Localizzazione di antenne e apparati per la telefonia mobile

Post n°1 pubblicato il 20 Febbraio 2006 da comitato2006

Lo scopo di questo spazio è creare un'area di dialogo fra tutti i cittadini che intendono denunciare le indiscriminate installazioni di antenne e/o infrastrutture per la telefonia mobile che, sempre più spesso, vengono realizzate senza un'adeguata valutazione dei contesti ambientali.

La minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio, la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico cedono il passo di fronte a manufatti costruiti  "fuori scala" che creano, all'interno di aree urbanizzate, disarmonie dimensionali rispetto agli impianti insediativi già esistenti.

E' il caso dell'area  verde comunale di Udine, situata fra via Monza, via Lodi e via Sagrado (zona Stadio Friuli) ove è stata impiantata una stazione Radiobase per servizio pubblico radiomobile ... l'ennesimo caso di antenna per telefonini.

129 residenti del quartiere hanno inteso esprimere con la lettera, che qui pubblichiamo, il personale disappunto alle autorità competenti

  1. per non aver dato adeguata informazione alla cittadinanza
  2. e per non aver attivato quei meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico attraverso incontri presso le circoscrizioni.

Il risultato è non solo lo "scempio visivo" dell'area, peraltro evitabile con un'analisi più accurata del territorio che ancora offre valide alternative  alla localizzazione dell'impianto (si pensi all'arteria autostradale, all'ampia area di parcheggio dello stadio o agli incontaminati spazi verdi disponibili nella zona), ma il sensibile deprezzamento economico degli immobili.

Non è quindi intenzione del "Comitato 2006" assumere una posizione sterile, aprioristicamente avversa allo sviluppo delle tecnologie e al loro radicamento territoriale, quanto - piuttosto - avviare un equilibrata valutazione fra gli interessi in gioco: la tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, la salvaguardia dell'ambiente e contemperare la presenza di tali beni alle necessità del servizio.

Alcune note giurisprudenziali aiuteranno gli utenti a confrontarsi con una materia che ancora difetta di precise e dettagliate disposizioni normative.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare la seguente mail: comitato2006@libero.it

***

LETTERA APERTA AL SINDACO, ALLA CIRCOSCRIZIONE E AI QUOTIDIANI LOCALI

 Con la presente i residenti di via Monza, via Lodi e via Sagrado – zona Stadio Friuli – intendono esprimere alle autorità competenti una vibrante protesta contro l'installazione, nella stessa area di proprietà del Comune di Udine, di una stazione Radiobase per servizio pubblico radiomobile, ovvero di un’ennesima antenna per telefonini Vodafone Omnitel GSM.

Noi cittadini intendiamo protestare per la mancata informazione sia da parte dell’autorità comunale, sia da parte della circoscrizione n. 2 circa l'intenzione di procedere all’installazione dell’impianto. Da quanto risulta agli scriventi esiste un regolamento di attuazione della legge regionale 6 Dicembre 2004 n. 28 “Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile”che prevede tutta una serie di regole per l'individuazione dei siti idonei. L’art. 2 del TITOLO  1 “Linee guida per la formazione del Piano”, così, infatti, recita:

“La metodologia utilizzata per l'elaborazione del Piano deve assicurare trasparenza al processo di localizzazione degli impianti (…)” con l’obiettivo “di condurre al riconoscimento di aree idonee ad ospitare impianti complessivamente compatibili con i vincoli di natura territoriale.”

E al punto 2: “Il piano considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi generali:

a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;”

h) La riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;”

k) la trasparenza dell’informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico.”

In base a quanto appena esposto ci chiediamo come mai, se tra i punti fondamentali di questo regolamento sono indicati l'informazione, la trasparenza e la salute dei cittadini, non siamo stati tempestivamente informati né dell'installazione, né delle possibili conseguenze derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici indotti dall’edificando impianto. L'antenna, infatti, è stata installata in soli tre giorni e senza nessun preavviso di cantiere. E ci chiediamo altresì come possiamo sentirci rassicurati se invece di venire informati ci vengono imposte queste antenne quasi in gran segreto.

Nel regolamento citato, è previsto che in fase di presentazione della richiesta di installazione di un nuovo impianto, vengano presentate dall'azienda richiedente l'installazione, le direzioni di massimo irraggiamento delle antenne da installare, con l'indicazione degli edifici e delle aree adiacenti in cui vi sia una permanenza non inferiore alle 4 ore al giorno, nonché l’intensità di irraggiamento dalle onde elettromagnetiche.

Appare opportuno e necessario ribadire che tutti gli edifici e le aree adiacenti sono unità abitative e di conseguenza con permanenze delle persone ben superiori alle 4 ore al giorno.

Pertanto, a tutela della nostra salute, chiediamo alla commissione che ha autorizzato l’installazione in oggetto se:

1. è stata valutata la verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nonché delle misure di cautela fissate dalla normativa vigente, tenuto conto che nella zona dello stadio, oltre a tre antenne per telefonia mobile, è presente, fatto del tutto non secondario, un elettrodotto dell’alta tensione i cui cavi passano tra l’altro, sopra varie abitazioni;

2. è stata valutata la possibilità di ubicare il medesimo impianto solo ad alcune centinaia di metri dall’attuale localizzazione, nella zona, per esempio, del parcheggio dello stadio “Friuli” che è già sufficientemente distante dalle abitazioni.

Al fine di tutelare “il diritto alla salute”, diritto fondamentale di tutti i cittadini sancito dalla Costituzione Italiana, chiediamo l’immediata sospensione dei lavori al fine di procedere alle verifiche dei siti già esistenti relativamente all’inquinamento elettromagnetico e, inoltre, una dichiarazione scritta da parte degli enti preposti dalla legge ad autorizzare queste installazioni, in questo caso il Comune di Udine e l'ARPA, sulla certa assenza di conseguenze che in futuro potrebbero manifestarsi per la salute dei residenti.

Ai destinatari in indirizzo, e segnatamente all’amministrazione comunale, gli scriventi fanno altresì presente come l’installazione di un apparato del tipo in oggetto apporti un notevole decremento (anche del 40 %) del valore di mercato degli immobili siti nella stessa area. E questo deprezzamento a fronte di quali benefici? Non è forse anche il diritto alla proprietà un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione?

I firmatari, infine, anche a nome di coloro che rappresentano, si riservano comunque la possibilità di procedere nelle opportune sedi, per la tutela della propria salute, nonché a salvaguardia del certo danno economico derivante dall’imposizione di un’antenna a pochi metri dalle proprie abitazioni.

Il comitato 2006:

Alessandro Santucci - Alessandra Galvani - Marco Rodaro - Alessandro Botto

Seguono n. 129 firme

 
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Post N° 2

Post n°2 pubblicato il 20 Febbraio 2006 da comitato2006
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Post N° 3

Post n°3 pubblicato il 20 Febbraio 2006 da comitato2006
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Post N° 4

Post n°4 pubblicato il 20 Febbraio 2006 da comitato2006
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Post N° 5

Post n°5 pubblicato il 20 Febbraio 2006 da comitato2006
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Post N° 6

Post n°6 pubblicato il 20 Febbraio 2006 da comitato2006
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LUCI ED OMBRE SULL'ANTENNA DI VIA LODI

Post n°9 pubblicato il 21 Febbraio 2006 da comitato2006
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In queste righe, il "Comitato 2006" desidera esprimere al quotidiano "Il Gazzettino" parole di vivo apprezzamento per la sensibilità e attenzione rivolta al caso sopra specificato che, come si evince dall'articolo a firma di Camilla Mori, è ben lungi dall'essere chiarito.

 
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LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE DELLA TELEFONIA MOBILE NEL COMUNE DI RIVIGNANO

Post n°10 pubblicato il 23 Febbraio 2006 da comitato2006
Foto di comitato2006

Il Comune di Rivignano ha affidato uno studio sull'individuazione dei siti che maggiormente si prestano ad accogliere gli impianti di telefonia mobile, cercando di minimizzare gli impatti ambientali e urbanistici ...

un bell'esempio di buona amministrazione comunale.

 
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Relazione del Dr. Marinelli Fiorenzo,  ricercatore del C.N.R.

Post n°11 pubblicato il 24 Febbraio 2006 da comitato2006

Ma il cellulare è compatibile con la vita umana?

Se lo è chiesto e lo ha chiesto al pubblico al termine del suo intervento il Dr. Fiorenzo Marinelli, primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Bologna.

Egli si è soffermato in particolare sull'inquadramento scientifico della telefonia cellulare: essa utilizza uno spettro di frequenze che fino a 30 anni fa era completamente libero. Il tipo di trasmissione non è paragonabile a radio e televisione, ma piuttosto alla tecnica del radar, con tecnologia pulsata.

Le numerose ricerche condotte presso l'Istituto di citomorfologia dimostrano in modo inequivocabile non solo che le radiazioni dei cellulari e delle antenne radiomobili provocano un effetto biologico, ma anche che in corrispondenza al trattamento con onde pulsate ad alta frequenza si verifica un'alterazione della regolazione del ciclo cellulare.

Il Dr. Marinelli ha passato in rassegna numerose ricerche condotte in tutto il mondo, evidenziandone alcune particolarmente serie, anche condotte da ricercatori alle dipendenze delle multinazionali della telefonia. "Ciò che hanno in comune queste ricerche" - ha affermato - "è non solo che provano in modo scientifico e riproducibile la correlazione tra alte frequenze ed effetti biologici a potenze molto ridotte, fino a 0,19 Volt/metro, ma anche il fatto che sono state completamente ignorate dagli Organismi che dovrebbero tutelare la salute dei cittadini".

Egli ha quindi illustrato in particolare i valori e i documenti predisposti dalla Commissione internazionale ICNIRP, evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni addotte per negare la necessità di misure incisive a tutela della popolazione. Analizzando alcuni passi tratti da testi originali, il Dr. Marinelli ha puntato inoltre l'attenzione sul fatto che tale stesso Organismo, tra l'altro privo di qualsiasi mandato ufficiale ad operare, ha espressamente dichiarato di "non potersi ritenere responsabile per una tutela della salute a lungo termine".

