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A CHI DARANNO LA COLPA... QUESTO E' IL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA! NON CONOSCONO VERGOGNA. DIGNITA' DOVE SEI.

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Deliberazione n. 27/2010
                                                    REPUBBLICA ITALIANA
                                                      LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA
Presidente Sezione Giuseppe GINESTRA, relatore Presidente f.f.
Consigliere Vittorio CIRO’ CANDIANO Componente
Consigliere Quirino LORELLI Componente
Primo referendario Natale LONGO Componente
Referendario Antonio DI STAZIO Componente
nell’adunanza pubblica del  19 febbraio 2010
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 che approva il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Vista  la  deliberazione n.  12/SEZAUT/2009/INPR resa  il  20  luglio  2009  dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la quale sono state approvate le Linee guida ed i questionari per la Relazione sul Rendiconto  della gestione 2008, secondo le disposizioni sugli Enti locali contenute  nella legge 23 dicembre
2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006);
Visto le note prot. n. 3610/R/80 e 3610/R/80-1 del 07/09/2009 con le quali
veniva comunicato, rispettivamente, al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Caulonia, l’avvio dell’istruttoria di questa Sezione regionale di controllo in ordine al Rendiconto della gestione 2008;
Vista la risposta del Comune di Caulonia, a firma dell’organo di revisione e del legale rappresentante dell’Ente, pervenuta con nota n. 1793 del 10 febbraio 2010;
Vista l’ordinanza n. 2/2010 con la quale il Presidente della Sezione regionale di
controllo ha convocato la stessa per l’adunanza odierna;
Udito il relatore, Consigliere Giuseppe GINESTRA;
 
