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A San Marino i partiti propongono a suon di tromba e grancassa.....IL NIENTE

Post n°156 pubblicato il 20 Dicembre 2011 da orgogliosammarinese
 
Foto di orgogliosammarinese

Una incongruenza grave quella della sostituzione dei Consiglieri divenuti membri del Congresso con i primi dei non eletti

Il Prof. Cristoforo Buscarini alimenta il dibattito in materia costituzionale

In altra occasione si è accennato, su queste pagine alla questione della riforma costituzionale. Microstati, come San Marino, ad una certa data hanno elaborato un testo costituzionale completamente rinnovato (così Monaco e Andorra). Da noi si è scelto la strada opposta delle riforme all'ordinamento esistente, finendo spesso per preservare l'involucro ed alterare in peggio i contenuti. E' noto, a San Marino i partiti propongono a suon di tromba e grancassa, un determinato obiettivivo, salvo poi abbandonarlo appena raggiunta la stanza dei bottoni. Così accade del tema Costituzione. Il defunto PCS per le elezioni del 1974 iscrisse ai primi punti del proprio programma tale tema, poi dopo le elezioni del 1978, giunto al potere, lo archiviò all'istante per "mancanza di un clima costituente". E non scrivo per sentito dire. In anni recenti, fra il 2002 e il 2007, il tema è tornato a galla e si è creduto di risolverlo con decisioni estemporanee, contradditorie e comunque fuori della dottrina costituzionale consolidata. Ma andiamo in ordine. Qualsiasi paese a costituzione liberaldemocratica, sul presupposto della divisione dei tre poteri, ha una serie di organi tipici che per composizione e poteri esercitati lo caratterizzano. In primo luogo l'organo parlamentare. Secondo la nuova Dichiarazione dei diritti la funzione parlamentare è insita nel Consiglio dei LX, eletto per cinque anni dal corpo elettorale, che può operare ache tramite Commissioni consiliari, alle quali sono stati attribuiti poteri abnormi come quello di interdizione sugli emendamenti che in certi casi non raggiungono così l'aula consiliare. Non è questa la incongruenza più grave. Per esigenze di spazio ci si limiterà ad alcuni punti fra i più vistosi, a cominciare dall'istituto della supplenza del Consigliere eletto ad altro ufficio. Anche chi si trova ai primi passi nello studio del diritto pubblico sa che il mandato parlamentare è strettamente personale e non ammette delega o sostituzione. Un parlamento cioè non è una società per azioni. Almeno nei paesi democratici. Purtuttavia l'introduzione di questa sgrammaticatura costituzionale la dice lunga sulla concezione del potere nel nostro Paese, ove l'Arengo (l'unico Arengo convocato dal 1906) è stato celebrato invano. Ulteriore non piccola incongruenza si rinviene per quanto attiene l'assemblea parlamentare elettiva si ravvisa nella individuazione dell'organo che la presiede. Mantenere nella Reggenza, dal 1974 definito organo esercitante funzioni di capo di stato, l'esercizio della presidenza del Consiglio dei LX costituisce un'altra frattura con i principi fondamentali dello stato di concezione liberaldemocratica, incidendo per giunta in senso negativo sul prestigio della Reggenza. Non si conosce stato democratico ove l'organo capo di stato eserciti la presidenza del parlamento. Mille ragioni ostano a tale impostazione (si pensi alla abissale differenza nella durata del mandato, da sei mesi a cinque anni). Occorre che l'assemblea parlamentare si doti di un proprio ufficio di presidenza che assicuri con esperienza e competenza, la continuità dei lavori bene ordinati.Dal Regno Unito all'Italia, passando per i microstati europei, mai il capo di stato può metter piede in parlamento se non in precise circostanze rituali, e mai lo presiede I Italia il Capo dello Stato può solo inviare messaggi al Parlamento, ma non può accedervi. Sarebbe costato molto riservare alla Reggenza, magari con un mamdato di durata più ampia, ma senza commistioni con altri organi incompatibili con l'ufficio di capo di stato, che esige un distacco ed una funzione di garanzia rispetto a governo e parlamento. La tematica è ampia, per cui , se cisarà occasione, si formuleranno alcune osservazioni sulla disciplina costituzionale dell'organo di governo e di quello di giurisdizione costituzionale, quest'ultimo autentica anomalia per come è stato delineato.

Cristoforo  Buscarini

 
 
 
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