Infine sono state illustrate in anteprima le risultanze della Commissione istituita dall'attuale Governo italiano per valutare una revisione della normativa in materia di elettrosmog. La conclusione cui pervengono gli esperti di tale Commissione, in parte già noti alla letteratura scientifica per le particolari posizioni assunte nella ricerca, sarebbe che "non è necessaria l'adozione di criteri di precauzione".

Il nocciolo del dibattito scientifico - ha concluso il Dr. Marinelli - è che "si vuole far credere che gli studi che non sono riusciti ad individuare alcuna correlazione tra l'irradiazione ad alta frequenza e la salute umana vadano a compensare, annullandoli, quelli che invece hanno stabilito serie relazioni. Dal momento che l'assenza di danni alla salute non è scientificamente dimostrabile, uno studio che non trovi nulla non è automaticamente dimostrativo di innocuità".

Cosa si intende per "valori limite"?

L’elettrosmog causato da telefoni cellulari e antenne della telefonia mobile non è così trascurabile come certe posizioni politiche e tecniche vorrebbero farci credere. Gli incontri con gli esperti organizzati a Bolzano all’inizio di maggio hanno fatto scoprire una realtà diversa: esiste una ricca documentazione prodotta da numerosi studi scientifici che provano in modo chiaro i danni causati da questa tecnologia.
Perché allora i politici non reagiscono di fronte a tali evidenze scientifiche e non decidono di migliorare di conseguenza la tutela della popolazione da queste radiazioni nocive? Lo abbiamo chiesto a Siegfried Zwerenz, portavoce della “Bürgerwelle”, la maggiore associazione europea dei comitati di cittadini per una salute senza elettrosmog, di professione naturopata ed omeopata.

Nel presentare i risultati del suo lavoro di ricerca, Zwerenz non esita a individuare il vero ostacolo da superare: “Gli studi che provano la pericolosità delle radiazioni non ionizzanti sono assai numerosi, ma essi vengono sistematicamente disconosciuti e messi da parte sia dalla competente Commissione che dalla OMS”.

La “Commissione competente” – spiega Zwerenz – è la Commissione Internazionale per la tutela dalle radiazioni non ionizzanti, in sigla ICNIRP. Essa detiene un ruolo strategico nella fissazione di valori limite nei diversi Stati, in quanto svolge funzioni consultive per gli stessi. L’apparenza curata dall’ICNIRP è quella di un organismo sovranazionale ed indipendente, ma la verità illustrata da Zwerenz è che “l’ICNIRP è composta da lobbysti, e tra questi non c’è neppure un medico”.

E non basta. Dal momento che l’ICNIRP ha sempre volutamente ignorato tutti i lavori scientifici comprovanti la pericolosità di queste radiazioni, la “Bürgerwelle”, guidata da Siegfried Zwerenz, ha invitato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Anaahn, a rivedere la composizione della Commissione per la tutela dalle radiazioni, sostituendone i membri con persone veramente esperte.

La risposta del Segretario Generale delle Nazioni Unite si è fatta attendere nove mesi, ma quando è arrivata ha avuto un effetto dirompente: “Kofi Anaahn ci ha comunicato” – spiega Zwerenz – “che gli è impossibile procedere a sostituire i membri della Commissione, in quanto la natura dell’ICNIRP è quella di un’associazione privata”.

Con ciò secondo Siegfried Zwerenz della Bürgerwelle è stata definitivamente sancita la perdita definitiva di qualsiasi legittimazione di tale Commissione quale organismo indipendente e degno di credibilità: “L’ICNIRP non è né più né meno che un’associazione privata, e come tale va anche considerata!“

Nonostante ciò, questa Commissione riesce a mantenere un’immagine di autorevolezza presso i diversi Governi nazionali, che continuano a richiamarsi ad essa nella fissazione dei relativi valori limite di riferimento per l’elettrosmog, continua Zwerenz.

L’Italia rappresenta l’esempio migliore: un documento non ancora pubblicato redatto da una Commissione governativa a Roma intenderebbe ritirare il valore di attenzione fissato in 6 Volt/m, dal momento che secondo l’ICNIRP non sussisterebbe la necessità di precauzioni per la popolazione.
Le ultime ricerche scientifiche sulle quali si basa invece la “Bürgerwelle” indicano che un danno alle cellule umane ed animali si verifica già in presenza di 0,19V/m.

Per ulteriori informazioni si veda:
www.buergerwelle.de





 
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Post N° 12

Post n°12 pubblicato il 25 Febbraio 2006 da comitato2006

* * *

Pubblichiamo qui di seguito l'articolo tratto da "Il Gazzettino" a firma di Camilla De Mori.

* * *

Antenne da inserire in mezzo alle rotonde e sopra i palazzi come nuovi totem simbolici, alla pari dei campanili di paese, ma anche degli obelischi e dei menhir delle antiche civiltà. È questo il filo rosso del nuovo piano comunale dei ripetitori elaborato dal team guidato dall'architetto Emilio Savonitto e ormai giunto alla sua redazione finale.

Ad annunciarlo è lo stesso Savonitto: «Il piano definitivo è già stato consegnato all'amministrazione comunale e protocollato. Questa settimana ne parleremo con gli assessori e con gli uffici comunali. Poi le soluzioni trovate saranno esaminate dall'Arpa e anche dai gestori. Quindi, se gli amministratori riterranno di condividere il piano con i comitati, ne ridiscuteremo anche con loro». Oltre al Comune, sulla versione provvisoria del piano si sono espressi per iscritto anche alcuni comitati. Con una relazione - consegnata a dicembre - che al progettista non è piaciuta affatto. «Invece di trovare comitati dotati di uno spirito collaborativo, come speravo, ho trovato solo comitati composti da colleghi che mi hanno voluto dare un voto in termini professionali. Mi hanno trattato come se io fossi un allievo un po' sciocco, che ha fatto un compito sbagliato. Purtroppo l'unica logica su cui si muovono i comitati sembra quella del non nel mio giardino. Ormai ammettono tutti che non ci sono evidenti rischi per la salute, ma quando si passa a definire le localizzazioni chi ne viene toccato da vicino dice: "Ho paura". È un po' come l'aviaria».

Pur con le difficoltà di dover fare i conti con la psicosi dell'antenna assassina, Savonitto ha cercato di dare delle soluzioni, o meglio, delle ipotesi di soluzioni su cui poi l'amministrazione deciderà. Fra le ipotesi anche antenne nel parco del Torre, viste con una funzione ludico-simbolica, che nella relazione della discordia sono state sbertucciate dai comitati («Saranno pali della cuccagna?»). «Con questo piano io dovevo offrire 84 risposte alle 84 richieste di nuove antenne dei gestori. Altrimenti, per qualsiasi palo l'amministrazione avesse detto di no, si sarebbe dovuto prevedere un finanziamento per resistere al Tar. Un po' come giocare a scacchi».

Ma niente paura: alla fine, sopra la città non svetteranno altri 84 totem. «Saranno realizzati una quarantina di pali, una parte anche in co-siting, con impianti di più gestori. Il co-siting, però, per quanto riduca l'impatto visivo, significa raddoppiare il campo elettromagnetico che parte da quel solo punto. Inoltre, non sempre i gestori sono disposti a dividersi il palo. Un esempio? L'enorme traliccio che c'è sopra l'ospedale sarebbe perfetto per ospitare, oltre alla Tim, altri gestori. Ma non ne vogliono sapere: nessuno vuole andare da un'altra società con il cappello in mano».

Camilla De Mori

 
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F.te "Il Gazzettino" del 23-02-2006

Post n°13 pubblicato il 26 Febbraio 2006 da comitato2006

Come invidiare il progettista Emilio Savonitto? Al suo piano delle antenne hanno fatto le "pulci" un po' tutti.

Dai comitati di cittadini che, nella loro relazione (curata, fra gli altri, dall'architetto Pierluigi Grandinetti) l'hanno definito «più aziendale che urbanistico», ai colleghi architetti dell'Inu, ad alcuni gestori. Tutti scontenti per una "squadra" che non si riesce a trovare su un tema esplosivo. Ma il giudizio più tranciante l'ha dato il Comune. Che alla bozza, il 16 gennaio scorso, ha assestato una bella "bacchettata", a firma del dirigente Giorgio Pilosio, che l'ha definita «una proposta troppo di tipo "regolamentare" e localizzativo, non sufficientemente corredata dagli elementi sia di carattere conoscitivo sia di tipo progettuale», chiedendo una sfilza di integrazioni e correzioni. Ma adesso, assicura Savonitto, la versione definitiva - che, promette l'assessore Lorenzo Croattini, approderà in consiglio «entro due mesi, dopo essere passato all'esame della consulta e delle commissioni» - cercherà di mettere d'accordo tutti: «Il piano - dice il progettista - ora è completamente diverso e risponde a tutti i rilievi fatti dal Comune: la relazione di Pilosio mi è stata di grande aiuto».

NOVITÀ. Per Palazzo D'Aronco la «semplificazione non percorribile» adottata dalla prima bozza aveva portato ad una «sottovalutazione del "dove"» collocare i ripetitori «in favore del "come"» sistemarli, anche camuffandoli da finti pini. Per questo, nel piano rivisto e corretto grande attenzione è stata data alle localizzazioni. Il Comune chiedeva di esaminare altri siti pubblici oltre a quelli comunali? Fatto, dice Savonitto. «Sono stati censiti anche quelli di altri enti pubblici, dall'Ater all'Enel. Una delle proposte, infatti, riguarda l'installazione di un'antenna nel cortile dell'Enel in piazzale Osoppo, in cositing fra tre gestori». Certo, il Comune chiedeva di includere fra i siti off-limits anche le strutture universitarie. Ma, dice Savonitto, «non capisco perché. Comunque, su questo deve decidere il Comune». Savonitto ha poi recepito l'osservazione di Pilosio che chiedeva di togliere il divieto di localizzazione in zone agricole, ritenuto «un aspetto rischioso dal punto di vista della legittimità». Niente paura, invece, per le architetture del '900 censite, fra l'altro dallo stesso Savonitto.

