Pablo Di Lorenzo

Praticante giornalista pubblicista, laureando in giurisprudenza CONTATTI: 333 4971040,contatto e-mail : padilor@libero.it

 

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SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 3 parte

Post n°226 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5

La  disciplina  censurata  sarebbe,  secondo  il  rimettente,  in

contrasto con l'art. 3 Cost., poiche', consentendo di  accedere  alla

procedura alternativa solo nel caso in cui il fatto venga  contestato

fin dall'emissione dell'atto di citazione, irragionevolmente  farebbe

dipendere  da  un  soggetto  -  il  pubblico  ministero   -   diverso

dall'imputato  la  possibilita'   di   pervenire   alla   definizione

anticipata del procedimento, con conseguenze sanzionatorie certe e un

trattamento piu' favorevole di quello conseguente a una condanna.  La

disciplina  censurata  sarebbe  dunque  irragionevole,  «essendo  una

valutazione discrezionale ed insindacabile del p.m. o, meglio,  anche

la  sola  scrupolosita'  con  cui  quest'ultimo  assume  le   proprie

determinazioni  in  ordine   all'esercizio   dell'azione   penale   a

condizionare il rito da  applicare  e  a  privare  l'interessato  dei

benefici connessi ai procedimenti speciali».

    L'istituto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000,  che

si fonda sull'interesse dello Stato alla definizione dei procedimenti

relativi a reati di minore importanza con risparmio  di  tempo  e  di

spese e sull'interesse dell'imputato a evitare l'ulteriore corso  del

procedimento  e  l'eventuale  condanna,  ha   come   effetto   tipico

l'estinzione del  reato,  sicche'  -  aggiunge  il  rimettente  -  la

relativa domanda esprime una modalita' di esercizio  del  diritto  di

difesa. Considerate, quindi, la natura e la  funzione  dell'istituto,

la preclusione  dell'accesso  ad  esso  nel  caso  in  cui  un  reato

suscettibile di estinzione a norma dell'art. 35 del d.  lgs.  n.  274

del  2000   «costituisca   oggetto   di   contestazione   nel   corso

dell'istruzione dibattimentale per modifica ai  sensi  dell'art.  516

cod. proc. pen., risulta - secondo il rimettente - priva di razionale

giustificazione»;  infatti,   l'avvenuto   superamento   del   limite

temporale rappresentato dall'udienza di comparizione (la cui ratio e'

quella  di  evitare  che  l'imputato  possa  vanificare   l'attivita'

processuale a seconda degli esiti del dibattimento) nel caso in esame

non sarebbe riconducibile a una libera scelta dell'imputato, ossia  a

un'inerzia allo stesso addebitabile.

 
 
 
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PABLO ARTURO DI LORENZO

- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
segni particolari:vincente

Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.

- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.

- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.

 

 

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