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VERSO IL CONGRESSO

Post n°451 pubblicato il 03 Novembre 2006 da fra.gas
 
Foto di fra.gas

immagine Penso di andare a S. Lazzaro a litigare immagine con Delbono!
Cordiali saluti Franco Gasparini!

Agli Iscritti/Ai portavoce/Agli Amministratori
Si comunica che si terranno prossimamente sul
territorio le seguenti ASSEMBLEE SULLA LEGGE
FINANZIARIA:

1) VENERDI' 3 NOVEMBRE ORE 20.30 ZOLA PREDOSA (Sala Arengo-Comune Zola Predosa) - Interverranno:
On.Antonio La Forgia, Sen. Walter Vitali
2) LUNEDI' 6 NOVEMBRE ORE 20.45 CREVALCORE (CrevalcoreSala "Ilaria Alpi" Biblioteca - Via Persicetana 226)-
Interverranno: On.Antonio La Forgia, Sen. Walter
Vitali immagine
3) LUNEDI' 13 NOVEMBRE ore 20.30 MONTEVEGLIO (da
definire LUOGO) - Interverranno: Prof. Flavio Delbono,
Sen. Walter Vitali
4) LUNEDI' 20 NOVEMBRE ore 20.30 S.LAZZARO (da
definire LUOGO) - Interverranno: Prof. Flavio Delbono,
Sen. Walter Vitali
5) VENERDI' 24 NOVEMBRE ore 20.30 MOLINELLA/BUDRIO (dadefinire LUOGO) - Interverranno:immagine On. Antonio La
Forgia, Sen. Walter Vitali


Cordialmente.
 
Ufficio Coordinamento Provinciale
DL La Margherita Bologna
Via Garofalo 6
40124 Bologna
Tel. 051-6569336
Fax 051-6561650

Regolamento (stralcio) per la celebrazione delle Convenzioni comunali e dei Congressi ai diversi livelli- Approvato dalla Direzione Federale del 27.10.2006

Le Convenzioni comunali ed i Congressi federale, regionali, provinciali e delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti si svolgeranno sulla base delle norme previste dagli statuti regionali o, nelle more della loro entrata in vigore, di quelle contenute nello statuto regionale tipo.Le norme che seguono sono da considerarsi integrative dello statuto regionale tipo ovvero degli statuti regionali in vigore, qualora non contrastino con quelle in essi contenute.Nell’obiettivo di garantire la correttezza delle procedure e di tutelare i diritti dei singoli iscritti, la Direzione federale nomina una Commissione di garanzia congressuale - composta da cinque membri - con il compito di dirimere eventuali controversie relative alla convocazione ed allo svolgimento delle Convenzioni comunali e dei Congressi provinciali, dei Congressi delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e dei Congressi regionali.La commissione decide all’unanimità.In caso di mancanza di decisione, ovvero avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Commissione federale di garanzia. Ai lavori della Commissione partecipa il primo firmatario di ciascuna mozione presentata o un suo delegato.

  1. Presentazione delle mozioni congressuali

1.1  Le mozioni congressuali devono essere presentate entro il 20 novembre 2006 alla Commissione di Garanzia Congressuale e sottoscritte da almeno 40 componenti dell’Assemblea federale.Le mozioni, in alternativa a quanto sopra previsto, potranno, altresì, essere presentate se sottoscritte da almeno 3.000 iscritti a DL-La Margherita residenti in non meno di cinque regioni diverse con non meno di trecento iscritti per ciascuna regione.1.2  Le mozioni dovranno contenere le proposte delle linee politiche dell’azione della Margherita, i contributi programmatici, anche di coalizione e gli indirizzi di natura politico-organizzativa.1.3  La Commissione di Garanzia congressuale cura la pubblicazione e l’invio delle mozioni presentate e assicura a tutte pari dignità.1.4    Alle mozioni, che devono essere oggetto di discussione da parte delle Convenzioni comunali e dei congressi, devono essere collegate le candidature per l’elezione dei delegati al Congresso provinciale, le liste dei candidati per l’elezione dei delegati ai Congressi regionali e federale e le candidature per l’elezione dei componenti dell’Assemblea federale.