Se Grandinetti & co si preoccupavano per i ripetitori sistemati sopra edifici di Midena in piazzale Osoppo, nel quartiere Iacp vicino a via Isonzo, nella pertinenza del Visionario, a fianco della Fermi, il progettista assicura che «sopra i palazzi novecenteschi censiti non saranno messe antenne, a parte sull'edificio della Crup di piazzale Osoppo». Niente da fare, invece, per la richiesta di esaminare la possibilità di una rilocalizzazione dei ripetitori esistenti, avanzata sia dai comitati sia dal Comune. «Sono antenne tutte regolarmente autorizzate. Poteva un piano revocare la licenza edilizia? No, perché se le tolgo devo prevedere anche una somma per indennizzare i gestori. Ho indicato quali antenne si trovano in una posizione incoerente, ma sarà l'amministrazione a proporre, se crede, un'area comunale da offrire al posto dell'attuale».

NUMERI.Le 84 richieste presentate dai gestori, ridottesi a 80 in corso d'opera («3 sono decadute e per una non si è trovata una soluzione percorribile: si dovrà risolvere con le microcelle») frutteranno in tutto «45 nuovi siti» per altrettanti impianti. Ma alla fine, comunque, si arriverà al raddoppio: dalle 67 antenne esistenti su 62 siti (dei 117 autorizzati dall'Arpa) si passerà, infatti, a «circa 120 ripetitori».

Camilla De Mori


 
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Post N° 14

Post n°14 pubblicato il 10 Marzo 2006 da comitato2006

Dal Gazzettino

Martedì, 14 Febbraio 2006
Attimis (UD) La battaglia delle antenne

(pt) Sul problema antenne nel borgo montano di Porzs interviene ancora una volta il Comune di Attimis. L'ente municipale ha espresso infatti il suo disappunto riguardo una situazione giudicata ormai insostenibile. La vicenda è sempre la stessa: i tralicci impiantati nella frazione in quota utili per la trasmissione e la diffusione di programmi radiotelevisivi, che sforano i valori stabiliti per legge a livello elettromagnetico come da recenti rilievi eseguiti dall'Arpa. «Il consiglio comunale di Attimis - dice il sindaco Maurizio Malduca - esprime forte preoccupazione per la salute della popolazione dovuta alla situazione di inquinamento elettromagnetico a Porzs. Denuncia le lentezze burocratiche che impediscono il compimento della procedura per la riduzione a conformità dei siti e il conseguente rientro nei parametri di legge». Per dare maggiore valore all'istanza, già manifestata con forza negli ultimi mesi del 2005, il consiglio ha approvato un ordine del giorno. «Sollecitiamo - dice il primo cittadino - uno spostamento degli impianti presenti all'interno dell'abitato o in prossimità degli edifici, nell'area individuata dal piano regolatore del Comune di Attimis, oppure nei siti individuati dagli strumenti di pianificazione vigenti quali il Prrt, il Pnaf-Dvb analogico. Ciò tenuto conto dell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Udine in base al quale si richiede l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo degli impianti, al fine di scongiurare il perpetuarsi della situazione di inquinamento elettromagnetico. Rileviamo, infine, ancora una volta, la pesantissima incidenza che queste infrastrutture hanno sotto il profilo della salute pubblica, ma anche sotto quella ambientale, paesaggistica e turistica».

 
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Post N° 17

Post n°17 pubblicato il 24 Luglio 2006 da comitato2006

Segnaliamo la presente sentenza in cui si esaminano, fra le altre,

  1. l'applicabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p. in ordine ai campi elettromagnetici generati dagli impianti di telefonia mobile
  2. il diverso rapporto applicativo della suddetta fattispecie incriminatrice rispetto il nuovo illecito amministrativo previsto dall'art. 15 della legge n. 36 del 2001

TRIBUNALE PAOLA, 31 maggio 2006, n. 2460   

UFFICIO DEL GIUDICE PER GLI INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

(Art. 321 c.p.p. - D.Lvo 271/1989)

(...)

Per quanto riguarda la sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. deve rilevarsi come l'antenna in questione sia stata installata a circa 70 metri dalla Casa di Cura  "XXXX" (cfr. esposto a firma di XXXX, rappresentante legale dell'Istituto  e consulenza tecnica redatta dall'Ing. XXXXX, in atti).


Con riguardo a detto Istituto il consulente tecnico afferma che " ..... E' noto che le apparecchiature di cui è dotato l'istituto sono particolarmente sensibili ai CEM emessi da una antenna di telefonia mobile; gli strumenti elettromedicali per la termografia a microonde e gli ecografi ad effetto".


Il consulente ribadisce come, in base agli studi epidemiologici e le osservazioni esperimentali  (copiosa è la letteratura nazionale ed internazionale in materia), l'esposizione ai CEM possa condurre a patologie che colpiscono:


a) il sistema nervoso centrale;

b) l'apparato della vista;

c) l'apparato uditivo;

d) il sangue;

e) l'apparato riproduttivo;

f) l'apparato cardiovascolare

g) la cute.


Sottolinea, inoltre, come "i numerosi degenti nell'istituto, nonché i neonati (sala parto), le donne gravide, i minori, che è affetto da gravi patologie, siano i soggetti più a rischio".


Alla luce di dette considerazioni, non può che condividersi l'assunto del consulente tecnico secondo cui il sito ove è stata installata l'antenna è da ritenere "sensibile".


A questo punto, però, è necessario affrontare le problematiche relative all'esatta qualificazione giuridica delle emissioni elettromagnetiche e la loro eventuale rilevanza penale.


Le problematiche di maggior rilievo emerse in materia possono sostanzialmente articolarsi in un triplice ordine di settori.


La prima questione è quella che attiene alla riconducibilità stessa dell'emissioni elettromagnetiche al concetto di "cose" penalmente  rilavante, chiamato dall'art. 674 c.p.


L'indicata disposizione del codice penale configura come reato contravvenzionale la condotta di chi "getta o versa in un luogo pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone".


Un primo orientamento giurisprudenziale, partendo del tenore letterale della norma di cui al comma 2 dell'art. 624 c.p. ("agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico"), ha ritenuto d'estendere l'art. 674 c.p. (ciò anche in considerazione dell'amplissimo significato da attribuire al verbo "gettare"), in armonia con le esigenze dell'evoluzione economica e sociale, alla diffusione delle onde elettromagnetiche (cfr. Cass., Sez. I°, 13 ottobre 1999, n. 214 416 e Cass, Sez. I°, 14 ottobre 1999, n. 39).


Questo orientamento è stato poi seguito da altre sentenze della Suprema Corte, che hanno ribadito la sostanziale "smaterializzazione" giuridica del concetto di cosa e l'ampio significato del verbo "gettare" (cfr., in particolare, la sentenza n. 391 del 12 marzo 2002, Pagano).


Può dirsi, pertanto, ormai consolidato l'indirizzo circa l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 674 c.p. alle emissioni elettromagnetiche.


Occorre solo aggiungere, in proposito, che la configurabilità della citata fattispecie contravvenzionale è stata altresì  fondata (più correttamente) sul concetto di "fisicità" dell'energia elettromagnetica, posto che la stessa può essere misurata, utilizzata e formare oggetto di appropriazione (cfr. Cass., Sez. I,  sentenza del 14.03.2002, n. 23066).

***
La seconda questione da affrontare, una volta ritenuta l'applicabilità astratta della norma di cui all'art. 674 c.p., è quella che concerne l'individuazione della soglia di rilevanza della condotta necessaria per la concreta integrazione della fattispecie incriminatrice.


A questo proposito si confrontano due orientamenti di segno diverso.


Un primo indirizzo afferma che il concreto pericolo di nocività delle emissioni - elemento qualificante della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. - deve ritenersi sussistente per il solo fatto che siano stati superati i limiti fissati dalla normativa vigente in materia, nella specie dal d.m. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 richiamato dalla recente legge quadro sull'elettrosmog  del 22 febbraio 2001, n. 36 (cfr. Cass., Sez I°, sentenza del 14.03.2002, n. 23066)


Tale indirizzo si fonda sulla qualificazione della fattispecie di cui all'art. 674 c.p. come reato di mero pericolo, integrato anche dall'attitudine della condotta da offendere o molestare beni primari delle persone, come quello della salute. In sostanza, il solo superamento dei limiti in questione determina una presunzione ex lege in ordine all'effettività del pericolo.

L'altro orientamento (al quale questo Giudice ritiene di aderire) distingue, invece, tra superamento dei limiti di emissione e attitudine nociva delle emissioni, circostanza, quest'ultima, che deve essere accertata anche in caso di superamento dei limiti, dal momento che potrebbe concretamente non sussistere pur in presenza del superamento stesso.


Tale indirizzo ritiene dunque sempre necessaria la prova concreta dell'effettiva idoneità della condotta a ledere o a infastidire le persone o a produrre nocumento certo per la loro salute (idoneità concreta che comunque si arresta ad una soglia antecedente all'effettivo danno) ma non ritiene che tale prova sia integrata dal mero superamento dei limiti  fissati dalla normativa vigente in materia, in quanto detti limiti sono stati previsti a fini di semplice cautela (come si evince dall'art. 4 del d.m. n. 381 del 1998) e tale superamento é ora, nel nostro ordinamento giuridico, punito autonomamente con sanzioni amministrative (cfr. Cass. sentenza del 12.03.2002, Pagano e Cass., sentenza del 31.01.2002, Fantasia).


- L'ulteriore problematica configuratasi, pertanto, con riferimento all'applicabilità dell'art. 674 c.p. nelle ipotesi di produzione di energia elettromagnetica è quella che attiene al rapporto tra la contravvenzione e il nuovo illecito amministrativo previsto dall'art. 15 della legge n. 36 del 2001.


E' stato sottolineato, in proposito, che non sussiste alcun rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 c.p., tra la norma di cui all'art. 15 della legge n. 36 del 2001 e quella prevista dall'art. 674 c.p., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti: nel primo caso, la condotta è sanzionata - con sanzione amministrativa - solo se l'emissione elettromagnetica superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso la condotta costitutiva dell'illecito penale sussiste a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il sol fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone (cfr. Cass., sentenza del 31.01.2002, Fantasia).


D'altra parte, la perdurante applicabilità di sanzioni penali, nel caso in cui i fatti configurati come illeciti puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria vengano ad assumere anche rilevanza penale, risulta ribadita in ciascuno dei primi tre commi dell'art. 15 della legge n. 36 del 2001.