                                                      Ritenuto in F A T T O
 
Pervenuta in data 19 ottobre 2009 la Relazione redatta dall’Organo di revisione del Comune di Caulonia sul
Rendiconto 2008, la Sezione, rilevato preliminarmente che l’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sul Rendiconto 2008, e di non aver suggerito misure
correttive da adottarsi da parte dell’Ente (Sez. 1, punto 1 del questionario),ha preso  atto  di  quanto  attestato  dall’Organo  di  revisione  relativamente ai  seguenti aspetti:
a)  Adozione di interventi correttivi conseguenti a pronuncia specifica della Sezione Regionale di controllo sul Bilancio di previsione 2008;
b) Valore positivo del risultato della gestione di competenza e del risultato di amministrazione;
c)  Salvaguardia degli equilibri generali di bilancio di cui all’art. 193 del T.U.E.L;
d)  completezza della documentazione che compone il Rendiconto 2008,  dei suoi atti propedeutici e allegati
obbligatori;
e)  coincidenza del conto del tesoriere con le risultanze contabili;
f)  riaccertamento dei residui attivi, motivata cancellazione dei residui attivi e stralcio dei crediti di
dubbia esigibilità dal conto del bilancio e conseguente iscrizione nel conto del patrimonio;
g) confluenza, nell’avanzo vincolato per investimenti, dei residui passivi eliminati, finanziati da
indebitamento già perfezionato;
h) inesistenza di residui passivi del Titolo II non movimentati da oltre due esercizi per i quali non vi sia
stato l’affidamento dei lavori;
i)  corrispondenza tra accertamenti ed impegni a destinazione vincolata e dei servizi conto terzi;
j)  assenza di partecipazioni, con quote superiori al 10%, in società, aziende, etc, che abbiano prodotto
perdite di esercizio in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati;
k)  mancato affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica a far data dal 25 giugno 2008;
l)  corretta rappresentazione nel conto economico delle risultanze positive e negative della gestione;
m) mancata corrispondenza del conto del patrimonio con la situazione patrimoniale e finanziaria del comune, per assenza di inventario aggiornato sullo stato di effettiva consistenza del
patrimonio;  
n) corrispondenza della variazione del  patrimonio netto con il risultato economico di esercizio;
o)  inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 2008 ovvero ancora da
riconoscere al 31.12.2008,per come risulta dalle attestazioni dei responsabili dei servizi.
Successivamente, con note Prot. n. 3610/R/80-4 e 3610/R/80-5 del 26 gennaio
2010 la Sezione, in esito all’esame del questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di
Caulonia, ha formulato osservazioni in ordine a quanto segue:
Mancata approvazione da parte dell’Organo Consiliare del rendiconto entro i termini previsti (30 aprile
dell’anno successivo) dall’art. 227 del T.U.E.L., infatti l’Organo Consigliare del Comunale di Caulonia ha approvato il rendiconto della gestione 2008 il 14 luglio 2009.
SEZIONE PRIMA: domande preliminari
Punto 18.a e 18.b
L’Organo di revisione sostiene che il conto del patrimonio del Comune di Caulonia non rappresenta
compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente.
Il Comune, inoltre non è dotato di inventario aggiornato alla chiusura dell’esercizio sullo stato di
effettiva consistenza del patrimonio (ultimo aggiornamento 1996), come peraltro più volte rilevato da questa Sezione di Controllo. È opportuno sottolineare che tutti i Comuni   sono tenuti   all’aggiornamento annuale dell’inventario dei beni appartenenti all’Ente, che è presupposto essenziale per la predisposizione del conto del Patrimonio.
SEZIONE SECONDA
1.5.2 Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/92)
Dall’analisi del questionario si rileva che gli accertamenti per violazione del codice della strada sono
destinati totalmente alla  spesa corrente in violazione al dettato normativo del d. Lgs. 285/92 art. 208 e successive integrazioni e modificazioni.
1.7 Gestione dei residui
Dal prospetto “movimentazione nell’anno 2008 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2004”,
si rileva una elevata partita residuale al titolo III° antecedente l’esercizio 2004 ed una scarsa riscossione, nonostante la rilevante partita residuale stralciata o cancellata. Occorre quindi accertare, anche in relazione a quanto suggerisce il principio contabile n. 3, l’effettiva possibilità di riscossione dei residui attivi di vecchia formazione, verificando anno per anno la relativa prescrizione o rischio di prescrizione, ovvero i provvedimenti adottati per la eventuale interruzione dei termini prescrittivi, nonché ogni altra azione intrapresa dall’Amministrazione. Inoltre dal prospetto analisi “anzianità” dei residui passivi, si rileva una elevata partita residuale al titoli I° antecedente  l’esercizio 2004, che incide per circa il 36% sul totale degli omologhi alla fine dell’esercizio 2007, in merito ai quali si chiede di indicare a che cosa si riferiscono.
