Creato da CazzeggioNick il 27/12/2008
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Da Doina Matei da leggere
Riforma Costutuzionale Cittadina
La responsabilità penale è personale, ma può essere esemplare nel caso di ordine pubblico qualora si ritenga necessario un esempio per tutti e cioè atta a rieducare la società attraverso la singola persona. Qualora la singola persona è categorizzabile in una appartenenza etnica la responsabilità penale è esemplare prendendosi tutte le responsabilità della etnia a cui appartiene.
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. [5]
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i perdenti
Ho visto i due mondi, sia da una parte che dell'altra, più un terzo mondo che era a se, distante e sapiente, nonostante la grande sapienza non ha mai dato risposte concrete e servibili. Credo che sia molto più facile generalizzare ed elevarsi nelle generalizzazioni coperte di apparente intelligenza e capacità. Ci sono cose nel mio passato a cui non ho saputo rinunciare ma mi rendo conto che poi ho rinunciato a un bel pezzo della mia vita, che poi non tutte le cose capitano a caso, che non tutte le cose che mi sono capitate possono essere un caso. Ho cercato in questi giorni di capire ma i miei perché rimangono sempre. Però oggi ho una visione migliore anche perché alcune cose se provate sulla propria pelle sono completamente diverse e forse mi hanno fatto vedere in che cosa stavo lottando nel passato, in che cosa credevo, l'importanza di tante cose.
Penso che la conversazione avverrà in altro luogo e non qui.
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Art. 13. RAPPORTI CIVILI
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Inviato da: mujer75
il 30/01/2009 alle 23:38
Inviato da: Avvelenataforte
il 20/01/2009 alle 12:18
Inviato da: CazzeggioNick
il 18/01/2009 alle 15:57
Inviato da: or_milly
il 18/01/2009 alle 14:30
Inviato da: CazzeggioNick
il 17/01/2009 alle 10:26