II punto nodale per la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., è costituito, pertanto, secondo questo Giudice, dall'accertamento concreto dell'attitudine della condotta a recare offesa o molestia alle persone.


Al riguardo deve considerarsi che l'art. 674 c.p. non configura solo l'ipotesi di offesa alle persone, anche quella di molestia, che rimane integrata da "ogni, fatto idoneo a recare disagio, fastidio o ,disturbo, ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano" ( cfr. Cass., 4 novembre 1986, n. 12261).


La molestia è dunque un'evenienza più attenuata rispetto all'offesa, per cui appare possibile configurare la relativa sussistenza anche alla stregua di verifiche meno rigorose (in questo senso Cass., 3 giugno 1994, n. 6598)


Ebbene, si ritiene che, nel caso di specie, la molestia sia effettivamente sussistente proprio sulla base delle circostanze concrete (l'antenna in questione risulta installata a circa 70 metri dalla Casa di Cura "XXXX", con conseguente aumento del rischio per le c.d. categorie più deboli e con conseguenti gravissimi problemi di utilizzo corretto delle apparecchiature di cui è dotato l'Istituto), che comportano l'idoneità dell'antenna a recare fastidio e/o disturbo alle persone e, più in generale, a creare una situazione di allarme per la salute pubblica.


Risulta pertanto sussistente il fumus commissi delicti  anche in ordine al reato, di cui al capo d) della rubrica.


Con una  precisazione


Il fumus commissi delicti in ordine ai reati di cui ai capi a), b) c) e d) della rubrica, sussiste solo con riferimento alla realizzazione dell'antenna per stazione radiobase di telefonia mobile.


Per quanto riguarda, invece, l'installazione dei condizionatori d'aria e delle canaline/discendenti, si osserva che, trattandosi di opere di modesta portata, inidonee a determinare un aumento di volumetria, non richiedono il permesso di costruire bensì la semplice autorizzazione dell'autorità comunale.


D'altra parte, non sussistono né i reati di cui agli artt. 181 DLgs. 42/04 e 95 D.P.R. 380/01 (gli interventi non sono idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione), né il reato di cui all'art. 674 c.p., attesa la non idoneità delle opere suddette a recare sa o molestia alle persone.

L'antenna di cui si chiede il sequestro costituisce il "corpo" dei reati ai capi a), b), c), e d) della rubrica ascritti agli indagati, sicché rispetto ai medesimi è ravvisabile il previsto vincolo  pertinenziale.

Vi è fondata ragione di ritenere, inoltre, che la libera disponibilità, da parte delle persone sottoposte alle indagini, dell'antenna di cui si chiede il sequestro, possa consentire l'aggravamento delle conseguenze dei reati ipotizzati,  atteso che questi devono considerarsi in itinere fino all'eventuale rilascio delle ulteriori e prescritte autorizzazioni amministrative e che, nelle more, occorre salvaguardare i beni dell'ambiente e della salute pubblica.

Deve ritenersi sussistente, altresì, ove l'antenna in questione non venga rimossa, il pericolo di aggravamento della situazione di allarme collettivo sopra indicata.


Ravvisata per quanto esposto la ricorrenza di tutti i presupposti di legge.


P.Q.M.


letto l'art. 321 c.p.p
dispone il sequestro preventivo della seguente opera:


- canna fumaria in pannelli di forex ancorati ad un telaio in ferro, con ubicata all'interno antenna per stazione radiobase di telefonia mobile della società H3G s.p.a. sita in Belvedere Marittimo, via Capo Tirone (palazzo de Novellis)


affidandola in gratuita giudiziale custodia al Comandante della Polizia Municipale di Belvedere Marittimo


Dispone, altresì,  la disattivazione dell'antenna in questione.


Rigetta il resto

Avvisa gli interessati della facoltà di nominare e di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Manda la Cancelleria per l'immediata trasmissione del presente provvedimento, in duplice copia, al Pubblico Ministero  presso la Procura di Paola che ne cura l'esecuzione.

Paola 31 maggio 2006

M A S S I M E

 

1) Inquinamento elettromagnetico - Tutela della salute - Emissioni elettromagnetiche - Art. 674 c.p. - Applicabilità - Fondamento - Concetto di "cose" e "smaterializzazione" giuridica. In materia di tutela della salute dall’inquinamento elettromagnetico, si configura la sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. se le emissioni possono farsi rientrare nel concetto di "cose" penalmente rilavante. L'indicata disposizione del codice penale configura come reato contravvenzionale la condotta di chi "getta o versa in un luogo pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone". Sicché, partendo del tenore letterale della norma di cui al comma 2 dell'art. 624 c.p. ("agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico"), si è ritenuto d'estendere l'art. 674 c.p. (ciò anche in considerazione dell'amplissimo significato da attribuire al verbo "gettare"), in armonia con le esigenze dell'evoluzione economica e sociale, alla diffusione delle onde elettromagnetiche (cfr. Cass., Sez. I°, 13 ottobre 1999, n. 214 416 e Cass, Sez. I°, 14 ottobre 1999, n. 39). Anche la Suprema Corte, che ha ribadito la sostanziale "smaterializzazione" giuridica del concetto di cosa e l'ampio significato del verbo "gettare" (cfr., in particolare, la sentenza n. 391 del 12 marzo 2002, Pagano). Pertanto, può dirsi, ormai consolidato l'indirizzo circa l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 674 c.p. alle emissioni elettromagnetiche. Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460

2) Inquinamento elettromagnetico - Installazione d’impianti di telefonia cellulare - D.Lgs. n. 259/2003 - D.Lgs. n. 198/2002 - D.P.R. n. 380/01 - Giurisprudenza. In materia d’installazione d’impianti di telefonia cellulare, secondo un orientamento interpretativo (condiviso dal T.a.r Veneto, sez. II, 08.01.2004, n, 1), anche a fronte delle disposizioni introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche, persisterebbe la necessità di un distinto ed autonomo titolo abilitativo edilizio, in quanto Io stesso D.Lgs. n. 259/2003 (a differenza dei D.Lgs. n. 198/2002) non contiene una "clausola di esclusività", rivolta a consentire la realizzabilità delle infrastrutture in esso contemplate sulla sola base delle procedure definite dallo stesso Codice. Mentre altro orientamento, prevalente nella giurisprudenza amministrativa, riconosce invece (sia pure con argomentazioni non sempre coincidenti) carattere omnicomprensivo all'autorizzazione prevista dal D.Lgs n. 259/2003, esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti di telefonia cellulare, inclusi quelli urbanistici ed edilizi (cfr. T.a.r. Puglia, Bari, sez III, 13.5.2005, n. 2143; T.a.r. Veneto, sez. lI°, 13.9.2004, n. 3295; T.a.r. Veneto, sez. II°, 30.7.2004, n. 2579; T.a.r. Puglia, Bari, sez. 22.7.2004, n. 3217, T.a.r, Piemonte, sez. I°, 23.6.2004, n. 1176, T.a.r. Lazio, Roma, sez Il/bis, 20.5.2004, n. 2794; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I° 19.5.2004, n. 1353; T.a.r. Campania, Napoli, sez. I°, 5.4.2004, n. 4043; T.a.r. Lombardia, Brescia, sez.I° 30.1.2004, n. 169). Tale orientamento è stato, altresi, recentemente condiviso anche dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI°, 11.01.2005, n. 100 e 22.10.2004, n. 6910). Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460


3) Inquinamento elettromagnetico - Installazione d’impianti di telefonia cellulare - Provvedimento autorizzatorio - Procedura - Conferenza di servizi - art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003. La procedura delineata dall'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 ben si concilia con la valutazione anche della compatibilità urbanistico - edilizia dell'intervento, in proposito, va rilevato come il previsto ricorso ad una "conferenza di servizi" (commi 6 e 7) consenta la valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti, comportando di fatto la sostituibilità del permesso di costruire con la decisione finale assunta in sede di conferenza di servizi. Sicché, si presuppone, che il provvedimento autorizzatorio (e la procedura di denunzia di inizio dell'attività) previsto per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, preveda necessariamente anche la verifica delle compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, non richiedendo, pertanto, un distinto titolo abilitativo a fini edilizi. Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460

4) Inquinamento elettromagnetico - Urbanistica e edilizia - Installazioni difformi dall'autorizzazione amministrativa - Nuova autorizzazione - Necessità - Fattispecie. In caso di installazioni difformi dall'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 87 del D.Lgs n. 259 /2003, restano ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 380/01. Il mutamento della disciplina per l'abilitazione all'intervento edilizio non incide, infatti, sulla disciplina sanzionatoria penale, che non viene correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento (Cfr. Cass. Sez. III°, 08.07.2005, n. 33735). Queste considerazioni inducono a ritenere la necessità anche delle (nuove) autorizzazioni in materia ambientale e sismica. Nella specie, le rilevate variazioni morfologiche, del "finto camino" con ubicata all'interno antenna per stazione radiobase di telefonia mobile, alterando la sagoma originaria dell'installazione, comportava un significativo mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, rendendosi, necessario, il rilascio del permesso di costruire in variante, non essendo affatto sufficiente la semplice D.I.A.. Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460

5) Urbanistica e edilizia - Installazione dei condizionatori d'aria e delle canaline/discendenti - Permesso di costruire - Esclusione - Autorizzazione dell'autorità comunale - Necessità. Per l'installazione dei condizionatori d'aria e delle canaline/discendenti, trattandosi di opere di modesta portata, inidonee a determinare un aumento di volumetria, non richiedono il permesso di costruire bensì la semplice autorizzazione dell'autorità comunale. Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460

6) Procedure e varie - Sequestro preventivo - Sussistenza dei presupposti - Valutazione - Art. 273 c.p.p.. In materia di sequestro preventivo, il Giudice - lungi dal dover valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 273 c.p.p., non estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali - deve limitarsi a verificare l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. Un, sentenza del 25.03.1993 Gifuni e Cass., Sez. Un, sentenza del 20.11.1996, Bassi). Ciò non significa, che il "fumus" non debba essere valutato in concreto: invero, è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi esposti dalla pubblica accusa e ritenere sussistente in concreto il reato configurato, con conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (cfr. Cass. sentenza del 27.01.2000, Cice e Casa. sentenza del 01.07.1996, Chiatellino). Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460

 
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LA TELEFONIA MOBILE ALL'ESTERO: L'ESPERIENZA DI PARIGI

Post n°18 pubblicato il 25 Luglio 2006 da comitato2006

Il sindaco di Parigi dichiara guerra all'inquinamento elettromagnetico.

