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I reati ambientali diventano illeciti

Post n°197 pubblicato il 21 Novembre 2011 da massimo.maneggio

FONTE:http://www.ambienteambienti.com/in-primo-piano/2011/08/news/i-reati-ambientali-diventano-illeciti-penali-44379.html


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 121/2011 che recepisce due direttive dell’Ue, la 2008/99 e la 2009/123. Le direttive impongono sanzioni penali per le condotte illecite ai danni dell’ambiente. Le misure introdotte entreranno in vigore il 16 agosto.

Dal 16 agosto, le direttive UE impongono sanzioni penali per le condotte illecite ai danni dell’ambiente

La legislazione italiana a tutela dell’ambiente comprende il Testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006) e leggi speciali che reprimono specificatamente i fenomeni di inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo e paesaggio. Lo scorso giugno l’Ue ha chiesto e imposto all’Italia e ad altri undici Stati di recepire entro agosto le due direttive, introducendo misure di diritto penale finalizzate a perseguire chi viola le stesse e a precedere oltre alle sanzioni pecuniarie anche pene detentive.

Il decreto ha introdotto modifiche al codice penale e al codice ambientale. Per il primo sono stati introdotti due articoli, il 727 bis e il 733 bis. Il 727 bis recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. L’articolo 733 bis stabilisce sanzioni e detenzioni per “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Il decreto ha anche introdotto sanzioni se i reati sono commessi da aziende o enti: per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria è moltiplicata per 250 volte; per la violazione dell’articolo 733-bis la sanzione è moltiplicata da 150 a 250 volte e l’importo dovrà essere fissato di volta in volta dal giudice sulla base delle condizione economiche e patrimoniali di chi commette il reato.

Il decreto apporta modifiche anche al codice ambientale (D.Lgs n152/2006) e sanziona i reati previsti dagli articoli 137, 256, 257, 259 e 260. Ai reati commessi in violazione all’articolo 137, cioè quello a difesa del suolo, scarichi di liquami, e violazioni su controlli, verrà comminata una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote sulla base di quelle previste dal Codice ambientale (le sanzioni vanno da 600 a 60mila euro), quote che si raddoppiano ulteriormente se l’evento ha natura violenta e pericolosa. Per i reati previsti dall’articolo 256 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”), la sanzione va da cento a trecento quote nel caso di discarica abusiva o comunque non in regola, gestione non autorizzata e corretta di rifiuti ordinari, pericolosi e speciali. In questo caso il codice ambientale già prevede multe che vanno da 2.600 a 40 mila euro, la confisca di aree destinate a discarica e prevede pene detentive fino a due anni per i casi più gravi.

Per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, così come previsto dall’articolo 257, la sanzione applicata va da 150 fino a 250 quote e proporzionale alla gravità della violazione.

Militari della Guardia di Finanza bloccano un trasporto illecito di rifiuti

L’articolo 259 si occupa di “traffico illecito di rifiuti” e commina una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre per i reati di violazione dell’articolo 260, la multa è moltiplicata da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1 (rifiuti non pericolosi) e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2, cioè nel caso di rifiuti radioattivi. In questo caso la detenzione prevista tra un minimo di 6 anni di reclusione e un massimo di 8. Oltre alla novità dell’introduzione di sanzioni pecuniarie e pene detentive c’è quella della “responsabilità per negligenza”.

L’ordinamento giuridico italiano prevede la responsabilità penale delle persone fisiche e non delle persone giuridiche. Ora, recependo la direttiva 99/08, la responsabilità si estende anche all’ente, che risponderà penalmente dell’illecito commesso da un soggetto che rappresenta, individualmente o collettivamente un organo della persona giuridica. Il parole povere il primo cittadino sarà ritenuto responsabile se l’illecito viene commesso da una azienda municipalizzata o partecipata in cui ha nominato uno o più membri del consiglio di amministrazione. La sanzione prevede l’interdizione dalla funzione pubblica fino a sei mesi e la revoca delle autorizzazioni ad operare nel campo specifico che ha generato la violazione della normativa.

 
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