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I requisiti formali e sostanziali del verbale di conciliazione
Con la sentenza a margine, il Tribunale di Modica, lo scorso dicembre, si è pronunciato in ordine ai requisiti sostanziali e formali che deve contenere il verbale di conciliazione per poter essere omologato dal Presidente del tribunale ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 28/2010.
Nella specie, il Presidente del tribunale ha rigettato l’istanza di omologazione di un verbale per mancanza di importanti requisiti formali previsti dalla normativa, che non hanno nemmeno consentito al Presidente di procedere al successivo vaglio della conformità del verbale stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico che, invece, rappresentano i requisiti sostanziali del verbale.
Il rigetto, in particolare, è stato motivato sull’assunto che il mediatore non avesse indicato il suo legittimo status, quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia e che il processo verbale non contenesse l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale.
A tali vizi, si è aggiunta la mancanza, da parte del mediatore, della certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti, seppur trattasi di vizio facilmente superabile con l’attestazione dell’autografia da parte del cancelliere del Tribunale.
Una pronuncia interessante, se si pensi che, in mancanza di tali oneri formali, verrebbe meno quanto raggiunto dalle parti in termini di accordo, talvolta in modo travagliato, e quanto da esse sostenuto in termini economici con conseguenze nefaste anche per lo stesso sistema della giustizia.
Un monito, dunque, per tutti i mediatori che devono avere come scopo primo la facilitazione di una collaborazione tra le parti e, soprattutto, la loro efficacia all’interno dell’ordinamento.
Rita Marsico
Tribunale di Modica, 9 dicembre 2011
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Letta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ….. ……. ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art.12 D.Lgs. n.28/2010 del “verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11 …. alla presenza del mediatore Avv…………………… con firme autenticate” nel procedimento di mediazione n.5/2011 proposto nei confronti di ……… …….. e …. ….. innanzi all’ organismo di mediazione forense istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica;
ritenuto che la ricorrente ha allegato all’istanza copia conforme all’originale del processo verbale del 28.7.2011 dell’accordo amichevole raggiunto con allegato il testo dell’accordo medesimo;
ritenuto che l’art. 12 D.Lgs. n.28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, dispone, al comma 1, che “il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento
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