2.  Convenzioni comunali

2.1       Le Convenzioni comunali si devono svolgere non prima dell’invio dei certificati elettorali e comunque entro il 31 gennaio 2007, i Congressi provinciali e delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti entro il 15 febbraio 2007.Le Convenzioni comunali dovranno svolgersi non oltre il 10° giorno precedente la data di celebrazione del congresso provinciale.Qualora ricorrano particolari condizioni, la Commissione di garanzia congressuale può autorizzare, su richiesta della Direzione provinciale o cittadina (città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti), la celebrazione delle Convenzioni comunali, dei Congressi provinciali e dei Congressi delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti in una data successiva, fermo restando l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo agli iscritti in regola al 31 ottobre 2005.2.2   Alla Convenzione comunale partecipano con diritto di voto:a)    gli iscritti alla Margherita residenti nel comune;b)   gli eletti e i candidati più rappresentativi che abbiano aderito a Democrazia è Libertà – La Margherita, così come disposto dal successivo punto 3.2;c)   gli esponenti di associazioni rappresentative, ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. c) dello statuto regionale tipo, ove presenti;d)  gli aderenti ai gruppi ed ai movimenti individualmente registratisi, di cui all’art. 1, comma 1°, lett. d) e dell’art. 5 dello statuto regionale tipo, ove presenti.2.3         Eventuali ricorsi relativi alle iscrizioni devono essere inviati alla Commissione di verifica e di garanzia del tesseramento. La Commissione delibererà in merito entro i 7 giorni successivi al ricevimento del ricorso.2.4 Gli iscritti votano nelle Convenzioni comunali dei comuni di residenza, previa consegna del certificato elettorale ed esibendo un documento di identificazione, del quale si annotano gli estremi sul tabulato degli elettori. Il mancato riconoscimento dell’elettore tramite documento di identificazione, comporta la nullità della votazione.I certificati elettorali saranno inviati dal Dipartimento organizzativo.In caso di smarrimento del certificato elettorale, il duplicato necessario per esercitare il diritto di voto viene rilasciato, previa domanda del titolare.Gli elenchi degli aventi diritto al voto della categoria iscritti saranno elaborati dal Dipartimento organizzativo sulla base della residenza anagrafica degli iscritti e saranno inviati ai Coordinatori provinciali, che devono poi trasmetterli ai Presidenti delle Convenzioni comunali.L’intera procedura avverrà nel pieno rispetto della disciplina a tutela della privacy.2.5    Il Presidente della Convenzione comunale convoca la convenzione, informandone il Coordinatore provinciale.L’avviso di convocazione dovrà essere effettuato tramite posta ordinaria almeno sette giorni prima della data di svolgimento della convenzione e dovrà contenere la data, l’ora e la sede dove si svolgeranno i lavori e il luogo dove dovranno essere presentate, ai sensi dell’art. 9.4 dello statuto regionale tipo, le candidature alla carica di presidente della convenzione stessa.Il Coordinatore provinciale assicurerà l’apertura della sede indicata e la ricezione delle candidature.Nel caso di omessa convocazione della Convenzione comunale nei termini previsti per la celebrazione del Congresso provinciale, la Convenzione comunale viene convocata dal coordinatore provinciale.2.6    La Convenzione comunale è presieduta dal Presidente uscente.La Direzione provinciale invia un proprio delegato per seguire i lavori. In caso di assenza del Presidente assume la presidenza il delegato della Direzione provinciale.In assenza di entrambi, la Convenzione provvede ad eleggere il Presidente.Il Presidente, in apertura dei lavori, dà lettura delle candidature a presidente della convenzione e delle mozioni presentate.Del dibattito che si svolgerà e delle operazioni verrà redatto apposito verbale, il cui schema sarà elaborato dal Dipartimento organizzativo.Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal delegato provinciale, verrà inviato, assieme ai certificati elettorali dei votanti, con raccomandata AR, entro sette giorni alla Commissione regionale di garanzia.Ove i verbali non fossero corredati dai certificati elettorali la Commissione regionale di garanzia dichiarerà nulla la Convenzione comunale.2.7    La Convenzione comunale elegge nel proprio seno, con voto segreto, il Presidente e l’Ufficio di presidenza, in rappresentanza delle diverse categorie di cui al precedente punto 2.2, su liste rigide concorrenti.Per la formazione delle liste occorre garantire ad ogni genere una presenza di almeno il 30% e riservare ai giovani, di età compresa tra i sedici e i ventinove anni, una presenza di almeno il 10%.Per ogni categoria, la lista che consegue il maggior numero di voti ottiene il 60%  dei seggi.Il restante 40% viene ripartito per ciascuna categoria proporzionalmente fra le altre liste sulla base dei voti conseguiti.2.8       Se in un comune vi sono meno di tre iscritti alla Margherita, non si dà luogo alla Convenzione comunale, né all’elezione dei delegati al Congresso provinciale. La non assegnazione dei delegati spettanti al suddetto comune non comporta aumento di delegati negli altri comuni della provincia. Se in un comune vi sono da tre a sei iscritti la Convenzione comunale procede all’elezione del solo Presidente e, ai sensi dell’articolo 10 comma 6 dello statuto regionale tipo, con voto unico, dei delegati al Congresso provinciale.Se gli eletti e i candidati maggiormente rappresentativi sono in numero inferiore a sei, ove non siano state presentate liste contrapposte, si procede all’elezione della quota loro spettante con voto unico.2.9       In tutte le votazioni nelle quali è prevista la presentazione di liste rigide contrapposte, per l’elezione dei delegati e degli organi a tutti i livelli, in caso di parità di resti, il posto di delegato o di componente l’organo viene attribuito alla lista che ha conseguito meno delegati. In caso di numero uguale si procede per sorteggio.2.10   I candidati alla carica di Presidente della Convenzione comunale, di Coordinatore provinciale, di Coordinatore di città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e di Coordinatore regionale devono dichiarare il collegamento ad una mozione congressuale. 2.11   In occasione dello svolgimento delle Convenzioni comunali e della celebrazione dei congressi, a tutti i livelli, il voto è personale e non è ammesso il trasferimento di delega.

