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Mediazione civile e commerciale
 

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I requisiti formali e sostanziali del verbale di conciliazione

Post n°295 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

Con la sentenza a margine, il Tribunale di Modica, lo scorso dicembre, si è pronunciato in ordine ai requisiti sostanziali e formali che deve contenere il verbale di conciliazione per poter essere omologato dal Presidente del tribunale ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 28/2010.

Nella specie, il Presidente del tribunale ha rigettato l’istanza di omologazione di un verbale per mancanza di importanti requisiti formali previsti dalla normativa, che non hanno nemmeno consentito al Presidente di procedere al successivo vaglio della conformità del verbale stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico che, invece, rappresentano i requisiti sostanziali del verbale.

Il rigetto, in particolare, è stato motivato sull’assunto che il mediatore non avesse indicato il suo legittimo status, quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia e che il processo verbale non contenesse  l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale.

A tali vizi, si è aggiunta la mancanza, da parte del mediatore, della certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti, seppur trattasi di vizio facilmente superabile con l’attestazione dell’autografia da parte del cancelliere del Tribunale.
Una pronuncia interessante, se si pensi che, in mancanza di tali oneri formali, verrebbe meno quanto raggiunto dalle parti in termini di accordo, talvolta in modo travagliato, e quanto da esse sostenuto in termini economici con conseguenze nefaste anche per lo stesso sistema della giustizia.

Un monito, dunque, per tutti i mediatori che devono avere come scopo primo la facilitazione di una collaborazione tra le parti e, soprattutto, la loro efficacia all’interno dell’ordinamento.
Rita Marsico

                                                 Tribunale di Modica, 9 dicembre 2011
 
                                                         IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Letta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ….. ……. ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art.12 D.Lgs. n.28/2010 del “verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11 …. alla presenza del mediatore Avv…………………… con firme autenticate” nel procedimento di mediazione n.5/2011 proposto nei confronti di ……… …….. e …. ….. innanzi all’ organismo di mediazione forense istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica;
ritenuto che la ricorrente ha allegato all’istanza copia conforme all’originale del processo verbale del 28.7.2011 dell’accordo amichevole raggiunto con allegato il testo dell’accordo medesimo;
ritenuto che l’art. 12 D.Lgs. n.28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, dispone, al comma 1, che “il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento

 
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Il decreto legge 1/2012 sulle liberalizzazioni ridefinisce gli obblighi di aggiornamento per i mediatori civili

Post n°294 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

L’articolo 9 del dl n.1 del 2012 sulle liberalizzazioni, al comma 5 stabilisce il limite per il tirocinio nelle professioni regolamentate, fissandone l’arco temporale in 18 mesi. Questo comporta una revisione della precedente disciplina di cui erano destinatari i mediatori, per i quali il dm del 2011 n. 145, nell’articolo 2 aveva disposto un aggiornamento formativo almeno biennale che includesse anche il tirocinio assistito da realizzare con venti mediazioni.

La circolare ministeriale interpretativa del 20 dicembre 2011 ha puntualizzato che l’aggiornamento periodico non fosse solo formativo teorico, ma anche pratico da rinnovare con ritmo cadenzato attraverso la realizzazione di ulteriori tirocini gratuiti di mediazioni.
L’obiettivo era, per il mediatore, quello di sperimentare e verificare la gestione del procedimento di mediazione guidato da altri colleghi per compararlo con il proprio e da questa esperienza trarne elementi di arricchimento e di condivisione di metodologie, al fine di acquisire maggiore competenza e professionalità.

La formazione continua è utile e necessaria per adattarsi alla costante evoluzione della materia, ma l’interpretazione andava oltre, producendo un artificio poco sostenibile dai mediatori, i quali si vedevano reiterare all’infinito il tirocinio gratuito di almeno venti mediazioni ogni biennio. 

Questa atipicità differenziava la figura del mediatore da tutte le altre professioni regolamentate. Il decreto sulle liberalizzazioni opera una parificazione del trattamento formativo tirocinante, limitandolo solo per 18 mesi e riequilibrando, in tal modo,  una situazione di svantaggio del mediatore, come professionista abilitato, perché iscritto presso un organismo di mediazione.

