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Cometa

Post n°25 pubblicato il 02 Maggio 2009 da stefano6680
 
Tag: Cometa
Foto di stefano6680

Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini.

È il più importante fondo pensionistico operante in Italia ed è esteso anche ai lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero per un accordo firmato il 1° febbraio 1999.

È un fondo negoziale costituito come forma di associazione il 21 ottobre 1997 per un accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese (Federmeccanica, Assistal e Intersind) e dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm e Fismic).

È stato autorizzato all’esercizio dalla Commissione di Vigilanza e Controllo sui Fondi Pensione (COVIP) l’11 novembre 1998, è iscritto all’albo dei Fondi Pensione con il numero 61 ed è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

Ai sensi del Decreto Legislativo 252/2005 Cometa ha provveduto agli adeguamenti statutari e regolamentari ottenendo l'approvazione degli stessi, da parte della COVIP con delibera del 10 maggio 2007.

 

Perchè nasce

Cometa è un Fondo Pensione negoziale istituito con lo scopo di assicurare ai lavoratori dell’industria metalmeccanica e delle installazioni di impianti una più elevata copertura pensionistica aggiuntiva a quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio.
Esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione di prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Le caratteristiche fondamentali
  • È un Fondo ad adesione libera e volontaria: solo manifestando la propria volontà se ne diventa soci

  • È un Fondo a contribuzione definita: i contributi dovuti al Fondo sono quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva

  • È un Fondo a capitalizzazione individuale: ogni lavoratore associato ha una propria posizione individuale in cui confluiscono tutti i contributi versati a suo nome.

    Prestazioni pensionistiche

    Il lavoratore aderente, al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto di COMETA, ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni complementari e mantiene la condizione di associato a COMETA.
    Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui l'aderente maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che egli abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni.
    È possibile percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
    L'aderente può differire il momento in cui percepire la prestazione pensionistica e può continuare a contribuire a COMETA con versamenti a suo carico.
    Nel valutare il momento di accesso alla prestazione pensionistica, è importante valutare la propria aspettativa di vita.

    Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

    Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'aderente, gli verrà erogata una pensione complementare ("rendita"), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei "coefficienti di conversione" che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

    Per l'erogazione della rendita COMETA ha stipulato una apposita convenzione assicurativa, che permette, al momento del pensionamento di scegliere tra:

    Rendita immediata vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino a che l'aderente è in vita.

    Rendita immediata certa e poi vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che l'aderente è in vita.

    Rendita immediata reversibile: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'aderente e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o al 100%, a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.

    NB: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

    Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

    Al momento del pensionamento, l'aderente potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Per effetto di tale scelta, l'aderente godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della rendita erogata nel tempo sarà più basso di quello che gli sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.

    Gli aderenti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o gli aderenti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale) possono percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

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    Anticipazioni

    Prima del pensionamento l'aderente a COMETA può richiedere una anticipazione della sua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la sua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre sue personali esigenze.
    Si consideri che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.
    In qualsiasi momento l'aderente può tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

    1. le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a gravi motivi di salute, relative all'aderente, al coniuge e ai figli, potranno essere richieste in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dalla durata di partecipazione alla forma) in misura non superiore al 75 per cento dell'intera posizione; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
    2. le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, sempre fino al 75 per cento della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad mposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%;
    3. un'anticipazione potrà essere chiesta per ulteriori esigenze degli iscritti, decorsi otto anni all'iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento (in quest'ultimo caso, quindi, sarà ufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo previsto per la maturazione del diritto all'anticipazione, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazione alla base della richiesta); sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

    Per le richieste del tipo 2 e 3, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

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    Il trasferimento

    Il trasferimento è la facoltà data a ciascun lavoratore aderente di trasferire l'intera posizione individuale comprensiva della rivalutazione presso un altro Fondo o presso una forma pensionistica individuale.
    Il trasferimento può avvenire in due casi:

    1. l'aderente può trasferire liberamente la sua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione al Fondo. 
    2. al momento della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo e dunque nei casi di:
      - Interruzione del rapporto di lavoro
      - Cambio categoria giuridica per nomina dirigente
      - Cambio contratto

    Con il trasferimento da altro Fondo a Cometa, il periodo di permanenza maturato presso il Fondo cedente viene conteggiato ai fini dei requisiti richiesti per l'accesso alla prestazione pensionistica e all'anticipazione.

    È importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

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    Il riscatto

    Il riscatto è la riscossione di tutto o di parte della propria posizione individuale comprensiva delle rivalutazioni al netto delle tasse previste per Legge.

    L’aderente può riscattare la sua posizione al momento della perdita dei requisiti e se non ha maturato il diritto alla rendita.

    RISCATTO TOTALE:
    l’aderente richiederà l’intera posizione maturata presso Cometa e non avrà più alcun diritto nei confronti del Fondo.

    L'aderente può riscattare l'intera posizione presso Cometa al momento della perdita dei requisiti e dunque nei seguenti casi:

    • Interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, pensionamento
    • Cambio categoria giuridica per nomina dirigente
    • Cambio contratto
    • in caso di invalidità superiore a 2/3

    In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti:

    •  l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
    •  per mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria,

    l’aderente potrà richiede il riscatto del 50% della posizione maturata tassato con aliquota del 15% introdotta dal d.lgs 252/05 , mentre il restante 50%, se richiesto è tassato con aliquota al 23%.

    In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti:

    •  Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
    •  l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi
    •  morte dell'aderente

    il riscatto del 100% della posizione maturata è tassato con aliquota del 15% introdotta dal d.lgs 252/05

 

La tassazione nelle prestazioni

La tassazione delle prestazioni in un Fondo pensione è disciplinata:

  • dal Decreto Legislativo 252/2005 in vigore dal 1° gennaio 2007 che disciplina i contributi versati da quella data in poi;
  • dal Decreto Legislativo 47/2000 in vigore dal 1° gennaio 2001 che disciplina tutti i contributi versati dal 1/01/01 al 31/12/2006.
  • dal Decreto Legislativo 124/1993 che disciplina tutti i contributi versati fino al 31/12/2000.

Secondo quanto ha stabilito il D.Lgs 252/05, sulle prestazioni si applicheranno differenti regimi di tassazione facendo riferimento alla data in cui si è maturato il montante per cui viene richiesta la prestazione.

Pertanto per il lavoratore che ha aderito a Cometa fin dalla sua costituzione la prestazione sarà soggetta a 3 regimi fiscali:
1) per i montanti maturati al 31 dicembre 2000 si calcolerà la tassazione secondo il regime fiscale stabilito dal D.Lgs 124/1993 che prevedeva una diversa base imponitiva;

2) per i montanti maturati al 31 dicembre 2006 si calcolerà la tassazione secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 47/2000 senza riliquidazione a cura dell´ufficio delle imposte;

3)per i montanti maturati a partire dal gennaio 2007 si applicherà la normativa fiscale prevista dal D.Lgs.252/05.

 
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