E firma un accordo con gli operatori della telefonia mobile

Garantire un livello debole di esposizione ai cittadini che abitano in
prossimità dei ripetitori; consentire un'informazione trasparente;
assicurare un'integrazione meno invasiva possibile dei ripetitori nel
paesaggio urbano.
Sono solo tre punti, ma sono sufficienti a dare il segnale di una battaglia
a cui il sindaco di Parigi, Bertrand Delanoe, tiene molto: ridurre al minimo
l'impatto dei ripetitori sulla salute dei parigini e sul paesaggio. Ed è con
questa finalità che è nata la "carta di buon comportamento", un accordo
sottoscritto tra il Comune di Parigi, i tre operatori di telefonia mobile
(Orange, Bouygues Telecom e Société francaise du radiotelephone) e l'Agence
nazionale des fréquences (Anfr).
In particolare, l'accordo prevede che il livello di esposizione alle onde
elettromagnetiche sia monitorato costantemente attraverso precise
rilevazioni nelle 24 ore. La città di Parigi ha fissato per gli operatori
mobili l'obiettivo di contenere questa media di esposizione a 2 volts per
metro (riducendone il valore rispetto a quanto indicato nel decreto del 2
maggio 2002).
Ma uno dei punti più qualificanti dell'accordo, secondo l'amministrazione, è
l'informazione dei cittadini, considerata una priorità. A questo scopo è
stata creata una Commissione di concertazione che si riunirà mensilmente per
esaminare i piani di sviluppo delle reti degli operatori di telefonia.
L'ultimo punto della "carta" riguarda, infine, l'impatto dei ripetitori sul
paesaggio e impegna gli operatori ad elaborare dettagliati protocolli di
integrazione paesaggistica e ambientale delle loro antenne.

articolo tratto dal seguente sito:
http://www.ecodallecitta.it/agenda21/parisantenne.htm

 
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Post N° 19

Post n°19 pubblicato il 25 Luglio 2006 da comitato2006

Il testo integrale dell'accordo:

1^ parte:


Antennes relais : signature d'une charte avec les opérateurs


CHARTE relative aux antennes relais de téléphonie mobile prise entre la Ville de Paris et la
Société BOUYGUES TELECOM la Société Française du Radiotéléphone (SFR)la Société ORANGE France SA exploitants de réseaux de téléphonie mobile


CHARTE relative aux antennes relais de téléphonie mobile prise entre la Ville de Paris et la
Société BOUYGUES TELECOM la Société Française du Radiotéléphone (SFR)la Société ORANGE France SA
exploitants de réseaux de téléphonie mobile

CHARTE relative aux antennes relais de téléphonie mobile prise entre la Ville de Paris et la
Société BOUYGUES TELECOM la Société Française du Radiotéléphone (SFR)la Société ORANGE France SA
exploitants de réseaux de téléphonie mobile
(au sens de l'article 1 du décret n°2002-775 du 3 mai 2002)
PRÉAMBULE

Le développement de la téléphonie mobile se traduit sur le territoire de Paris par l'installation de 2250 stations de base (ou antennes relais) par l'ensemble des opérateurs dont 1000 stations de base macro cellulaires et 1250 équipements micro cellulaires.

Cette technologie apporte des services utiles à ses usagers et contribue de manière significative au développement économique global.

Des efforts d'intégration esthétique et environnementale ont pu s'appuyer sur des dispositions législatives ou réglementaires, et seront amplifiés.

Toutefois, le Maire de Paris, ses adjoints concernés et les Maires d'arrondissements ont été saisis à plusieurs reprises par des habitants ou des acteurs locaux qui s'interrogent sur la multiplication des antennes relais de téléphonie mobile, sur les effets éventuels sur l'organisme d'une exposition prolongée aux rayonnements électromagnétiques émis, et demandent l'application d'impératifs de précaution.

L'hypothèse d'un risque sanitaire pour les populations vivant au voisinage des stations de base de téléphonie mobile n'est pas à ce jour retenue par la Direction Générale de la Santé, étant donné la faiblesse des expositions, confirmée notamment par les mesures réalisées sous le contrôle de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR).

Aujourd'hui, le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, qui intègre le principe de précaution, fixe les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, et oblige les opérateurs à communiquer les "documents justifiant du respect des valeurs limites d'exposition. "

De surcroît ce même décret prévoit que les opérateurs feront part des actions qu'ils auront " engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres " d'une antenne relais, " l'exposition du public au champ électromagnétique émis est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu. ".

Néanmoins, les interrogations des Parisiennes et des Parisiens conduisent la Ville de Paris à prendre des dispositions permettant de prendre en compte leurs préoccupations, la qualité de service rendu et la préservation de l'environnement.

De plus l'implantation de nouvelles antennes relais (notamment passage à la norme UMTS) ou la modification d'antennes existantes doivent faire l'objet d'une gestion concertée répondant à des critères de transparence et d'information.

En conséquence, soucieux d'inscrire la politique de la Ville de Paris dans une démarche de développement durable intégrant les enjeux socio-économiques, le Maire de Paris a convenu de signer la présente Charte avec les opérateurs.


CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ENTRE :

La Ville de Paris, représentée par le Maire de Paris,ci-après dénommée " La Ville ",
D'UNE PART,
ET :

Les exploitant de réseaux de téléphonie mobile au sens de l'article 1er du décret n°2002-775 du 3 mai 2002 :

- La Société BOUYGUES TELECOM, représentée par Gilles PELISSON, Directeur Général,

- La Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Pierre BARDON, Directeur Général,

- La Société ORANGE France SA, représentée par Didier QUILLOT, Directeur Général,

ci-après dénommés " Les opérateurs "

D'AUTRE PART,

Qui s'engagent à respecter les dispositions objet de la présente charte sur le territoire de la Commune de Paris.
TITRE 1

Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux équipements micro cellulaires pour les seuls articles 1.5 et 1.6.

ARTICLE 1.1 Déclaration de toutes les implantations

Afin d'améliorer la concertation entre les parties, les opérateurs s'engagent à présenter un dossier à la Ville :

- pour toute nouvelle installation d'antenne radio située sur le territoire de la Ville de Paris, sur une station de base existante ou non,
- pour toute modification substantielle d'une antenne radio, nécessitant une autorisation de l'ANFR que cette modification soit ou non soumise à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme et /ou du Code de l'Environnement (permis de construire, déclaration de travaux, ou autorisation au titre des dispositions sur les Monuments Historiques et les Sites).

Les opérateurs remettront à la Ville le dossier prévu à l'alinéa précédent au plus tard à la date à laquelle ils auront, le cas échéant, déposé la première demande d'autorisation réglementaire au titre du Code de l'Urbanisme et/ou du Code de l'Environnement.

Lorsque le projet d'implantation ne fait pas l'objet d'autorisation réglementaire, les opérateurs remettront à la Ville le dossier susvisé dans un délai compatible avec l'information de la Commission prévue à l'article 1.3 de la présente Charte.


ARTICLE 1.2 Informations techniques précises

Le dossier prévu à l'article 1.1 de la présente Charte comprendra l'intégralité des informations et renseignements suivants :


- Mention précisant si l'installation projetée ou la modification fait l'objet d'une autorisation au titre du Code de l'Urbanisme et/ou de l'Environnement ;

- Adresse (numéro, voie, arrondissement) et coordonnées géographiques et éventuellement le nom, la destination de l'immeuble, en précisant le caractère nouveau ou modificatif du dossier ;

- Nombre d'antennes (à installer et/ou déjà en place), type, système, hauteur, azimut, bande de fréquence utilisée, tilt mécanique minimum et maximum, plans et schémas de localisation des équipements techniques ;

- Plan de situation au 1/2 000 et au 1/500 ;
- Extrait cadastral du lieu concerné ;
- Coordonnées Lambert X, Y, Z du site ;
- Etat de l'existant (toiture, élévation des façades) ;
- Etat projeté (toiture, élévation des façades) à la même échelle que celle de l'état de l'existant ;

- Copie de la " Fiche Santé " constitutive du dossier COMSIS telle que définie par l'ANFR. Elle contient en particulier, en l'état actuel de la fiche ANFR, les informations suivantes : déclaration des établissements particuliers recensés et leur éloignement, au sens du décret du 3 mai 2002 ; dans ce cas, l'exploitant donne la liste des sites en précisant pour chacun le nom, l'adresse et l'estimation du niveau maximum de champ reçu sous la forme d'un pourcentage par rapport à la valeur de référence du décret du 3 mai 2002 ;

- Engagement écrit de l'opérateur certifiant que, en dehors du périmètre de sécurité mentionné sur plan et balisé sur site, les références de valeurs d'exposition aux champs électromagnétiques fixées dans le décret du 3 mai 2002 sont respectées ;

- Mention sur plan, d'une part des périmètres de sécurité conformes aux préconisations de la Circulaire du 16 octobre 2001, et d'autre part du balisage effectif réalisé sur le terrain en fonction de la configuration des lieux

- Liste et/ou schémas précisant la distance des ouvrants (fenêtre, porte, balcon) situés dans un rayon de 10 mètres de l'antenne, indépendamment de l'orientation de son faisceau ;

- Dans le mois suivant la mise en service de l'antenne, copie du procès verbal de recette fonctionnelle confirmant la conformité du service par rapport au projet ;

- Photos de l'environnement immédiat prises de la rue et d'un point haut proche de l'immeuble lorsque cela est possible ;

- Mesures prises par l'opérateur en respect des dispositions d'intégration paysagère et environnementale prévues à l'article 1.6 de la présente Charte ;

- Simulation des installations par photomontages ;

Le dossier est déposé à la Direction de la Protection de l'Environnement de la Ville de Paris en 2 exemplaires papier et sous un format numérique standard (si possible au format PDF).


