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CLASSE POLITICA INADEGUATA..rinnovare le istituzioni

Post n°152 pubblicato il 12 Dicembre 2011 da orgogliosammarinese
 

"E' giunto il momento di tornare a parlare di riforma costituzionale"

Se ci troviamo nella situazione in cui siamo ciò dipende dall'inadeguatezza della classe politica (di Cristoforo Buscarini)

Di questi tempi non si sente più parlare di riforma costituzionale a San Marino. Se si chiede il perchè di tale dato di fatto a qualche uomo di partito, ci si sente rispondere con il classico primum vivere..., cioè pensiamo a risolvere i drammatici problemi economici del Paese dato che la questione costituzionale è un fatto quasi ornamentale; oppure i più "colti" replicano che la questione è già stata risolta con la cascata di leggi adottate fra il 2002 e il 2007. Alla prima obbiezione è fin troppo facile replicare che se ci troviamo nella situazione in cui siamo, ciò dipende principalmente dalla inadeguatezza del ceto politico che ha governato il paese almeno dal 1972, equindi la formazione della classe dirigente politica è anche e soprattutto una questione di buone leggi, oltrechè naturalmente di rettitudine individuale. Trovarsi una falla nel bilancio dello stato così come manifeste infiltrazioni malavitose nel Paese è sintomo indubbio della inadeguatezza culturale e morale di un vasto ceto politico. Per non parlare poi dei lati oscuri della vicenda giudiziaria di quello che fu il maggior istituto di credito sammarinese. La seconda obiezione, quella che afferma che in sostanza la riforma costituzionale è già in atto, impone una considerazione un po' più articolata. Un paese che sente la necessità di rinnovare le proprie istituzione (alcuni anni fa fu varato un Comitato per la Costituzione, in cui spiccavano esponenti di AP e di partiti riformisti, ora frettolosamente liquidato) ha davanti a sè due strade: la prima comporta di lasciarsi alle spalle il vecchio edificio e progettarne uno nuovo senza ripudiare gli aspetti positivi dell'esistente; la seconda si traduce in interventi di rammendo e di rattoppo su di una realtà anacronistica. Il prevalere della visione conservatrice a San Marino e la insensibilità costituzionale del settore riformatore a questi temi ha portato ad adottare la seconda via. Cercheremo di far cenno alle conseguenze più vistose di tale scelta. Si è partiti nel 1974 con l'adozione di una Dichiarazione dei diritti di 14 articoli, risultato più di un compromesso politico finalizzato ad attuare nuove alleanze di governo, piuttosto che una seria riforma costituzionale, poichè il testo originario di tale Dichiarazione in termini costituzionali è acqua fresca. Successivamente, per esigenze partitiche prive di riscontri ed analogie scientifiche, è stata inventata la figura del Consigliere supplente: un Consigliere è nominato in seno al Congresso di Stato, gli subentra in Consiglio il primo dei non eletti della stessa lista a tener calda la poltrona, salvo restituire la stessa quando il titolare perdesse la poltrona più ambita. Si tratta di un istituto sconosciuto al diritto costituzionale comparato che considera il mandato parlamentare strettamente personale .Se poi si passa ad esaminare il testo unico della Dichiarazione raccolto nel decreto n.79 del 2002 si rinvengono altre singolarità All'art. 3 bis si rinviene un'altra eccentricità: le fonti legislative vengono articolate in tre livelli, leggi costituzionali, leggi qualificate, leggi ordinarie, quando per ottenere una "costituzione rigida" sarebbe bastata la previsione di sole leggi ordinarie e leggi costituzionali, come avviene fuori dei nostri confini. Per esigenza di brevità ricorderemo che la differenza fra questi tipi di leggi risiede nelle maggioranze richieste per la loro adozione, più ampia per le leggi costituzionali per subordinarla ad ampio consenso assembleare. Non manca nemmeno, nel penultimo comma di tale articolo, un peregrino richiamo al diritto comune, retaggio dell'epoca più oscura del diritto europeo, abbandonato ormai in tutta Europa in favore dei Codici (Anche gli USA hanno da tempo adottato un Codice di commercio per evidenti esigenze pratiche). Alcuni causidici invocano il diritto comune come la manna salvatrice e citano ad esempio la common law del mondo britannico, fingendo di ignorare le profonde differenze esistenti fra i due sistemi giuridici. E poi un sistema giuridico non può essere assunto a modello solo per alcuni aspetti ignorando gli altri. Ammiriamo pure il Regno Unito e la sua common law, ma allora per coerenza prepariamoci ad istituire una Camera dei Lords che in toga rossa e parrucca bianca, nominati a vita, ci dispensino la loro saggezza, e prepariamoci a cancellare il notariato, istituto ignoto al mondo di diritto anglosassone. L'aspetto più rilevante della nuova Dichiarazione si rinviene però all'art16 con l'istituzione del Collegio dei garanti, un surrogato di Corte costituzionale, ma con funzioni non del tutto assimilabili. In primo luogo la legge dispone che la decisione di incostituzionalità adottata dal Collegio sia operativa solo dopo dei mesi dalla pronunzia. La norma non trova riscontro in diritto comparato, in quanto vanifica in parte la decisione. L'aspetto più incongruo relativo al Collegio riguarda la sua composiziome. Infatti la legge n.55 del 2003 ammette che a far parte del Collegio possano essere nominati giuristi stranieri, e nei fatti l'attuale composizione fornisce questo amaro stato di cose. A chi non si occupa di diritto pubblico, bisogna ricordare che la composizione di un organo oggettivamente costituzionale, di natura tecnico-politica, non può ammettere la presenza di stranieri, fossero pure i più dotti. Ne va della sovranità dello stato sul piano del diritto internazionale. San Marino dispone ormai di uomini di legge di lunga esperienza e di sufficiente competenza, che al termine della loro professione o dell'impiego pubblico possono onorevolmente assolvere all'ufficio. La enorme rilevanza del Collegio sul piano costituzionale non consente l'adozione di una soluzione come quella voluta dai partiti. Inoltre nulla impedisce di affiancare al Collegio, composto di uomini di legge cittadini, un organo scientifico consultivo ma non vincolante le decisioni del primo. Il tema della mancata riforma costituzionale è troppo vasto per essere esaurito in un breve articolo. Si pensi alla tematica relativa all'organo capo di stato, che a San Marino presiede inopinatamente l'assemblea parlamentare. Se ci sarà data l'opportunità si tornerà su questi temi.


Cristoforo Buscarini

 

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