1.10 Sevizi conto terzi
Premesso che alla sezione prima punto 7 l’Organo di revisione afferma che nel rendiconto vi è corrispondenza,
tra accertamenti di entrate ed impegni di spesa a destinazione specifica e nei capitoli dei servizi c/terzi, tuttavia, si rileva, nelle ritenute erariali e nelle altre ritenute al personale, divergenze negli importi tra entrate e spese.
Al riguardo si richiama ai principi contabili n. 2 punto 25 e 61 per cui le entrate da servizi conto terzi,
la misura dell’accertamento deve garantite l’equivalenza con l’impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi.
2.7  Rispetto articolo 3,  comma 27  e  ss.  Legge finanziaria 2008 (l.  244/2007) e successive integrazioni
e modifiche (d.l. 185/2008, art.18,; l. 69/2009 art. 71, c. 1).
L’organo di revisione, non ha indicato se l’Ente ha proceduto a deliberare in merito ai presupposti ed al
rispetto delle finalità istituzionali da parte delle società partecipate.
7. Spese per il personale
7.5 Oneri per contrattazione integrativa
Premesso che la spesa per il personale è stata ridotta ai sensi di legge,  dal punto in esame emerge invece
la  spesa per la  contrattazione integrativa è  aumentata sia rispetto all’esercizio 2007 che 2006, contravvenendo così alle recenti disposizioni normative, che vogliono non semplicemente un atteggiamento passivo di contenimento delle spese di personale, ma che si individui nella spesa per la contrattazione integrativa, l’elemento oggettivo su cui operare prioritariamente la riduzione. Le risorse decentrate infatti, crescono nella misura in cui lo prevede la contrattazione integrativa, ma possono e devono decrescere al ridursi del personale in servizio. Le unità di personale del comune di Caulonia infatti sono
passate da 40 del 2007 a 38 nel 2008.
8. Imposta comunale sugli immobili –
8.1Andamento nel triennio –
8.2 ICI abitazione principale.
Mancata compilazione dei prospetti di cui ai presenti punti, si chiede la ricompilazione in ogni sua parte.
Inoltre, dall’esame del prospetto 8.3.1 si evidenzia che il Comune ha certificato come minor gettito ICI anno
2008 un importo pari ad euro   47.534,29 a titolo di compensazione. Tuttavia, dal sito del Ministero Interno - Finanza locale, si rileva che in sede di rideterminazione del minor gettito ICI-2008, il Comune di Caulonia
risulta destinatario  di  trasferimenti  compensativi  per  euro  40.458,96,  inferiori  a  quanto certificato dal Comune medesimo per il 2008 (euro 47.534,29).
Da  ultimo si  chiede di  indicare, relativamente al  triennio 2006, 2007 e  2008 gli accertamenti e le
riscossioni totali distinte per:
�    abitazioni principali (al netto delle detrazioni);
�    abitazioni assimilate (al netto delle detrazioni);
�    altri fabbricati
�    aree fabbricabili
�    terreni agricoli.
Inoltre bisogna indicare:
� l’ attività intrapresa dall’Ente per l’emersione delle mancate dichiarazioni ICI (sia ordinarie che prima
casa /tipologie assimilate);
�    le modalità di individuazione dei casi di detrazione assimilata alla prima casa,
specificando quale provvedimento comunale abbia formalmente disciplinato la suddetta detrazione.
9. Verifiche sul conto economico Il  risultato  economico  presenta  un  saldo  negativo  di  euro  223.023,27,  con  un sostanziale
peggioramento dell’equilibrio economico rispetto all’esercizio precedente di €. 606.838,04.
La Sezione rileva, così come previsto dai nuovi principi contabili, che il risultato economico dell’esercizio
ed in particolare il risultato depurato dei componenti straordinari (classe E), se negativo, attesta uno squilibrio economico che rende necessario provvedimenti per raggiungere nell’arco temporale più breve il pareggio. L’equilibrio economico come indicato nei postulati dei principi contabili degli enti locali è, infatti, un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’Ente. La tendenza al pareggio economico deve essere pertanto considerata un obiettivo di gestione da sottoporre a costante controllo. Se l’utile di esercizio significa aumento del netto patrimoniale, quindi ampliamento delle capacità future dell’Ente di adempiere alla propria missione, la perdita d’esercizio ha evidentemente il significato opposto. L’Ente infatti vede ridursi il proprio patrimonio netto, quindi la capacità di raggiungere i propri fini senza interventi esterni. Significa in ultima analisi una scarsa considerazione del principio di prudenza.
 