3. Adempimenti delle direzioni regionali e provinciali 

4. Città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti4.1       Nelle città con popolazione superiore a 500.000 abitanti si svolgono Convenzioni circoscrizionali o di quartiere che comprendono il territorio del livello istituzionale corrispondente.

5. Congressi provinciali

5.1       I delegati degli iscritti ai Congressi provinciali sono eletti nelle Convenzioni comunali.Tutti gli iscritti al 31 ottobre 2005 sono contemporaneamente elettori ed eleggibili e ciascuno di essi esprime un unico voto.Per essere candidati è necessario dichiarare il collegamento ad una mozione congressuale.Alla stessa mozione possono essere collegati più candidati.Sono eletti i candidati più votati, fino alla concorrenza  del numero dei delegati assegnati alla Convenzione comunale. In caso di parità di voto viene dichiarato eletto il più giovane di età. Il voto attribuito ai candidati  si intende assegnato alla mozione cui è collegato.5.2            Ciascuna Convenzione comunale invia al Congresso provinciale un numero di delegati relativamente alla componente iscritti proporzionale ai voti conseguiti dalla Margherita in quel comune in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica del 2006.Il numero di delegati per ogni Convenzione comunale è verificato raffrontando il rapporto tra il numero degli iscritti e il numero dei voti conseguiti nel comune, con il rapporto tra il numero degli iscritti e il numero dei voti conseguiti nell’ambito provinciale.Qualora il rapporto ottenuto nell’ambito comunale sia inferiore al 75% del rapporto provinciale, si procede alla riduzione del numero dei delegati comunali spettanti, secondo la nota esplicativa all’art. 10 punto 7 dello statuto regionale tipo.Inoltre la rappresentanza congressuale delle singole convenzioni viene confermata se partecipa al voto almeno il 60% degli aventi diritto.Qualora i votanti siano inferiori alla suddetta percentuale la rappresentanza viene proporzionalmente ridotta.(Es. 60 : totale delegati = % votanti : x)Qualora il numero dei votanti fosse inferiore al 30% degli aventi diritto, le elezioni degli organi della Convenzione comunale saranno nulle e si procederà soltanto alla votazione dei delegati nel numero stabilito nei punti precedenti.La Direzione regionale procederà poi al commissariamento della Convenzione comunale.5.3       I Congressi provinciali e le Convenzioni delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono convocati dal Coordinatore provinciale o cittadino, sentito il Coordinatore regionale, con lettera a tutti i presidenti delle Convenzioni ... L’avviso di convocazione dovrà contenere la data, l’ora e la sede dove si svolgerà il Congresso. I Congressi provinciali e le suddette convenzioni sono dichiarati aperti dal Coordinatore provinciale e sono presieduti dal Presidente, nominato dalla Direzione regionale ... In assenza del Presidente designato, l’Assemblea lo sostituisce, eleggendone uno tra i partecipanti al Congresso.Il Presidente, in apertura dei lavori, dà lettura delle candidature alla carica di Coordinatore provinciale o di Presidente della Convenzione comunale presentate con le modalità previste dallo statuto regionale tipo e delle mozioni presentate.5.4       Il Congresso provinciale e i Congressi delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti eleggono a scrutinio segreto il Coordinatore e con votazione separata, su liste rigide contrapposte, l’Assemblea nel rispetto della ripartizione prevista dalla normativa regionale vigente.Le liste, per le diverse categorie, non possono contenere un numero di candidati superiore al 60% dei componenti da eleggere e devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto.Le liste che otterranno il maggior numero di voti vedranno eletti tutti i propri candidati, mentre i seggi rimanenti saranno distribuiti fra le restanti liste in modo proporzionale ai voti ricevuti. Conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 6 dello statuto regionale tipo, l’assegnazione dei seggi deve garantire l’elezione in ogni lista di un numero di candidati di ciascun genere non inferiore al 30% degli eletti della lista stessa, nonché un numero di candidati di età compresa tra i sedici e i ventinove anni non inferiore al 10% degli eletti della lista stessa. A tale scopo, per individuare tutti i candidati eletti, si procederà scorrendo l’ordine di lista, fino a soddisfare i suddetti requisiti.5.5       In riferimento agli adempimenti di cui all’articolo 6, commi 3 e 4 dello statuto federale, qualora gli organi regionali non abbiano provveduto, si procede comunque allo svolgimento delle Convenzioni comunali e dei Congressi provinciali. In tal caso, in via transitoria, gli organi provinciali e delle città superiori ai 500.000 abitanti e delle Convenzioni comunali, eletti ai rispettivi livelli, dovranno cooptare  con una maggioranza non inferiore ai quattro quinti, un numero di personalità e di rappresentanti dell’associazionismo non iscritti alla Margherita pari al 20% dei componenti l’organo. Nella oggettiva impossibilità di dare attuazione alla presente norma, si potrà trasferire la suddetta quota ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni.

