Creato da CazzeggioNick il 27/12/2008
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Riforma Costutuzionale Cittadina

La responsabilità penale è personale, ma può essere esemplare nel caso di ordine pubblico qualora si ritenga necessario un esempio per tutti e cioè atta a rieducare la società attraverso la singola persona. Qualora la singola persona è categorizzabile in una appartenenza etnica la responsabilità penale è esemplare prendendosi tutte le responsabilità della etnia a cui appartiene.

 

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte. [5]

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« Ironico Della Piaga Non DiscussaDemocrazia »

Traccia

Post n°3 pubblicato il 28 Dicembre 2008 da CazzeggioNick

Forse c'è veramente un discorso più ampio da fare, forse molto più complesso e che alla base ci sono più verità che si ramificano. Probabilmente deve essere il complesso sociale che deve cambiare e vedere direttamente che cos'è che non va. Metterei al primo posto le Garanzie Principali Umane, vedere non l'appartenenza ma la classe umanoide. Il problema di perdere l'autonomia gioca ruoli importanti, tutto quello che consegue in un adulto che non ha autonomia, logico pensare che l'autonomia è un'ideale irriaggiungibile e non realizzabile come qualsiasi ideale (idea e basta), che venga a Garante Su principi delle Garanzie.

 
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Art. 13. RAPPORTI CIVILI

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

 

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