ARTICLE 1.3 Commission de concertation

La Ville a décidé de mettre en place une Commission qui sera destinataire des dossiers remis par les opérateurs conformément aux dispositions de l'article 1.1 de la présente Charte.

La Commission a pour finalité, en vue de prévenir les difficultés éventuelles de toute nature, d'émettre des préconisations, d'émettre un avis sur l'intégration paysagère et environnementale des installations, de valider le Protocole d'intégration paysagère et environnementale des installations (prévu à l'article 1.6 de la présente Charte), de demander aux opérateurs un dossier technique sur une antenne, de préconiser, en cas de conflit local identifié, la tenue et les modalités d'une réunion d'information publique et enfin de constituer un lieu de dialogue et d'échanges que les signataires de la Charte souhaitent constructifs et transparents.

Peuvent être présents ou représentés au sein de la Commission :

- Le Maire de Paris, président
- les adjoints au Maire concernés,
- les opérateurs,
- les Maires d'arrondissements concernés du fait de la localisation des installations inscrites à l'ordre du jour,
- la Préfecture de Paris,
- la Préfecture de Police,
- l'ANFR,
- les services de la Ville concernés par l'ordre du jour,
- le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine,
- l'Architecte des Bâtiments de France,
- la DDASS,
- le gestionnaire de l'édifice ou du bâtiment concerné.

(Continua)

 
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CONTINUA IL TESTO DELL'ACCORDO

Post n°20 pubblicato il 25 Luglio 2006 da comitato2006

(segue)

Un ou plusieurs experts que la Ville ou les opérateurs auront souhaité s'adjoindre pourront également assister aux séances de la Commission.

Le secrétariat de la Commission sera assuré par la Ville (Direction de la Protection de l'Environnement).

Seront notamment inscrits à l'ordre du jour des séances de la Commission les dossiers, identifiés par la Ville et/ou les opérateurs, nécessitant une attention particulière au regard, notamment, des articles 1.4, 1.6 et 2.1 .

La Commission se réunira mensuellement, nonobstant la possibilité de réunions exceptionnelles, en cas de besoin, à l'initiative de la Ville, sur saisine de l'un de ses membres.

Les signataires conviennent que la présentation des dossiers à la Commission ne dispense pas les opérateurs, lorsque cela s'avère nécessaire, de déposer un permis de construire ou une déclaration de travaux ou une autorisation spéciale de travaux auprès des services compétents habilités à autoriser l'implantation projetée au sens du Code de l'Urbanisme et/ou du Code de l'Environnement .

La Ville instruira les autorisations ressortant de sa compétence dans les délais légaux.


ARTICLE 1.4 Plan de déploiement et parc existant des installations

Les opérateurs s'engagent à fournir à la Ville :

Avant le 30 avril de chaque année, le plan de déploiement des installations prévues à cette date sous la forme d'un document spécifique pour chacun des 20 arrondissements, dénommé " plan de déploiement initial ". Ce plan indiquera les objectifs poursuivis, notamment l'existence d'une zone de non-couverture, une augmentation du trafic ou la mise en place de la norme UMTS.

Avant le 31 octobre de chaque année, les documents prévus à l'alinéa ci-dessus, dans les mêmes formes, mais actualisés aux projets d'implantations réalisés, abandonnés et nouvellement envisagés entre temps, dénommés " plans de déploiement actualisés ".


ARTICLE 1.5 Démontage des installations hors d'usage

Les opérateurs s'engagent à démonter les installations qui n'ont plus et n'auront plus de fonction, dans les six mois suivant l'arrêt de celles-ci.

ARTICLE 1.6 Intégration paysagère des installations

Le souci de la meilleure intégration possible des antennes, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs édicules techniques (baies, chemins de câbles, caillebotis, passerelles, échelles, garde-corps, mâts, supports d'antennes, chemins de marche, plates-formes d'entretien…) doit être pris en compte sur l'ensemble du territoire parisien par les opérateurs, dans une démarche compatible avec les contraintes liées à la performance radio du site.

Toute installation nouvelle, toute installation existante faisant l'objet d'une modification substantielle (au sens de l'article 1.1), et toute installation existante sur demande exceptionnelle, motivée de la Ville, feront l'objet d'un examen attentif, quelle que soit la situation géographique de l'antenne (secteur central, quartiers de faubourg ou périphérique), que la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L341-1 et suivants du Code de l'Environnement s'appliquent ou non, que les stations de base relèvent ou non de la procédure du permis de construire ou de son régime simplifié, quel que soit le type d'installation.

De surcroît, conformément aux articles L33-1, L32-12 et L45-1 de la Loi du 26 juillet 1996 portant réglementation des télécommunications (Titre II), à la circulaire du 16 octobre 2001 adressée aux Préfets de Départements rappelant les dispositions réglementaires sur lesquelles peuvent s'appuyer les autorités chargées de l'instruction des demandes d'autorisation de construire et à la Charte Nationale de Recommandations Environnementales du 12 juillet 1999 (dont les opérateurs sont signataires), la Ville de Paris et les opérateurs s'engagent dans les trois mois qui suivent la signature de la présente Charte à élaborer conjointement un Protocole d'intégration paysagère et environnementale des antennes relais.


Ce Protocole sera notamment fondé sur les principes suivants :

· une bonne intégration dans l'environnement parisien,
· une attention particulière portée à l'aspect de l'installation vue depuis le domaine public, en vision proche et lointaine
· une prise en compte de l'architecture des bâtiments supportant l'installation (composition des façades et des toitures…), notamment par le positionnement des mâts supports d'antennes, la bonne intégration des baies et édicules techniques aux volumes bâtis existants, ou à défaut en les adossant aux émergences existantes en terrasse.

Ces principes seront détaillés dans un Protocole, qui, après avis de la Commission prévue à l'article 1.3, sera annexé à la présente Charte (Annexe 1).

Ils s'appliqueront dès la signature de la Charte aux nouvelles installations et aux installations existantes faisant l'objet d'une modification substantielle (au sens de l'article 1.1), sous réserve de la faisabilité technique et juridique et du maintien de la qualité de service. Pour les installations existantes, ces principes seront appliqués uniquement sur demande exceptionnelle, motivée de la Ville.

Dans tous les cas, dès la signature de la présente charte et sans préjudice de la signature dudit Protocole, les opérateurs s'engagent à justifier auprès de la Commission des circonstances techniques, juridiques ou tenant à la qualité de service, qui feraient obstacle à l'application des principes ci-dessus énoncés et à proposer dans toute la mesure du possible, dans le même temps, des solutions adaptées tendant à minimiser la nuisance visuelle tout en maintenant la qualité du service rendu.


TITRE 2

Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 fixe des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.

Les opérateurs déclarent que leurs installations sont conformes à ce décret sur l'ensemble du territoire parisien.

La Direction Générale de la Santé (rapport ZMIROU), l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST), l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) et la Commission de Sécurité des Consommateurs (CSC), ont publié des rapports qui ne retiennent pas l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité des stations de base, compte tenu des niveaux d'exposition constatés.

Néanmoins, compte tenu des inquiétudes exprimées par les Parisiennes et les Parisiens, de la très forte densité des stations de base, la Ville et les opérateurs conviennent que ces derniers s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour contenir les niveaux de champs électromagnétiques moyens liés à la téléphonie mobile autour des niveaux actuels dans les lieux de vie fermés et les établissements particuliers au sens de l'article 5 du décret du 3 mai 2002, à l'exception des lieux de simple passage des établissements de soins, sans préjudice pour les opérateurs de rapporter la preuve pour chaque site particulier que toutes dispositions ont été prises, conformément à l'article 5 du décret du 3 mai 2002, pour que le champ électromagnétique reçu soit aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.

A cet effet, la Ville et les opérateurs ont défini, dans le présent Titre, une méthode de calcul pour établir le niveau d'exposition moyen des Parisiennes et des Parisiens. Le présent Titre ne remet en cause ni les normes définies par le Décret n°2002-775 du 3 mai 2002, ni le protocole de mesure de l'Agence Nationale des Fréquences.

ARTICLE 2.1 Traitement des mesures de champs

Les résultats publics des mesures d'exposition de la population aux champs électromagnétiques effectuées sur Paris, par l' ANFR ou les bureaux de contrôle indépendants, suivant le protocole actuellement en vigueur, sont publiés sur le site Internet de l'ANFR.

L'annexe 2 précise la méthode de calcul déterminant le niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures à partir du champ crête et du coefficient de pondération de trafic journalier.
Ce dernier coefficient fera l'objet d'une vérification annuelle par l'ANFR afin de le réviser éventuellement.

Les nouvelles mesures de champ prévues au titre de la présente charte sur un lieu de vie donné, seront effectuées sur au moins trois points répartis en fonction de l'utilisation du lieu pour en déduire le niveau de champ moyen d'exposition effective sur 24H. Un des trois points sera déterminé par la méthode ANFR. Sur les autres points, une mesure sera effectuée uniquement sur les deux bandes de fréquences GSM selon le protocole de l'ANFR (cf. article 2.3.2).

Ce niveau moyen sera calculé à partir de l'agrégation en puissance des niveaux relevés dans les deux bandes GSM 900 et GSM 1800 de tous les points de mesures du lieu considéré conformément à l'annexe 2.

Dès lors que la Commission aura constaté sur un lieu, tel que défini dans le préambule du présent Titre, que le niveau de champ moyen d'exposition effective sur 24H est supérieur à la valeur définie à l'annexe 2 et quand bien même les valeurs limites du décret ne seraient pas atteintes, les opérateurs communiqueront dans le délai d'un mois à la Commission les dispositions susceptibles de ramener l'exposition dudit lieu à une valeur inférieure ou égale à la valeur définie à l'annexe 2.
Quelles que soient les dispositions retenues, une mesure de vérification du niveau moyen d'exposition effective sur 24H sera alors effectuée.

ARTICLE 2.2 Périmètre de sécurité aux abords immédiats des installations


Les opérateurs s'engagent à mettre en place un périmètre de sécurité conformément à la circulaire du 16 octobre 2001 indiquant les restrictions d'accès à proximité de leurs installations.

Dans ce cadre, une signalétique adaptée est mise en place par les opérateurs qui en communiquent les modèles à la Ville.


