pandemici e le migrazioni internazionali sono accomunate da una costante: sono globali, riguardano tutti. E se tutte parlano della necessità dell'insieme, la politica non può rimanere prigioniera di interessi di parte", avverte il Pontefice.

 

"Occorre saper guardare, come la sapienza indigena insegna, alle sette generazioni future, non alle convenienze immediate, alle scadenze elettorali, al sostegno delle lobby. E anche valorizzare i desideri di fraternità, giustizia e pace delle giovani generazioni", aggiunge. "C'è bisogno di politiche creative e lungimiranti, che sappiano uscire dagli schemi delle parti per dare risposte alle sfide globali", ribadisce il Papa.

 

Inoltre, "oggi, di fronte all'insensata follia della guerra, abbiamo nuovamente bisogno di lenire gli estremismi della contrapposizione e di curare le ferite dell'odio". "Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici, di prendere le distanze e riarmarci fino ai denti: non saranno la corsa agli armamenti e le strategie di deterrenza a portare pace e sicurezza - dice -. Non c'è bisogno di chiedersi proseguire le guerre, ma come fermarle. E di impedire che i popoli siano tenuti nuovamente in ostaggio dalla morsa di spaventose guerre fredde allargate".

In uno dei passi centrali del suo discorso, Francesco punta nuovamente il dito contro "le politiche di assimilazione e di affrancamento, comprendenti anche il sistema scolastico residenziale, che ha danneggiato molte famiglie indigene, minandone la lingua, la cultura e la visione del mondo". "In quel deprecabile sistema promosso dalle autorità governative dell'epoca - afferma -, che ha separato tanti bambini dalle loro famiglie, sono state coinvolte diverse istituzioni cattoliche locali; per questo esprimo vergogna e dolore e, insieme ai Vescovi di questo Paese, rinnovo la mia richiesta di perdono per il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene".

È tragico quando dei credenti, come accaduto in quel periodo storico, si adeguano alle convenienze del mondo piuttosto che al Vangelo", sottolinea il Pontefice.

 

NOTIZIE RICAVATE DAL SITO WEB:

https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/canada-critiche-al-papa-insufficienti-scuse-a-popolazioni-indigene_52898275-202202k.shtml

 

CUNEO,LI 30.07.2022

RINALDO

 

 
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