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DIRITTO,GIUSTIZIA E LEGALITA'

 

 
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Caso Eluana,indispensabile il consenso

Post n°15 pubblicato il 16 Febbraio 2009 da alflex0
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    Caso Eluana, indispensabile il consenso

di  ALFREDO ..... 

(pubblicato sul settimanale  “Il Corsivo” n. 5 del 14 febbraio 2009 pag.8 e 9)

 

La vicenda di Eluana Englaro costituisce il primo caso di stato vegetativo permanente portato all'attenzione della giustizia italiana. Come è noto, la giovane il 18/01/92, a seguito di un incidente stradale, riportava un gravissimo trauma cranico con danni alla corteccia cerebrale, zona da cui dipende la vita cognitiva, precipitando in uno stato di coma vegetativo irreversibile. Il genitore, Beppino Englaro, ritenendo che le condizioni della figlia fossero prive di dignità, che non vi erano possibilità di miglioramento e che l’alimentazione forzata cui era sottoposta fosse un vero e proprio trattamento terapeutico, legittimamente rifiutabile, ha promosso vari procedimenti innanzi ai giudici di merito e di legittimità rivendicando il diritto di ottenere la sospensione dell’alimentazione artificiale. La problematica presenta numerosi aspetti controversi sia in ordine alla qualificazione della nutrizione artificiale come terapia medica ed accanimento terapeutico, sia sotto l’aspetto della manifestazione della volontà del soggetto sottoposto al trattamento, se debba essere espressa o presunta, sia,  infine, in relazione all’attuale vuoto normativo in materia di autodeterminazione su quali trattamenti sanitari accettare e quali rifiutare. Nel nostro ordinamento non è prevista l’eutanasia, ma è consentito il diritto, garantito dagli artt.2 e 32 della Costituzione, di non accettare terapie invasive. I giudici che sono stati investiti della vicenda Englaro hanno affrontato tali problematiche. Nella fattispecie, dopo la dichiarazione di interdizione e la nomina a tutore del genitore, quest’ultimo ha adito i magistrati in sede di volontaria giurisdizione prima innanzi al Tribunale di Lecco ed in sede di reclamo alla Corte d’Appello di Milano. Dopo i provvedimenti negativi il sig. Beppino Englaro ha proposto ricorso in Cassazione. Con ordinanza n.8291/05 la Cassazione, senza entrare nel merito, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso affermando che, non essendo Eluana in condizione di esprimere la propria volontà ed essendo la richiesta del padre-tutore in potenziale conflitto con gli interessi dell'interdetta, doveva essere nominato un curatore speciale o un protutore. Dopo la nomina del curatore speciale l’iter giudiziario è stato riproposto fino a che la Cassazione, con sentenza n.21748/07, ha testualmente affermato: “è escluso che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario e che poteva essere autorizzata l'interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile,….secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento”.  A seguito di tale pronuncia, la Corte d’Appello di Milano, con decreto del 09/07/08, ha disposto l’interruzione dell’alimentazione. Tale provvedimento è stato impugnato dalla Procura Generale della Repubblica di Milano con richiesta di sospensione dell’esecuzione, su cui la Corte ambrosiana ha  emanato una decisione di non luogo a provvedere. A sua volta la Cassazione, sempre investita dalla procura Generale, con sentenza n.2751/08, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva. Della questione si è infine occupata anche la Corte Costituzionale, in sede di conflitto tra poteri dello Stato, su iniziativa di Camera e Senato, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati avverso la sentenza della Cassazione ed il decreto della Corte d'appello di Milano, motivando che: “non rileva la sussistenza nella specie di indici atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati, aventi tutte le caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti efficacia solo per il caso di specie, come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre e comunque il titolare". Il resto è storia più recente che passa attraverso la determinazione del padre di Eluana di dare esecuzione al decreto della Corte d’Appello, il tentativo del Governo di bloccarne gli effetti, prima attraverso la circolare Sacconi e poi attraverso un decreto legge varato in tutta fretta dal Consiglio dei Ministri soltanto il 06/02/09, trasformato, dopo il rifiuto di controfirma da parte del Capo dello Stato, in disegno di legge ed abbandonato a seguito del decesso di Eluana. Questa è la sintesi dell’intera vicenda processuale ed umana di Eluana e della sua famiglia, che coinvolge tutti e pone numerosi interrogativi. Al di là delle sensibilità di ognuno, un fatto importante è da rimarcare ed è quello che l’intervento legislativo che il Parlamento si è impegnato a porre in essere non potrà andare in direzione della compromissione della libertà individuale e della libera e cosciente determinazione su quelle che sono le scelte di fine vita. In caso contrario si rischia di ritornare a quella diffusa pratica clandestina per cui viene rimesso alla coscienza del medico il pietoso compito di staccare la spina, pratica cui Beppino Englaro si è rifiutato di ricorrere.    

* AVVOCATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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