  1. Congressi regionali

 6.1       I delegati ai Congressi regionali vengono eletti con metodo proporzionale sulla base di liste rigide contrapposte per ogni categoria dagli stessi componenti delle platee congressuali provinciali e delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, eventualmente riconvocate.La lista deve dichiarare il collegamento ad una mozione congressuale.Il voto attribuito si intende assegnato alla mozione collegata.L’accettazione di collegamento della lista alla mozione deve essere effettuata dal primo firmatario della mozione stessa o da un suo delegato.6.2       I Congressi regionali si svolgeranno entro il 15 marzo 2007 con le modalità previste dagli statuti regionali in vigore o dallo statuto regionale tipo.6.3      Il Congresso regionale è convocato dal Coordinatore regionale. L’avviso di convocazione, ...6.4      I Congressi regionali sono dichiarati aperti dai Coordinatori regionali e sono presieduti da un Presidente nominato dal Presidente federale, su proposta del Dirigente organizzativo.Il Presidente del congresso, in apertura dei lavori, dà lettura delle candidature a Coordinatore regionale, presentate ai sensi dell’art. 24 punti 4, 5 e 6 dello statuto regionale tipo e delle mozioni presentate.6.5      Il Congresso Regionale elegge a scrutinio segreto e a maggioranza il Coordinatore ed una quota pari ad 1/3 dell’Assemblea Regionale con voto segreto sulla base di liste rigide contrapposte in modo proporzionale con votazione separata tra le componenti. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto.Nella quota riservata agli iscritti, le liste devono essere formate in modo tale da assicurare una presenza di candidati di ogni genere non inferiore al 30% dei candidati della lista, nonché una presenza di candidati di età compresa tra i 16 e i 29 anni non inferiore al 10% dei candidati della lista stessa. Nella quota riservata agli iscritti, l’assegnazione dei seggi, deve garantire l’elezione in ogni lista di un numero di candidati di ciascun genere non inferiore al 30% degli eletti della lista,  nonché un numero di candidati di età compresa tra i 16 ei 29 anni non inferiore al 10% degli eletti della lista stessa. 

 
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