ARTICLE 2.3 Mesures de champs électromagnétiques


2.3.1 Campagnes de mesures

Afin d'obtenir une vision large des niveaux d'exposition de la population, la Ville et les opérateurs décident de faire effectuer des campagnes de mesures régulières des champs électromagnétiques.

Les opérateurs prendront à leur charge, les frais relatifs à :
- une campagne de mesures des bâtiments particuliers, au sens de l'article 5 du décret du 3 mai 2002, à raison de 300 établissements par an ;
- une campagne de 150 mesures par an de lieux de vie dont la liste sera validée par la Commission,
- un maximum de 150 mesures ponctuelles par an décidées par la Commission afin de répondre aux éventuelles demandes.

Toutes ces mesures seront effectuées conformément aux dispositions de l'article 2.3.2 .

2.3.2 Mesures

Les mesures sont effectuées par un organisme référencé par l'Agence Nationale des Fréquences suivant le Protocole ANFR. Au moins deux points de mesures supplémentaires dans chaque bande considérée pour l'application de la présente Charte, seront déterminés par lieu de vie et, le cas échéant par étage, au regard de leur configuration totale et dans les conditions de leur utilisation normale, pour calculer le niveau d'exposition moyen au champ électromagnétique.

Un rapport de mesures, établi selon le modèle défini par l'Agence Nationale des Fréquences, est remis à la Ville. Une copie de ce rapport est transmis à l'ANFR. Par ailleurs, toutes les mesures effectuées à l'initiative des opérateurs sont communiquées à la Commission et à l'Agence Nationale des Fréquences.

2.3.3. Mise en œuvre

La Commission définit les modalités de mise en œuvre et de pilotage de l'ensemble de ces mesures.

La Commission arrête la localisation et le calendrier des mesures de la campagne annuelle et celle des mesures ponctuelles. Elle commandite les mesures auprès de sociétés référencées par l'ANFR.


La Commission est notamment compétente pour :
- constater la conformité des résultats des mesures, avec les dispositions de la présente Charte ou, en cas de non-respect, demander à l'opérateur concerné de prendre toute mesure utile ;
- préconiser, chaque fois que nécessaire , la tenue et les modalités d'une réunion d'information publique ;
- vérifier, le cas échéant, par une demande nouvelle de mesure que ses préconisations ont été suivies d'effet afin de garantir le respect de la présente Charte par les signataires.

TITRE 3


ARTICLE 3.1 Plan de déploiement des installations et consultation

Conformément à l'article 1.4 de la présente Charte, les opérateurs s'engagent à fournir à la Ville :

Avant le 30 avril de chaque année le plan de déploiement des installations prévu à l'article 1.4 de la présente Charte, sous la forme d'un document spécifique pour chacun des 20 arrondissements, dénommé " plan de déploiement initial "

Avant le 31 octobre de chaque année, les documents prévus à l'alinéa ci-dessus, dans les mêmes formes, mais actualisés aux projets d'implantations réalisés, abandonnés et nouvellement envisagés entre temps, dénommés " plans de déploiement actualisés "

Les documents sont transmis par la Ville à chaque Maire d'arrondissement (Président du CICA) dans les quinze jours suivant leur réception.

A l'initiative du Maire d'arrondissement, le CICA peut aborder lors d'une réunion (dont l'avis sera adressé à la Commission et à chacun des opérateurs) le bilan du plan de déploiement précédent, le plan de déploiement de chaque opérateur pour les 6 mois suivants.

Les CICA peuvent proposer aux opérateurs d'être présents, lesquels s'engagent , dès lors qu'ils y ont été conviés, à participer à chacune de ces réunions.

Les avis et observations des participants formulés dans le cadre de ces réunions peuvent être consignés dans un procès-verbal qui est transmis à la Commission.

La Commission réalise une synthèse des procès-verbaux dont elle aura été destinataire. La synthèse est mise à disposition du public.


ARTICLE 3.2

Information/ concertation des locatairesLa Ville et les opérateurs rappellent que les dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (modifiée par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains) prévoient un certain nombre de droits au bénéfice des locataires (information relative aux travaux de l'immeuble, plan de concertation…).

La Ville et les opérateurs s'engagent à sensibiliser tous leurs interlocuteurs au respect de ces dispositions.

ARTICLE 3.3 Information entre la Ville et les opérateurs sur les requêtes et courriers des habitants

Dans le cas d'installations préexistantes à la signature de la présente Charte, la Ville s'engage à informer les opérateurs des requêtes et courriers qu'elle recevra de la part de riverains ou de leurs représentants.

De la même façon, les opérateurs informent la Ville des requêtes et courriers dont ils feront l'objet.

Pour faciliter les échanges, chaque opérateur désigne un correspondant qui sera l'interlocuteur de la Ville.


ARTICLE 3.4 Forum de débat public

Les opérateurs et la Ville s'engagent à organiser un forum de débat public annuel autour de la question de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Ce forum permet le débat entre les différents acteurs concernés du territoire : habitants, associations, élus, bailleurs, opérateurs, autorités sanitaires, ANFR, ART,etc.

L'objectif est de créer les conditions d'une culture commune sur les différents aspects de la téléphonie mobile. Pour atteindre cet objectif, la diversité des points de vues doit pouvoir s'exprimer.

Le résultat de ces débats fait l'objet d'une communication élaborée conjointement avec les opérateurs, qui est rendue publique par la Ville.


ARTICLE 3.5 Évaluation de la Charte

Un point sur l'état des connaissances scientifiques et sur l'évaluation de la charte et de son application est effectué chaque année dans le cadre de la Commission.

Cette évaluation a notamment pour objet de vérifier que les dispositions mises en œuvre au travers de la charte ont permis d'en atteindre les objectifs, de mieux informer les acteurs locaux et les Parisiens, tout en préservant les conditions normales de déploiement des réseaux et la qualité du service rendu par les opérateurs, conformément aux obligations de leurs cahiers des charges.

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et l'Agence Nationale des Fréquences sont invitées à participer à l'évaluation de la charte.


ARTICLE 3.6 Durée de la Charte

La présente Charte prend effet au jour de sa signature et ce pour une durée de deux ans.

Après accord des parties, elle sera reconduite pour une durée équivalente, sans préjudice des modifications qui auront pu être décidées conjointement par les parties.

Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de trois mois, dénoncer la présente Charte, par lettre recommandée adressée aux autres parties.

ARTICLE 3.7 Confidentialité

La communication des informations transmises par les opérateurs à la Ville en vertu de la présente Charte est soumise aux dispositions de la Loi 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'à la législation relative à l'accès aux documents administratifs.

La présente Charte pourra être diffusée sur tout support par les parties signataires.

Document comprenant 15 pages

Fait en 8 exemplaires dont :

2 pour la Ville de Paris
2 pour la société BOUYGUES TELECOM,
2 pour La Société Française du Radiotéléphone (SFR),
2 pour La société ORANGE France SA

A Paris, le 20 mars 2003
Pour la Ville de Paris Pour la société BOUYGUES TELECOM
Bertrand DELANOË
Maire de Paris

Pour la Société Française du Radiotéléphone (SFR)

Pour la société ORANGE France SA


En présence de Jean-Claude GUIGUET Président de l'ANFR

ANNEXE 1
Protocole d'intégration paysagère et environnementale


Ce protocole sera élaboré dans un délai de trois mois à compter de la signature de la Charte.

ANNEXE 2
Méthode de calcul

Introduction
La présente annexe précise la méthode de calcul permettant de respecter le niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures de la population parisienne dans les lieux de vie décrits au Titre 2 de la Charte.

Cette méthode ne remet en cause ni le protocole ANFR, ni les termes du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.

La Ville et les opérateurs affirment leur volonté commune d'utiliser des méthodes de mesure et de calcul présentant les meilleures garanties de rigueur scientifique.


Niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures
La Ville fixe aux opérateurs l'objectif de contenir à 2 V/m équivalent 900 le niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures de la population parisienne dans les lieux de vie.

Ce niveau moyen correspond à l'agrégation en puissance des niveaux relevés dans les deux bandes GSM 900 et GSM 1800.

Un V/m équivalent 900 est égal à un V/m dans la bande 900 MHz et un V/m équivalent 900 est égal à un V/m dans la bande 1800 MHz multiplié par le rapport 58/41 (rapport des niveaux de référence du décret du 3 mai 2002).

Coefficient de pondération du trafic journalier
La technologie GSM met en oeuvre des puissances d'émission variables notamment en fonction du trafic. Cette particularité, détaillée dans l'annexe A1.2 du protocole de mesures in situ de l'ANFR, a conduit à inclure dans celui-ci un post traitement des mesures dans les bandes GSM afin de restituer les niveaux d'exposition potentielle " maximum maximurum ". Selon l'ANFR un coefficient de pondération du trafic journalier égal à 0,432 correspondant au rapport entre le niveau moyen d'exposition effective sur 24 heures défini ci-dessus et le niveau de champ théorique maximal généré par les installations de téléphonie mobile au maximum de leur capacité d'émission tel que le restitue le protocole de mesure in situ de l'ANFR.

Détermination des résultats
Les résultats des mesures, agrégés par bande, telles que définies au titre II, sont convertis en V/m.équivalent 900, additionnés quadratiquement puis affectés du coefficient de pondération de trafic journalier.

Il testo tratto dal seguente sito:
http://www.paris.fr/FR/actualites/antennesrelais/charte.htm

 Fine

 
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Post N° 21

Post n°21 pubblicato il 22 Gennaio 2007 da comitato2006

L'IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DI VIA LODI

OGGETTO: Stazione di telefonia cellulare, con parabole per ponti radio, realizzata in via Lodi, su terreno di proprietà comunale sito in località Villaggio del Sole (foglio 19, mapp. 2047)

IL FATTO

  • In data 23 maggio 2004, il Comune di Udine ha concesso alla società Vodafone Omnitel l'occupazione del suolo pubblico relativamente alla porzione di terreno identificata in oggetto, cod. 2UD0855 Villaggio del Sole e qualificata come area incolta, per una superficie complessiva di circa 35,88 mq., pattuendo un canone - per il primo anno - di 15.000 Euro.