La mediazione civile e commerciale, sebbene non rientri espressamente nell’elenco previsto dal D.lgs 206/2007, perché successiva ad esso, può essere considerata come  professione regolamentata in quanto gli Organismi di Mediazione per operare devono necessariamente essere inseriti nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia, rispondendo così al requisito richiesto dall’articolo 4 comma I lett. A) del D.lgs 206/2007 -  attuativo della direttiva 2005/36/CE - che specifica la professione regolamentata.

Nel caso del mediatore i requisiti e i criteri finalizzati all’esercizio della professione vengono disciplinati attraverso gli opportuni strumenti legislativi e regolamentari, stabilendo ad esempio i  titolo di studio validi ai fini dell’esercizio della professione, la formazione obbligatoria, l’iscrizione presso gli organismi, l’aggiornamento.

Il dl n. 1 del 2012 corregge l’anomalia e conduce la regolamentazione del tirocinio nei limiti di 18 mesi, che riguarda solo l’attività iniziale, pertanto sarà necessario un nuovo decreto ministeriale che sia in sintonia con le nuove disposizioni legislative, modificando quelle “assonanze imperfette” che provocavano disarmonia e disuguaglianza tra la mediazione e le altre professioni regolamentate.

 
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21 marzo 2012, entrata in vigore dell’obbligatorietà

Post n°293 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

21 marzo 2012, entrata in vigore dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di sinistri stradali e condominio.
Ebbene, ad un anno esatto dalla sua ufficiale entrata in vigore in relazione alle altre materie, di cui all’art. 5 della legge sulla mediazione, da oggi, chiunque vorrà agire per far valere i propri diritti a seguito di un danno subito come conseguenza di un sinistro stradale ovvero nell’ambito condominiale, dovrà seguire la procedura di cui al D.Lgs 28/2010 e, dunque, rivolgersi ad un Organismo di Mediazione per tentare una transazione bonaria con la controparte.
Si ricorda che non vi è alcun vincolo di competenza territoriale ai fini della scelta dell’Organismo di mediazione presso cui espletare la procedura conciliativa e che è possibile scegliere lo stesso in ragione delle proprie esigenze lavorative, personali o familiari.
In particolare, l’elenco di tutti gli Organismi di mediazione attivi sul territorio nazionale è disponibile sul sito www.giustizia.it e basterà, per la maggior parte di essi, inviare una mail con il modulo d’istanza compilato per iniziare la procedura conciliativa.
E’ bene aggiungere, però, che la procedura di mediazione non è esente da costi e da sanzioni.
Quanto ai primi, ciascuna parte è chiamata a versare una somma di 40,00 euro per l’attivazione della procedura e, inoltre, sarà necessario pagare una tariffa corrispondente al valore della controversia (la cui tabella è allegata al decreto ministeriale 180/2010 e potete trovare nella sezione FAQ di questo sito) e che può aumentare o diminuire a seconda che si arrivi ad un verbale di conciliazione positivo o che la procedura si concluda in modo negativo.
Per ciò che concerne le sanzioni, invece, qualora la parte convenuta non giustifichi la propria assenza, potrà veder valutato il proprio comportamento, in sede di successivo giudizio, come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. e potrà essere condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 28/2010 “quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. (omissis)”.
Trattasi di una procedura, alla luce di quanto testè detto, in grado di svolgere una funzione deflattiva rispetto alla mole di contenzioso esistente in Italia e che ha già trovato riscontri positivi anche in sede comunitaria, nonostante la necessità di una maggiore sensibilizzazione alla cultura conciliativa che possa rendere maggiormente efficace tale strumento.

