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« Yucca MountainConvenzione - Parte II »

Convenzione - Parte III

Post n°104 pubblicato il 30 Gennaio 2008 da hunkapi.genova

Parte V. Previdenza sociale e sanità

Art. 24
I regimi di sicurezza sociale devono essere progressivamente estesi ai popoli interessati, ed essere applicati nei loro confronti senza discriminazioni.

Art. 25
1. I Governi devono fare in modo che servizi sanitari adeguati siano messi a disposizione dei popoli interessati, o devono dar loro i mezzi che permettano loro di organizzare e somministrare tali servizi sotto la loro responsabilità e controllo, in modo che essi possano godere il più alto livello possibile di salute fisica e mentale.
2. I servizi di sanità devono per quanto possibile essere organizzati a livello comunitario. Questi servizi devono essere pianificati ed amministrati in collaborazione con i popoli interessati e tener conto delle loro condizioni economiche, geografiche, sociali e colturali, come anche dei loro metodi di prevenzione e cura, delle loro pratiche di guarigione e rimedi tradizionali.
3. Il sistema sanitario deve dare la preferenza alla formazione ed impiego di personale sanitario delle comunità locali e deve concentrarsi sulle cure sanitarie primarie, sempre in stretto rapporto con gli altri livelli del servizio sanitario.
4. La prestazione di tali servizi deve essere coordinata con le altre misure sociali, economiche e culturali adottate sul luogo.

Parte VI. Istruzione e mezzi di comunicazione

Art. 26
Devono prendersi misure per garantire ai membri dei popoli interessati la possibilità di ricevere un'educazione ad ogni livello, almeno in condizioni d'uguaglianza con il resto della comunità nazionale.

Art. 27
loro collaborazione, per corrispondere alle loro particolari esigenze e devono trattare la loro storia, le loro conoscenze e tecniche, i loro sistemi di valori e le altre loro aspirazioni sociali, economiche e culturali.
2. Le autorità competenti devono fare in modo che siano garantite la formazione dei membri dei popoli interessati e la loro partecipazione alla formulazione ed esecuzione dei programmi d'educazione; affinché, se occorra, la responsabilità della conduzione di detti programmi possa essere progressivamente trasferita a detti popoli.
3. Inoltre, i Governi devono riconoscere il diritto di tali popoli a creare le proprie istituzioni e modi d'educazione, a condizione che tali istituzioni rispondano alle norme minime stabilite dall'autorità competente in consultazione coi detti popoli. A questo fine si devono fornire loro adeguate risorse.

Art. 28
1. Quando ciò sia realizzabile, si deve insegnare ai bambini dei popoli interessati a leggere e scrivere nella loro lingua indigena o nella lingua più comunemente utilizzata dal gruppo cui appartengono. Qualora ciò non sia realizzabile, le autorità competenti devono intraprendere consultazioni con tali popoli in vista dell'adozione di misure atte a raggiungere tale scopo.
2. Devono assumersi misure adeguate per garantire a questi popoli la conoscenza della lingua nazionale o di una delle lingue ufficiali del Paese.
3. Devono adottarsi disposizioni per la salvaguardia delle lingue indigene dei popoli interessati e per promuoverne l'uso e lo sviluppo.

Art. 29
L'educazione deve mirare a dare ai bambini dei popoli interessati le conoscenze generali e le attitudini che li aiutino a partecipare pienamente ed in modo paritario alla vita della propria comunità, come pure a quella della comunità nazionale.

Art. 30
1. I Governi devono adottare misure adattate alle tradizioni ed alle culture dei popoli interessati, al fine di far conoscere loro i propri obblighi e diritti, specialmente per quanto riguarda il lavoro, le possibilità economiche, le questioni educative e sanitarie, i servizi sociali ed i diritti risultanti dalla presente convenzione.
2. A tal fine si ricorrerà, se necessario, a traduzioni scritte ed all'uso dei mezzi di comunicazioni di massa nella lingua di detti popoli.

Art. 31
Devono adottarsi misure di carattere educativo in tutti i settori della comunità nazionale, e particolarmente in quelli più direttamente in contatto con i popoli interessati, al dine di eliminare i pregiudizi che essi potrebbero nutrire al riguardo di detti popoli. A tal fine, ci si deve sforzare di garantire che i libri di storia e gli altri materiali pedagogici diano una descrizione equa, esatta e documentata di società e culture dei popoli interessati

Parte VII. Contatti e cooperazione transfrontalieri

Art. 32
I Governi devono assumere misure adeguate, ivi compresi accordi internazionali, per facilitare i contatti e la cooperazione transfrontaliera tra popoli indigeni e tribali, anche nei campi economico, sociale, culturale, spirituale ed ambientale.

Parte VIII. Amministrazione

Art. 33
1. L'autorità governativa responsabile delle questioni che sono oggetto della presente convenzione deve assicurarsi che esistano istituzioni od altri meccanismi appropriati per amministrare i programmi destinati ai popoli interessati, e che essi dispongano dei mezzi necessari a compiere le loro funzioni.
2. Questi programmi devono includere:
a) la pianificazione, il coordinamento, l'attuazione e la valutazione, in collaborazione con i popoli interessati, delle misure previste dalla presente convenzione;
b) l'invio alle autorità competenti delle proposte, legislative e d'altro genere, ed il controllo dell'applicazione di dette misure, in collaborazione con i popoli interessati.

Parte IX. Disposizioni generali

Art. 34
La natura e la portata delle misure da adottarsi per dare effetto alla presente convenzione devono essere determinati con elasticità, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun Paese.

Art. 35
L'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non deve pregiudicare ai diritti ed ai vantaggi garantiti ai popoli interessati in virtù di altre convenzioni e raccomandazioni, di strumenti internazionali, di trattati o di leggi, sentenze, consuetudini od accordi nazionali.

Parte X. Disposizioni finali

Art. 36
La presente convenzione modifica la convenzione sui popoli indigeni e tribali del 1957.

Art. 37
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del lavoro

Art. 38
1. La presente convenzione non vincolerà che i Membri dell'Organizzazione Internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche da porte di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Art. 39
1. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione può denunziarla allo scadere di un decennio dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione che, nel termine di un anno dallo scadere del periodo di un decennio menzionato nel precedente paragrafo, non userà della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà obbligato per un nuovo decennio e, per il seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 40
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà ad ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denunzia che gli saranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 41
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete relative ad ogni ratifica e ad ogni atto di denunzia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Art. 42
Ogni volta in cui lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sarà il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 43
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione rivedendo in tutto od in parte la presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della convenzione riformulata avrà senz'altro, nonostante l'articolo 39 di cui sopra, l'effetto di una denunzia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riformulata sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione riformulata, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riformulata.

Art. 44
Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione sono entrambe vincolanti.d in altri modi efficaci.

 
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