  • In data 26 agosto 2004, la società Vodafone Omnitel ha presentato al Comune di Udine la richiesta di concessione edilizia per la realizzazione della stazione radiobase in oggetto.

  • In data 19 novembre 2004, il Comune ha rigettato l'istanza per inosservanza delle distanze legali dal confine stradale, prescritte dall'art. 64 del PRGC.

  • In data 20 dicembre 2004, Vodafone ha chiesto il riesame della pratica a seguito delle modifiche apportate agli elaborati grafici, secondo le prescrizionni del PRGC e,

  • In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale per l'individuazione dell'esatto posizionamento definitivo delll'impinato,

  • in data 28 settembre 2005, ha presentato domanda di autorizzazione edilizia in precario ai sensi dell'art. 81 della L.R. 52/91

  • In data 7 novembre 2005, il Comune ha autorizzato l'esecuzione dei lavori sulla base degli elaborati progettuali presentati dalla Vodafone, ove si evince (pag. 3 “Descrizione dell'intervento”) che “ ... la struttura sarà costituita da una combinazione modulare di vari pannelli prefabbricati avente dimensioni 6,50 x 6,25 m.” una superficie complessiva di 40,625 mq.

***

NOSTRE OSSERVAZIONI

1. IL DANNO ERARIALE

Alla luce della documentazione in nostro possesso, non sembra che possa imputarsi a carico della Vodafone alcuna ipotesi di abuso edilizio, avendo la stessa ottenuto dal Comune l'autorizzazione a costruire su una superficie pari a 40,625 mq.

Ferma restando l'irrilevanza della superficie effettivamente occupata dal manufatto, che, calcolata sulla soletta di cemento armato, ammonta a mt. 6,50 x 6,30 mt. per un totale di 40,95 mq, giova tuttavia osservare che in data 23 maggio 2005 il Comune ha stipulato con l'operatore telefonico una concessione di occupazione del suolo pubblico per una porzione di terreno pari a soli 35,88 mq (pattuendo un canone, per il 1°anno, di 15.000 Euro suscettibile di eventuali aggiornamenti).

E' di tutta evidenza come il Comune abbia impropriamente rilasciato alla controparte - sine titulo - un'autorizzazone a costruire su una porzione di terreno maggiore, pari al 13% in più, che non era stata accordata nel titolo concessorio, né quantificata in sede di corrispettivo economico.

E' altresì incontrovertibile che i professionisti della Vodafone abbiano scientemente allegato alla domanda di autorizzazione edilizia in precario un progetto di costruzione ben sapendo che la stazione radiobase avrebbe occupato una superficie significativamente superiore a quella predeterminata nel titolo concessorio, e che il Comune, se avesse conformato la sua azione a quei princìpi di imparzialità e buon andamento, avrebbe dovuto respingere.

La PA attiverà , dopo la ns. segnalazione, quel meccanismo di Autotutela, per cui sanerà il danno erariale con un adeguamento economico, ma è censurabile l'incongruenza dell'atto autorizzativo finale rispetto ad un atto prodromico, quale è il titolo concessorio che viene espressamente richiamato nel preambolo dell'autorizzazione edilizia in precario rilasciata dal Comune.

2. L'OMESSA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE ex art. 81 comma III legge reg.le n. 52/91

Va secondariamente rilevato che la legge reg.le n. 52/91, invocata dalla Vodafone per accedere all'istituto dell'autorizzazione edilizia in precario, al III comma dell'art. 81, prescrive che la facoltà connessa al rilascio di tale strumento non possa essere disgiunta dalla valutazione dell'assetto territoriale interessato dall'intervento, nonchè dagli effetti che possono prodursi sul piano della tutela ambientale e paesaggistica.

Orbene, dallo studio del fascicolo amministrativo in ns. possesso (sempre che non risultino nuovi e diversi atti amministrativi), il Comune

  1. non ha mai acquisito nel corso dell'iter procedimentale quella certificazione urbanistica che qualifica la maggior porzione del terreno come area che ricade "entro il limite della fascia di rispetto di cui all'art. 1 della legge n. 431 dell' 8 agosto 1985 (ora D.lgsl. 42/2004) per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,

  2. non ha mai compiuto alcuno studio d'impatto ambientale e paesaggistico richiesto dalla citata legge reg.le, ex art. 81 comma 3° legge reg.le n. 52/91.

Ferma restando l'insussistenza di vincoli assoluti di inedificabilità di simili manufatti, compatibili con qualsiasi tipo di zonizzazone del territorio, il Comune non ha osservato, nè preteso, la corretta applicazione del citato disposto normativo: non ha valutato la ricaduta a livello ambientale che la stazione di telefonia produce su un area rientrante nella fascia di rispetto, in relazione al limitrofo parco del "Cormor" soggetto a vincolo ambientale e paesaggistico.

Tale omissione, a nostro parere, è tanto più grave se si considera che il dr. Franzil - membro della commissione Ediliza [già chiamata a pronunciarsi sulla (originaria) domanda di concessione edilizia presentata dalla Vodafone in data 26 agosto 2004, successivamenbte rigettatta, il 19 novembre 2004, per inosservanza delle distanze legali prescritte dal PRGC dal confine stradale] - in veste di esperto ambientale - con nota del 2 febbraio 2005 - aveva espresso giudizio negativo sul provvedimento concessorio rilevando il significativo impatto paesaggistico dell'antenna de quo, che giova ricordare misura complessivamente (palo +antenna) 30 metri; un manufatto di notevoli dimensioni, fuori scala rispetto alla presenza circostante di fabbricati residenziali sensibilmente meno elevati

L'omessa valutazione d'impatto ambientale vizia in sé il provvedimento autorizzativo.

3. LA PROVA MAI FORNITA DELLA " NON ALTRIMENTI REALIZZABILITA' " DELL'OPERA

Anche sotto il profilo genetico, le motivazioni prodotte in atti dalla Vodafone per accedere allo strumento della "autorizzazione edilizia in precario" non sembrano correttamente argomentate, almeno sotto il profilo della c.d. "non altrimenti realizzabilità" dell'opera.

L'art. 81 della normativa reg.le subordina il rilascio di simili autorizzazioni alla presenza di di opere che, pur difformi agli strumenti urbanistici vigenti, abbiano il carattere

  1. d'urgenza

  2. provvisorietà e

  3. non altrimenti realizzabilità.

La richiesta di autorizzazione edilizia in precario si manifesta assolutamente carente di motivazione, laddove si deve dimostrare l'assenza di valide alternative idonee a soddisfare quella necessità di costruzione del manufatto su quel terreno piuttosto che in un altro.

Dalla documentazione in ns. possesso, la Vodafone non ha infatti mai compiuto - nè il Comune ha mai richiesto per il tramite dell'ARPA – alcun accertamento tecnico che comprovasse l'assoluta indispensabilità dell'impianto da localizzare su quell'area, anzichè su un'altra: si è semplicemente limitata a certificare - ex art. 4 DM 381/98 - che "la scelta del sito per l'installazione del manufatto è la più favorevole fra le alternative possibili compatibilmente con le esigenze del servizio fornito" (cfr. la dichiarazione allegata alla richiesta di riesame di concessione edilizia del 6/12/2004) ma non ha mai tecnicamente dimostrato (prova c.d. in negativo) che le asserite esigenze di copertura del servizio sarebbero state vanificate localizzando l'impianto in altra zona - inidonea a garantire quella qualità di segnale che dev'essere erogato all'utenza - e che pertanto solo l'ubicazione dell'impianto nell'area di via Lodi è in grado di soddisfare.

Tale ricerca è stata disattesa dalla Vodafone che, forte del titolo concessorio di occupazione di suolo pubblico ottenuto in data 23 maggio 2004 (anteriormente all'istanza di autorizzazione edilizia in precario), non aveva evidentemente più interesse a ricercare una localizzazione alternativa a quella di via Lodi e parimenti idonea;dal canto suo, il Comune - privo delle strumentazioni tecniche - NON ha mai chiesto una valutazione tecnica/peritale dell'ARPA o della Vodafone idonea a certificare l'indispensabilità dell'area di via Lodi piuttosto che di un sito alternativo parimenti idoneo a quella prescelto (si pensi, solo a titolo esemlificativo, all'attigua caserma militare del "Cormor basso" priva di qualsivoglia servitù militare e identificabile, secondo il recente piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile come area neutra per la realizzazione di simili manufatti).

4. L'OMESSA PROROGATIO DELLA CLAUSOLA DI PRECARIETA' ex art. 81 comma II legge reg.le 52/91

Anche sotto il profilo contenutistico, l'autorizzazione edilizia in precario suscita forti perplessità allorquando il Comune ha omesso la prorogabilità del termine di un anno, prescritto dal II comma dell'art. 81 della legge 52/91 (sempre in allegato), per non più di 2 volte in presenza di validi motivi.

Il tenore letterale della citata norma [... All'autorizzazione DEVE essere apposta una specifica clausola che determini ...] sancisce con tenore imperativo, sottratto cioè alla discrezionalità della PA, la rilevanza giuridica della clausola di precarietà che va apposta sull'atto amministrativo, il cui contenuto assurge a elemento essenziale, non potendosi configurare alla stregua di mero elemento accidentale o accessorio.

Di talchè, omettendo - il Comune - la prescrizione della prorogabilità del termine nelle modalità ivi indicate, ha violato una norma imperativa a cui la PA non può e non deve apportare alcuna modifica. E va da sé che la violazione di una norma imperativa produce sic et sImpliciter la nullità di un'atto.

Alla luce delle predette osservazioni, il Comune ha rilasciato un atto autorizzativo ATIPICO CHE, IN QUANTO DIFFORME DAL MODELLO PREDETERMINATO DALLA CITATA NORMATIVA, INVALIDA L'ATTO AUTORIZZATIVO.

5. CONCLUSIONI

In ottemperanza al protcollo d'intesa intercorso tra ANCI e Ministero delle Comunicazione per l'installazione, monitoraggio, controllo e razionalizzaizone degli impianti di stazione radio base, firmato a Roma il 17 dicembre 2003, si richiede una concertazione fra le parti in ordine alla migliore localizzazione dell'impianto che tenga conto del minore impatto ambientale che deriverebbe dall'insediamento all'interno della struttura militare della caserma “Cormor Basso”.

 
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