 
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Diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria per le controversie di valore non superiore ai 20000 euro

Post n°292 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

Dal 1° aprile 2012 diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria per le controversie di valore non superiore ai 20000 euro. Lo ha preannunciato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera durante una conferenza stampa, in linea con quanto indicato dalla circolare 22/ E del 26 maggio 2011 della medesima Agenzia. La mediazione tributaria intende perseguire l’obiettivo primario di deflazionare il contenzioso fiscale lasciando che siano gli Uffici interni alle Direzioni  Provinciali per l’Agenzia delle Entrate e il contribuente a trovare una soluzione in tempi brevi.
La mediazione diventa condizione di procedibilità prima di ricorrere alla Commissione tributaria. L’obiettivo è quello di evitare il rinvio ai giudici tributari: si stima che oltre 110 mila liti potranno trovare una definitiva conclusione in sede amministrativa. In caso di raggiungimento di una soluzione positiva le sanzioni saranno ridotte al 40%.
Il reclamo ha per oggetto gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, ad eccezione di quelli riguardanti il recupero degli aiuti di stato e va presentato alla stessa Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto controverso. Nel caso l’Agenzia delle entrate non intenda accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, la stessa dovrà indicare una soluzione.
Il nuovo istituto è alternativo alla conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.
La mediazione tributaria si differenzia dalla mediazione civile e commerciale prevista dal D.Lgs n.28/2010 che opera per le controversie che hanno per oggetto diritti disponibili. In ambito tributario vige il principio della indisponibilità dei diritti per cui la sua disciplina non può essere applicabile.
Befera ha spiegato poi che se la mediazione riuscirà ad imporsi in futuro la soglia dei 20.000 euro per l'accesso al procedimento potrebbe aumentare. In ogni caso, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che la mediazione non è un condono.
Il sistema del procedimento di mediazione tributaria, lasciato sostanzialmente alla stessa Agenzia delle Entrate, presenta tuttavia delle debolezze, poiché in assenza di un soggetto terzo ed imparziale il potere decisionale sull’esito del procedimento resta in mano, nonostante i buoni propositi, alla stessa Agenzia che ha emanato l’atto e che riceve il reclamo.

 
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La legge 10/2012 modifica ancora la norma sulla sanzione pecuniaria per chi non aderisce al tentativo obbligatorio di mediazione

Post n°291 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

Ancora non trova tregua l’iter di definizione e di legittimazione della legge sulla mediazione. In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore, infatti, al fine di scongiurare eventuali elementi anticostituzionali, ha fatto dietro-front in ordine ad una disposizione che aveva destato non pochi dubbi di legittimità.

Si tratta, nella specie, della norma inerente alla sanzione pecuniaria pari al contributo unificato che il giudice dovrebbe irrogare, con ordinanza non impugnabile emanata alla prima udienza, alla parte che non abbia aderito al previo tentativo obbligatorio di mediazione senza un giustificato motivo.

E’ bene premettere che il legislatore, già nel testo originario, aveva previsto, una norma (art. 8 d.lgs 28/2010, tutt'ora vigente) che sanziona la contumacia di una delle parti alla procedura conciliativa senza giustificato motivo mediante la valutazione di tale comportamento inerte ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (cd. argomento di prova).
Ciò nonostante, l’istituto della mediazione ancora non trovava una propria legittimazione o terreno fertile.

Orbene, con legge 148/2011 il legislatore affianca a tale sanzione quella pecuniaria di cui già si è detto, tranne nelle ipotesi in cui la parte non possa presenziare dinanzi al mediatore per giustificato motivo.
Ma al fine di rendere maggiormente pregnante la partecipazione al tentativo conciliativo, il d.l. 212/2011 aveva previsto che tale sanzione venisse irrogata, nel successivo giudizio, alla prima udienza e con ordinanza non impugnabile.

A tal guisa, dubbi di non poco momento sono sorti anche e soprattutto in merito alla nozione di “giustificato motivo” di assenza che lascia ampio spazio all’interpretazione delle parti e alla loro libertà di eludere la procedura conciliativa.

Problematica aggravata dalla circostanza che ad ora alcuna pronuncia è intervenuta a chiarire e circoscrivere tale nozione.

Come detto, la legge di conversione (L. 17/2/2012, n.10) del d.l. 212/2011 ha soppresso la postilla che riguarda l’irrogazione della sanzione alla prima udienza e con ordinanza non impugnabile, conscia delle conseguenze irragionevoli a cui avrebbe portato tale norma anche ai fini del diritto di difesa della parte.

In verità, si tratta solo di una delle tante modifiche che interesseranno la legge sulla mediazione, atteso l’elevato grado d’incertezza sistematica che ancora la caratterizza, anche a causa dell’alea che il giudizio di legittimità costituzionale pendente dinanzi alla Corte Costituzionale comporta.

 
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