                                               Considerato in D I R I T T O
 
Alla luce degli esiti istruttori, permangono ragioni di criticità in ordine ai seguenti aspetti:
Reiterata tardiva approvazione del rendiconto 2008. Il termine per la deliberazione del rendiconto 2008 è
stato fissato al 30 aprile 2009 (art. 2 quater del decreto legge n. 154/2008 convertito, con modificazioni,  dalla legge n. 189/2008). Il Comune di Caulonia ha approvato il rendiconto 2008 il 14 luglio 2009, in ritardo, perciò, rispetto  a  quanto  disposto  dal  predetto articolo,  ritardando  l’adozione  di  un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile, che rientra fra gli atti urgenti ed improrogabili di cui all’art. 38, comma 5 del TUEL. Permane a tutto il 2008 l’inattendibilità del conto del patrimonio, siccome già rilevata da questa Sezione in precedenti pronunce, per l’assenza di un inventario aggiornato sullo stato di effettiva consistenza patrimoniale (ultimo aggiornamento: anno 1996), pur prendendo atto delle iniziative ad oggi assunte dal Comune ed in via di perfezionamento. Il patrimonio, come complesso di elementi di varia natura ed  oggetto  (materiali  e  immateriali,  beni  immobili  e  beni  mobili,  diritti  ed obbligazioni, ecc.), non mantiene un contenuto unico o costante, in quanto subisce delle  variazioni  qualitative  e  quantitative  sia di  carattere esterno,  che  lo arricchiscono o lo depauperano, e sia  per gli incrementi o decrementi dovuti invece a  cause  interne.  Per  le  amministrazioni  pubbliche  procedere  alla  redazione dell’inventario è dunque una necessità, interna ed esterna, funzionale alla tutela degli interessi della collettività. Infatti, attraverso l’inventario si individuano gli elementi del patrimonio, se ne fa la descrizione e si provvede alla loro valutazione. E’ necessario, dunque,  che l’inventario rappresenti il supporto indispensabile per la predisposizione del conto del patrimonio nonché della contabilità economica.
La funzione primaria degli inventari è senza dubbio quella di assolvere al compito di descrivere e riportare
una valutazione della “ricchezza” dell’ente, indipendentemente  dai  singoli  fattori  gestionali  del patrimonio  che  possono verificarsi  durante  un  esercizio.  Mentre  questi ultimi,  infatti, costituiscono  la sostanza del conto del patrimonio, gli inventari sono documenti necessari non solo a tal fine, ma per ogni fatto che riguardi le vicende di ogni singolo bene (o diritto).
Permanenza  di  partite  residuali  di  parte  corrente  (Titolo  I  e  III)  di  remota formazione, sia
attive (euro 575.232,24) che passive (448.029) che incidono sugli omologhi totali al 31.12.2007, rispettivamente del 21.37% e del 36.31% ca., si prende atto delle iniziative cautelativamente intraprese dall’Ente per la realizzazione dei propri crediti e per l’assolvimento delle proprie obbligazioni, e su cui si invita l’Ente a monitorare costantemente la propria attività di revisione, in ossequio al principio della prudenza e della veridicità. Inoltre si invita l’Ente, in ordine ai residui passivi di parte corrente, a voler regolare in maniera puntuale la propria posizione debitoria nei confronti dei soggetti erogatori dei servizi idrici e di depurazione, al fine di prevenire ulteriori aggravi degli oneri connessi, soprattutto in considerazione della natura di parte corrente delle predette obbligazioni.
Mancata coincidenza - per errata rappresentazione- dei servizi conto terzi. L’Ente dovrà provvedere ad 
apportare gli  opportuni correttivi nelle scritture contabili, attesa la necessità di garantire, per siffatte appostazione contabili, l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni sui correlati capitoli. Stante la loro natura tassativa, le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione (Principio contabile n. 2).
La spesa impegnata per la contrattazione integrativa e relativa all’esercizio finanziario 2008, risulta
aumentata rispetto all’esercizio 2007, contravvenendo così alle recenti disposizioni normative, che aspirano che si mantenga, non semplicemente un atteggiamento passivo di contenimento delle spese di personale ma che si individui proprio nella spesa per la contrattazione integrativa, l’elemento oggettivo su cui operare prioritariamente la riduzione. Risulta tra l’altro, rispetto agli esercizi precedenti, una diminuzione di unità lavorative.
Attesi i chiarimenti forniti dal Comune di Caulonia in ordine alla quantificazione del minore gettito ICI
previsto e certificato per il 2008 (euro 47.534,29), e salvo eventuali ulteriori accertamenti, la Sezione non ritiene, allo stato degli atti, perfettamente determinato l’importo esposto dall’Ente, non trovando corrispondenza con  quanto  effettivamente percepito come  trasferimento erariale compensativo (euro  46.796,47)  e  con  gli  importi,  a  tale  fine,  rideterminati  dal  Ministero dell’Interno (euro 40.458,96). Inoltre, in via di ulteriore specificazione, la Sezione ritiene che l’ accertamento ICI previsto per il 2008 e pari a quello del 2007 (305.000), sia da considerare sovrastimato rispetto agli esercizi precedenti tenuto anche conto del trasferimento da parte dello Stato del minore gettito ICI per abitazione principale.
Attesi i chiarimenti forniti dal Comune di Caulonia in ordine alla quantificazione del minore gettito ICI
previsto e certificato per il 2008, e salvo eventuali ulteriori accertamenti, la Sezione non ritiene, allo stato degli atti, perfettamente determinato l’importo esposto dall’Ente, non trovando corrispondenza con quanto effettivamente percepito come trasferimento erariale compensativo e con gli importi, a tale fine, rideterminati dal Ministero dell’Interno. Inoltre, in via di ulteriore specificazione, la Sezione ritiene che l’accertamento ICI previsto per il 2008 sia da considerare sovrastimato rispetto agli esercizi precedenti.
Rilevante  peggioramento  del  risultato  economico  di  esercizio   nel  2008  (euro -223.023,27),   rispetto   al   2007   (euro   347.495,69).   Tale   risultato   risente dell’aumento dei
costi  di gestione, con possibilità quindi di ulteriori future flessioni, in presenza di oneri fissi, tendenzialmente incrementali.
                                                             D E L I B E R A
In funzione del controllo intestato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al fine della verifica della sana gestione finanziaria degli enti locali, di segnalare al Consiglio Comunale di Caulonia: l’esistenza delle criticità siccome analiticamente rilevate sopra; la esigenza della tempestiva comunicazione a questa Sezione delle misure conseguenziali adottate, per come stabilito dall’art. 1, comma 168 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.
                                                            O R D I N A
L’invio della presente delibera al Consiglio Comunale di Caulonia.
Così deliberato in Catanzaro, nelle camere di consiglio del 19 e 23 febbraio 2010.
IL PRESIDENTE f.f. relatore
(Dott. Giuseppe GINESTRA)
Depositata in Segreteria il
Il Direttore della Segreteria
(Dr. Antonio LEONE)

 
 
 
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